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SICUR. CANTIERI » dott. Raffaele Starace, agronomo

sicurezza cantieri edili

dD.lgSs. 81/2008 – 106/2009


 

ATTIVITà DELLO STUDIO:

Lo studio si occupa della progettazione della sicurezza nei cantieri temporanei edili e, del coordinamento della stessa in fase esecutiva DD.Lgss. 81/08 e 106/2009:

- Coordinamento Sicurezza CSP-CSE cantieri edili

- Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) costo € 300,00*

- Redazione fascicolo tecnico

- Redazione Piano Operativi di Sicurezza (POS) costo € 300,00*

- Redazione Piano Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggi (PiMUS) costo € 300,00*

- Disegni esecutivi di ponteggi metallici e progettazione di calcolo

- Redazione Notifica preliminare agli Enti di Controllo

- Aggiornamenti e disposizioni di coordinamento in fase esecutiva

- Verifica gestione in sicurezza del cantiere

  (* + IVA e cassa come per legge)



30/06/2015 | SICUREZZA CANTIERI EDILI
OBBLIGO DEL POS PER LE IMPRESE FAMILIARI - Lo ha sancito la commissione interpelli con il suo documento 3/2015

Download interpello 3/2015 CLICCA

 

16/06/2015 | SICUREZZA CANTIERI EDILI

Eliminazione, nell’ambito dei cantieri edili, dell’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Precedenza sanzione pecuniaria € 500

LA NOVITÀ È CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE, APPROVATO IERI IN ESAME PRELIMINARE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (JOBS ACT). 





PREMESSA

Il cantiere è un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal lavoratore ai datori di lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza (professionista deputato ed eletto dalla norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità del lavoro).

 

Normativa

La normativa corrente riguardante la sicurezza nei cantieri edili ruota ovviamente intorno a un perno principale e inamovibile: Testo unico sicurezza sul lavoro (D.lgs 9 aprile 2008 n. 81).

Il Testo unico è stato integrato nel 2009, modificato in alcuni propri commi e articoli dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Un decreto che ne ha modificato alcuni articoli, commi, conferendo al testo la forma attuale adesso in vigore. Alcune delle integrazioni apportate dal decreto del 2009 hanno interessato in particolare la sicurezza nei cantieri, la disciplina della salute, del coordinamento.

 

 

in soldoni CASISTICA SICUREZZA CANTIERI CLICCA

In pratica quando si deve effettuare un lavoro edile, si deve valutare la casistica in cui si ricade (cfr. tavola sinottica allegata).

 

In base alla casistica si dovrà o meno:

- effettuare la notifica per r/r/r all’ispettorato del lavoro

- effettuare la notifica per r/r/r all’ASL

- nominare un CSP/CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione)

 

 

 

A) Caso più semplice

Se è prevista una sola ditta ed i lavori sono inferiori a 200 UG (Uomini Giorno) [art. 99 comma 1 lett. “c” D. Lgs 81/2008], allora i lavori possono essere eseguiti senza fare le notifiche e senza nominare il coordinatore della sicurezza.

 

B) Lavori con più di una ditta ma di importo inferiore a 100.000€

Nei casi in cui non è richiesto il Permesso di Costruire dovrà:

- effettuare la notifica per r/r/r all’ASL

- nominare un CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione)

 

Nei casi in cui è richiesto il Permesso di Costruire dovrà:

- effettuare la notifica per r/r/r all’ASL

- nominare un CSP (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione)

- nominare un CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione)

 

C) Lavori con più di una ditta ed importo superiore a 100.000€

Sempre:

- effettuare la notifica per r/r/r all’ASL

- nominare un CSP (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione)

- nominare un CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione)

 

PS importante la tavola sinottica allegata

 

 






 

 

Attenzione, fare il tecnico della sicurezza può nuocere gravemente: SANZIONI

Ipotesi contravvenzionali e relative sanzioni che gli ispettori del lavoro possono adottare nel settore dell'edilizia

In allegato si riporta un  documento riepilogativo delle possibili violazioni alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (106/2009) e delle relative sanzioni, eventualmente applicabili dagli ispettori del lavoro alle aziende edili, ai committenti, ai coordinatori, ai preposti, etc. 
In relazione ai vari adempimenti richiesti nell'ambito dei cantieri, il documento riporta le violazioni previste dalla normativa per le macchine e le attrezzature (gru, ponteggi, etc.), gli impianti, i piani di sicurezza, etc.  e le relative sanzioni amministrative o penali con l’indicazione delle disposizioni di riferimento. CLICCA

 

 

 

Figura

Violazione

Sanzione

Coordinatore

per la

progettazione

Omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento

 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

3.000 a 12.000 €

Articolo 158, comma1

Omessa predisposizione del fascicolo

Coordinatore

per

l’esecuzione

Omessa verifica dell’applicazione delle disposizioni

contenute nel PSC e della corretta applicazione

delle procedure di lavoro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

3.000 a 12.000 €

Articolo 158, comma 2, lettera a)

Omessa verifica del POS e mancato

adeguamento del PSC e del fascicolo

Omessa organizzazione tra i datori di lavoro,

compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione

e coordinamento

Omessa segnalazione al committente delle

inosservanze delle imprese e lavoratori autonomi

Omessa sospensione delle lavorazioni in caso di

pericolo grave ed imminente

Omessa redazione del PSC e Fascicolo nell’ipotesi

prevista dall’articolo 92, comma 2

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

3.000 a 8.000 €

Articolo 158, comma 2, lettera a)

Omessa verifica idoneità POS

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da

1.250 a 5.000 €

Articolo 158, comma 2, lettera b)

 

 

 

Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).

 

 

 

 Fai come credi, in entrambi i casi Ti pentirai















attestato sicurezza

rs

CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA

Attestazione aggiornamento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008

TAVOLA SINOTTICA ADEMPIMENTI

CASISTICA ED ADEMPIMENTI RELATIVI


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