sicurezza
cantieri edili
dD.lgSs.
81/2008 – 106/2009
ATTIVITà DELLO STUDIO:
Lo studio si occupa della progettazione
della sicurezza nei cantieri temporanei edili e, del coordinamento della stessa
in fase esecutiva DD.Lgss. 81/08 e 106/2009:
- Coordinamento Sicurezza CSP-CSE cantieri
edili
- Redazione Piani di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) costo € 300,00*
- Redazione fascicolo tecnico
- Redazione Piano Operativi di Sicurezza
(POS) costo
€ 300,00*
- Redazione Piano Montaggio Uso e Smontaggio
Ponteggi (PiMUS) costo € 300,00*
- Disegni esecutivi di ponteggi metallici e
progettazione di calcolo
- Redazione Notifica preliminare agli Enti
di Controllo
- Aggiornamenti e disposizioni di
coordinamento in fase esecutiva
- Verifica gestione in sicurezza del
cantiere
(* + IVA e cassa come per legge)
30/06/2015 | SICUREZZA
CANTIERI EDILI
OBBLIGO
DEL POS PER LE IMPRESE FAMILIARI - Lo ha sancito la commissione interpelli con
il suo documento 3/2015
Download interpello
3/2015 CLICCA
16/06/2015 | SICUREZZA
CANTIERI EDILI
Eliminazione,
nell’ambito dei cantieri edili, dell’obbligo di munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Precedenza sanzione pecuniaria € 500
LA NOVITÀ È
CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E
IMPRESE, APPROVATO IERI IN ESAME PRELIMINARE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (JOBS ACT).
PREMESSA
Il
cantiere è un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono
primeggiare e rendersi evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni
da parte di ogni attore presente e operante. Dal lavoratore ai datori di lavoro, al committente ed al
responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza (professionista
deputato ed eletto dalla norma alla conduzione organica e costante delle opere
nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità del lavoro).
Normativa
La normativa corrente riguardante
la sicurezza nei cantieri edili ruota ovviamente intorno a un perno principale e
inamovibile: Testo unico sicurezza sul lavoro (D.lgs 9 aprile 2008 n. 81).
Il Testo unico è stato integrato nel 2009, modificato in alcuni
propri commi e articoli dal Decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Un decreto che ne ha
modificato alcuni articoli, commi, conferendo al testo la forma attuale adesso
in vigore. Alcune delle integrazioni apportate dal decreto del 2009 hanno
interessato in particolare la sicurezza nei cantieri, la disciplina della
salute, del coordinamento.
in soldoni CASISTICA SICUREZZA CANTIERI CLICCA
In
pratica quando si deve effettuare un lavoro edile, si deve valutare la
casistica in cui si ricade (cfr. tavola sinottica allegata).
In
base alla casistica si dovrà o meno:
-
effettuare la notifica per r/r/r all’ispettorato del lavoro
-
effettuare la notifica per r/r/r all’ASL
-
nominare un CSP/CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione)
A) Caso
più semplice
Se
è prevista una sola ditta ed i lavori sono inferiori a 200 UG (Uomini Giorno)
[art. 99 comma 1 lett. “c” D. Lgs 81/2008], allora i lavori possono essere
eseguiti senza fare le notifiche e senza nominare il coordinatore della
sicurezza.
B) Lavori
con più di una ditta ma di importo inferiore a 100.000€
Nei
casi in cui non è richiesto il Permesso di Costruire dovrà:
-
effettuare la notifica per r/r/r all’ASL
-
nominare un CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione)
Nei
casi in cui è richiesto il Permesso di Costruire dovrà:
-
effettuare la notifica per r/r/r all’ASL
-
nominare un CSP (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione)
-
nominare un CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione)
C)
Lavori con più di una ditta ed importo superiore a 100.000€
Sempre:
-
effettuare la notifica per r/r/r all’ASL
-
nominare un CSP (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione)
-
nominare un CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione)
PS
importante la tavola sinottica allegata
Attenzione, fare il
tecnico della sicurezza può nuocere gravemente: SANZIONI
Ipotesi
contravvenzionali e relative sanzioni che gli ispettori del lavoro possono
adottare nel settore dell'edilizia
In allegato si
riporta un documento riepilogativo delle
possibili violazioni alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (106/2009) e delle
relative sanzioni, eventualmente applicabili dagli ispettori del lavoro alle
aziende edili, ai committenti, ai coordinatori, ai preposti, etc.
In relazione ai vari adempimenti richiesti nell'ambito dei cantieri, il
documento riporta le violazioni previste dalla normativa per le macchine e le
attrezzature (gru, ponteggi, etc.), gli impianti, i piani di sicurezza,
etc. e le relative sanzioni amministrative o penali con l’indicazione
delle disposizioni di riferimento. CLICCA
Figura
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Violazione
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Sanzione
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Coordinatore
per la
progettazione
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Omessa
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
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Arresto
da 3 a 6
mesi o ammenda da
3.000 a
12.000 €
Articolo
158, comma1
|
Omessa predisposizione del
fascicolo
|
Coordinatore
per
l’esecuzione
|
Omessa verifica
dell’applicazione delle disposizioni
contenute nel PSC e della
corretta applicazione
delle procedure di lavoro
|
Arresto
da 3 a 6
mesi o ammenda da
3.000 a
12.000 €
Articolo
158, comma 2, lettera a)
|
Omessa verifica del POS e
mancato
adeguamento del PSC e del
fascicolo
|
Omessa organizzazione tra i
datori di lavoro,
compresi i lavoratori
autonomi, della cooperazione
e coordinamento
|
Omessa segnalazione al
committente delle
inosservanze delle imprese
e lavoratori autonomi
|
Omessa sospensione delle
lavorazioni in caso di
pericolo grave ed imminente
|
Omessa redazione del PSC e
Fascicolo nell’ipotesi
prevista dall’articolo 92,
comma 2
|
Arresto
da 3 a 6
mesi o ammenda da
3.000 a
8.000 €
Articolo
158, comma 2, lettera a)
|
Omessa verifica idoneità
POS
|
Arresto
da 2 a 4
mesi o ammenda da
1.250 a
5.000 €
Articolo
158, comma 2, lettera b)
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Articolo 158 - Sanzioni
per i coordinatori
1. Il coordinatore per
la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, comma
1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l’arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell’articolo 92, comma 1, lettera d).
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Fai come credi, in entrambi i casi Ti pentirai
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attestato sicurezza
rs
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CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA
Attestazione aggiornamento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008
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TAVOLA SINOTTICA ADEMPIMENTI
CASISTICA ED ADEMPIMENTI RELATIVI
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