Le società agricole possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e pertanto hanno diritto a tutte le agevolazioni che in passato erano riservate agli imprenditori agricoli individuali.
Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.
Il primo requisito riguarda l’oggetto sociale. La società deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse, cioè:
- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;
- l’agriturismo.
Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l'indicazione “società agricola”.
Il terzo requisito, sicuramente il più importante, è diverso secondo il tipo di società prescelto.
Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.
Nelle società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto almeno un amministratore. Dato che nelle società di capitali gli amministratori possono anche non essere soci, possiamo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo uno dei membri del consiglio di amministrazione, del tutto ininfluente nelle decisioni, è in possesso della qualifica di iap. Potremmo anche ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge. Le agevolazioni raggiungono, in questo caso, la loro massima estensione, e rappresentano un notevole incentivo alla costituzione di società agricole.
Nelle società cooperative, infine, occorre invece che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
Ricordiamo però che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore a una sola società (art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99).
L'AMMINISTRATORE per essere considerato imprenditore agricolo professionale deve:
- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo, come previsto dalle norme dell’Unione Europea (regolamento n. 1257/1999) - basta la capacità professionale;
- dedicare alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione a una società, almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricavare dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro, anche come socio o amministratore di società agricole.
Il riferimento all'amministratore che apporta la qualifica si riferisce alle fattispecie in cui la qualificazione della società come “agricola” dipende dalla qualifica apportata dall’amministratore, e quindi alle sole società di capitali e cooperative. Nelle società di persone, infatti, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci, il fatto che questo sia anche amministratore non è determinante. Questa interpretazione è stata confermata anche l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, risposta a interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006 in data 20 luglio 2006).
L'amministratore di società agricola di capitali e il socio di società agricola di persone possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale in virtù dell'attività svolta nell'ambito della società agricola, purché siano in possesso delle competenze professionali in campo agricolo, dedichino all'attività svolta nell'ambito della società agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ne ricavino almeno la metà del proprio reddito (escluse le pensioni). Le somme percepite per l'attività svolta nelle società agricole consentono l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola.
Le società agricole in possesso dei requisiti sopra elencati possono oggi usufruire di tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Al momento dell’acquisto di terreni agricoli le società agricole possono dunque richiedere le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (p.p.c.).
Le società agricole possono chiedere le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni agricoli anche prima di avere ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbiano già presentato la domanda all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione, e il socio o l'amministratore abbia la qualifica di iap o coltivatore diretto (o almeno abbia presentato la domanda per ottenere la qualifica di iap) e sia già iscritto alla gestione previdenziale; la qualifica deve essere ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.
Per poter usufruire delle agevolazioni, le società agricole pre-esistenti devono adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dalla riforma, nel caso in cui non siano già presenti. In particolare è necessario per tutte le società modificare la denominazione o la ragione sociale per inserire la dicitura “società agricola”, a meno che la società abbia già un nome che comprende queste parole. A tal fine è prevista un’agevolazione che consiste nell’esenzione da qualsiasi imposta dovuta per gli atti modificativi.
Ricordiamo infine che tutte le società agricole possono scegliere di essere tassate in base al reddito catastale dei terreni, anziché sul bilancio. Questa possibilità, che avrebbe dovuto essere limitata alle sole società semplici agricole a partire dal 2015, è stata invece confermata senza alcun limite temporale per le società agricole di ogni genere dalla legge di stabilità per il 2014. - Fonte: Notaio Tonalini
L’art. 1 comma 3 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. n. 186 del 10.8.2016) - in vigore dal 25 agosto 2016 - ha modificato l’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (in tema di diritto di prelazione spettante al confinante coltivatore diretto del fondo agricolo), aggiungendovi il numero 2-bis, con il quale si estende il diritto di prelazione agraria ai confinanti I.A.P. non è stata esteso il diritto di prelazione all'affittuario IAP sui terreni condotti in affitto. Fonte Gennaro Galano
UOD 50.07.13 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli
Centro Direzionale Isola A/6 12° Piano - 80143 (NA)
PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
Responsabile Provinciale: Dott. Gennaro Galano
(tel.081 7967215 - email: gennaro.galano@regione.campania.it)
Le figure professionali rilevanti che operano in agricoltura sono sostanzialmente tre e cioè:
- il coltivatore diretto (CD);
- l’imprenditore agricolo professionale (IAP);
- le società agricole.
Il coltivatore diretto
È definito coltivatore diretto “il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all’allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l’allevamento del bestiame”.
Egli quindi si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e modificati dalla L. 9/63) e deve esercitare l’attività per un periodo non inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63) facendo fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda (art. 2 L. 9/63).
L’attività deve essere svolta in modo abituale e prevalente per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell’ art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità sussiste quando l’attività è svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupa il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisce la sua maggior fonte di reddito.
L’imprenditore agricolo professionale
È invece definito imprenditore agricolo professionale (IAP) “chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.)direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro”.
Le società di persone, cooperative e di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 c.c.) e:
- nel caso di società di persone, almeno un socio (l’accomandatario per le s.a.s.) sia in possesso della qualifica di IAP;
- per le cooperative lo sia almeno un amministratore che sia anche socio;
- per le società di capitali, almeno un amministratore.
L’INPS, con Circolare n. 85 del 24 maggio 2004, ha precisato che la figura dell’imprenditore agricolo professionale sostituisce a tutti gli effetti quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale.
Dal reddito di lavoro sono esclusi i redditi di pensione, le indennità conseguenti l’assunzione di cariche pubbliche e i compensi percepiti da associazioni/enti, esclusi quelli operanti nel settore agricolo.
Se l’imprenditore opera in zone svantaggiate le percentuali di reddito di cui sopra (50%) sono ridotte al 25%.
Il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola e il reddito conseguito devono essere prevalenti rispetto ad altre attività esercitate.
L’accertamento dei requisiti compete alle Regioni, fermo restando per l’INPS la possibilità di procedere alle verifiche necessarie, ai fini previdenziali.
Gli IAP iscritti alla specifica gestione previdenziale usufruiscono delle stesse agevolazioni previste per i coltivatori diretti (art.1 c.4 D.Lgs 99/2004).
Le società agricole
Sono agricole le società nelle quali l’oggetto sociale contiene l’esclusivo esercizio di attività agricola e nelle quali la ragione/denominazione sociale includono l’indicazione di “Società agricola”. Sono considerate agricole anche le società di persone e le Srl che svolgono attività connesse sui prodotti ceduti dagli imprenditori agricoli soci.
Agevolazioni fiscali riservate allo IAP non iscritto a gestione previdenziale
Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore alcune modifiche alle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul trasferimento di immobili (art. 10 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 26 del D.L. 104/2013 e dall’art. 1, c. 608 e 609, della Legge 147/2013).
Ad oggi il trasferimento di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è soggetto all’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 12% (con un minimo di 1.000 euro), oltre alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Sempre dal 1° gennaio 2014 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili. Di conseguenza sono state abrogate tutte le altre agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli.
Fa eccezione l’agevolazione fiscale per l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, la cosiddettaagevolazione per la piccola proprietà contadina (PPC), che consente di pagare soltanto l’imposta catastale dell’1%, oltre alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna (art. 2, c. 4-bis, del D.L. 194/2009).
Rita Martin – Centro Studi CGN
Ci viene chiesto quale siano gli adempimenti tecnico/amministrativi
affinché un “contadino” possa addivenire alla vendita dei suoi prodotti
agricoli e/o da allevamento a terzi (siano essi grossisti, trasformatori,
dettaglianti o attività commerciali/ristorative).
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può
appartenere anche alle persone giuridiche nel rispetto dei requisiti imposti
dalla normativa, che, almeno sommariamente, si possono sintetizzare come segue:
Forma societari/ ragione sociale
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Requisiti
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Società di persona
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Almeno un socio con qualifica IAP
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Società in accomandita
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Almeno un socio accomandatario con qualifica IAP
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Società cooperative
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Almeno un quinto dei soci con qualifica IAP
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Società di capitale
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Almeno un amministratore con qualifica IAP
|
Concetto base: se io produco
per l’autoconsumo, non ho bisogno di essere autorizzato a nulla: per consumare
quello che produco/trasformo per me stesso e la mia famiglia, non ho bisogno di
autorizzazioni e/o pareri sanitari.
Discorso diverso se io
voglio vendere quello che ottengo dalla mia attività agricola/zootecnica.
In tal caso devo:
1) ESSERE UN SOGGETTO
RICONOSCIUTO PER LA PRODUZIONE E VENDITA (ISCRIZIONE COLTIVATORE DIRETTO/IMPR.
AGRICOLO/PIVA CCIAA/INPS)
2) OPERARE IN CONFORMITÀ CON
LE LEGGI SANITARIE (NOTIFICA ALIMENTARE)
3) OPERARE IN CONFORMITÀ CON
LA NORMATIVA COMMERCIALE (SCIA IMPRENDITORE AGRICOLO)
Per iscriversi come
coltivatore diretto o imprenditore agricolo, occorre detenere in
p.tà/affitto/comodato (solo primi 2 casi se si vuole fare PSR), occorre
rispettare il minimo delle giornate lavorative che viene riassunto nella
tabella a seguire:
TABELLA giornate lavoro per iscriversi INPS
DOMANDA: come si raggiungono
queste giornate?
Facendo riferimento alla
tabella ufficiale a seguire:
TABELLA FABBISOGNI ORE LAVORO COLTURA/ALLEVAMENTO 1 DI 2
TABELLA FABBISOGNI ORE LAVORO COLTURA/ALLEVAMENTO 2 DI 2
Coltivatore diretto è considerato coltivatore diretto chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all'allevamento del bestiame, purché la forza lavoro sua e dei membri del suo nucleo familiare che collaborano con lui nell'esercizio dell'attività non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell'azienda agricola (art. 31 della legge 590/1965). Per godere delle agevolazioni fiscali, il coltivatore diretto deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale agricola presso l'Inps.
Il coltivatore diretto è dunque qualcosa di diverso rispetto all’imprenditore agricolo professionale. Normalmente chi è coltivatore diretto ha anche tutti i requisiti per essere considerato imprenditore agricolo professionale, ma ciò non avviene necessariamente, perché i requisiti richiesti dalla legge per queste due figure professionali operano su piani differenti.
In passato il coltivatore diretto era un soggetto privilegiato nell’ambito del mondo agricolo, sotto tutti i profili. Era infatti l’unico destinatario delle più importanti agevolazioni fiscali concesse per l’acquisto dei terreni agricoli, prima tra tutti la p.p.c., che gli consentiva di pagare solo l’1% del prezzo. Inoltre era l’unico soggetto avente diritto alla prelazione sull’acquisto dei terreni agricoli da lui condotti in affitto, oppure confinanti con quelli di sua proprietà.
Oggi, in seguito alla riforma, l’unico di questi privilegi rimasto di sua esclusiva è il diritto di prelazione, che non è stato concesso agli imprenditori agricoli professionali, ed è stato esteso alle società agricole di persone solo quando almeno la metà dei soci è coltivatore diretto, a sottolineare la permanenza del legame tradizionale con questa figura. Le agevolazioni per l’acquisto dei terreni agricoli sono state invece estese anche agli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole di ogni tipo.
Non dobbiamo pensare, però, che la riforma si sia dimenticata dei coltivatori diretti. Oltre a conservare tutti i benefici che già avevano, potranno partecipare a società agricole e anche godere della nuova agevolazione che prevede addirittura l'esenzione da qualsiasi imposta sull’acquisto di terreni per chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento. Fonte: Notaio Tonalini
Le società agricole possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e pertanto hanno diritto a tutte le agevolazioni che in passato erano riservate agli imprenditori agricoli individuali.
Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.
Il primo requisito riguarda l’oggetto sociale. La società deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse, cioè:
- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;
- l’agriturismo.
Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l'indicazione “società agricola”.
Il terzo requisito, sicuramente il più importante, è diverso secondo il tipo di società prescelto.
Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.
Nelle società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto almeno un amministratore. Dato che nelle società di capitali gli amministratori possono anche non essere soci, possiamo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo uno dei membri del consiglio di amministrazione, del tutto ininfluente nelle decisioni, è in possesso della qualifica di iap. Potremmo anche ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge. Le agevolazioni raggiungono, in questo caso, la loro massima estensione, e rappresentano un notevole incentivo alla costituzione di società agricole.
Nelle società cooperative, infine, occorre invece che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
Ricordiamo però che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore a una sola società (art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99).
Il riferimento all'amministratore che apporta la qualifica si riferisce alle fattispecie in cui la qualificazione della società come “agricola” dipende dalla qualifica apportata dall’amministratore, e quindi alle sole società di capitali e cooperative. Nelle società di persone, infatti, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci, il fatto che questo sia anche amministratore non è determinante. Questa interpretazione è stata confermata anche l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, risposta a interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006 in data 20 luglio 2006).
L'amministratore di società agricola di capitali e il socio di società agricola di persone possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale in virtù dell'attività svolta nell'ambito della società agricola, purché siano in possesso delle competenze professionali in campo agricolo, dedichino all'attività svolta nell'ambito della società agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ne ricavino almeno la metà del proprio reddito (escluse le pensioni). Le somme percepite per l'attività svolta nelle società agricole consentono l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola.
Le società agricole in possesso dei requisiti sopra elencati possono oggi usufruire di tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Al momento dell’acquisto di terreni agricoli le società agricole possono dunque richiedere le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (p.p.c.).
Le società agricole possono chiedere le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni agricoli anche prima di avere ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbiano già presentato la domanda all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione, e il socio o l'amministratore abbia la qualifica di iap o coltivatore diretto (o almeno abbia presentato la domanda per ottenere la qualifica di iap) e sia già iscritto alla gestione previdenziale; la qualifica deve essere ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.
Per poter usufruire delle agevolazioni, le società agricole pre-esistenti devono adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dalla riforma, nel caso in cui non siano già presenti. In particolare è necessario per tutte le società modificare la denominazione o la ragione sociale per inserire la dicitura “società agricola”, a meno che la società abbia già un nome che comprende queste parole. A tal fine è prevista un’agevolazione che consiste nell’esenzione da qualsiasi imposta dovuta per gli atti modificativi.
Ricordiamo infine che tutte le società agricole possono scegliere di essere tassate in base al reddito catastale dei terreni, anziché sul bilancio. Questa possibilità, che avrebbe dovuto essere limitata alle sole società semplici agricole a partire dal 2015, è stata invece confermata senza alcun limite temporale per le società agricole di ogni genere dalla legge di stabilità per il 2014. Fonte: Notaio Tonalini
Il Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e successive modifiche introducono la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), estendendo tale qualifica anche alle società agricole.
La qualifica di IAP riguarda gli imprenditori che risultano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedicano alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavano, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%. L’istanza di qualifica, previa verifica dell’avvenuta costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, può essere presentata direttamente al Servizio Territorialie Provinciale competente per territorio, ossia quello in cui ricade la maggior parte della SAU aziendale.
La deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2008 n. 339, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 14 aprile 2018 e Circolare applicativa n.2008.0882989 del 24 ottobre 2008, indicano le disposizioni e i valori di riferimento per la determinazione dei fabbisogni di lavoro, necessari per l’espletamento delle attività agricole, di cui all’art.2135 del codice civile, applicabili alle domande di qualifica professionale.
Requisiti
- Conoscenze professionali riconosciute;
- almeno 50% del reddito complessivo da lavoro derivante da attività agricola;
- almeno 50% del proprio tempo di lavoro complessivo dedicato ad attività agricola.
Rilascio della qualifica
La procedura per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:
- UOD 50.07.02 Ufficio Centrale di Supporto alle imprese agro-alimentari in qualità di soggetto incaricato di collazionare i registri provinciali IAP in un unico registro regionale, con cadenza semestrale;
- Servizi Territoriali Provinciali, competenti per territorio, in qualità di soggetti responsabili per l’istruttoria delle istanze, rilascio della certificazione IAP e controlli.
A chi rivolgersi
UOD 50.07.02 Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del Settore agro-alimentare
Centro Direzionale Isola A/6 14° Piano-80143 Napoli
PEC: uod.500702@pec.regione.campania.it
Responsabile Regionale: Dott. Giovanni Padovano
(tel. 081- 7967461 - email: giovanni.padovano@regione.campania.it)
UOD 50.07.10 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino
Centro Direzionale Colline Liguorini – 83100 (AV)
PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
Responsabile Provinciale: Dott. Francesco Mango
(tel.0825-449865- email: francesco.mango@regione.campania.it)
Referente Provinciale: Dott. Giuseppe Marinelli
(tel.0825-765571- email: giuseppe.marinelli@regione.campania.it)
UOD 50.07.11 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento
Piazza E.Gramazio (Santa Colomba)- 82100 (BN)
PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
Responsabile Provinciale: Dott. Vincenzo Basilicata
(tel.0824-364324- email: vincenzo.basilicata@regione.campania.it)
UOD 50.07.12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta
Viale Carlo III, c/o ex CIAPI- 81020 San Nicola La Strada (CE)
PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
Responsabile Provinciale: Dott.ssa Lucia Ranucci
(tel.0823-554156- email: lucia.ranucci@regione.campania.it)
UOD 50.07.13 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli
Centro Direzionale Isola A/6 12° Piano-80143 (NA)
PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
Responsabile Provinciale: Dott. Gennaro Galano
(tel.081- 7967215- email: gennaro.galano@regione.campania.it)
UOD 50.07.14 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno
Via Generale ClarK, 103- 84131 (SA)
PEC: uod.500714@regione.campania.it
Responsabile Provinciale: Dott. Franco Fria
(tel.089- 2589630- email: franco.fria@regione.campania.it)