DOTT. RAFFAELE STARACE:
1) Consulente Tecnico d’Ufficio
presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA)
2) Perito Esperto di Estimo tribunale di Napoli
one can bring a horse to the water but nobody can make him drink...
Visualizza i tecnici iscritti al portaledelCTU (ricerca lettera “R” raffaele starace) clicca
[dicembre 2014]
Incarico Giunta
Regionale Campania - UOD Energia e
Carburanti
Stima indennità di asservimento Elettrodotto
di Bisaccia (Av)
Collegio "terna peritale":Prof. Benedetto Manganelli/dott. agr.Raffaele Starace/ing. Davide Giuseppe Trivelli" ex art. 21 Testo Unico Espropri DPR 327/01
Importante sapere che
In generale quando si apre un contenzioso fra due parti [attore/attrice ("colui/colei che agisce": chi ha chiamato in giudizio (citazione, denunzia, ecc.), convenuto (chi e' stato chiamato in giudizio e si difende)], al Giudice, può occorrere la consulenza di un tecnico super-partes detto CTU Consulente Tecnico d'Ufficio.
15/01/2015 | PCT - PROCESSO CIVILE TELEMATIVO
Videotutorial su come operare CLICCA
Consulenza giudiziale
La consulenza giudiziale è un tipo di consulenza che, nell'ambito di un
processo, può essere disposto o d'ufficio da un giudice o richiesta dalle
parti, al fine di accertare alcuni fatti o verificare alcune situazioni che
necessitino di interventi tecnici da parte di certi soggetti esperti.
Consulente tecnico d'ufficio
Il consulente
tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del
giudice lavorando per
lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e
precise competenze definite dal Codice di
procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera
puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di
conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato
peritale che prende il nome di Consulenza
Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o
per iscritto) dal Tribunale.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto
l'intervento del CTU, questi deve assolvere il compito fondamentale di
"bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di
far conoscere al giudice la verità" e tutelare il contraddittorio, ovvero
consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti
Tecnici di Parte o CTP) di intervenire alle operazioni peritali e proporre
istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal
"quesito", senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista
tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di
esame tecnico, ove si indicano i dettagli minuti, si formulano usualmente delle
risposte "sintetiche" alle domande poste. In particolare è importante
che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in
atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale)
acquisire elementi agli atti non già versati dalle parti a meno che siano atti
pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite
analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi
ritualmente utilizzabili.
Il CTU dunque, in qualità di "tecnico
ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:
·
rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel
caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del
quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le
Parti in Udienza;
·
essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico,
differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU - quando
richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive;
·
adottare il medesimo "metro" con le argomentazioni delle
Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure")
·
confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
·
chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si
verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico
(ad es. spese considerevoli da sostenere per l'incarico e per eventuali
indagini);
·
può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto
"ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni
rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.
I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti -
dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell'esperienza
professionale quale ad es. l'iscrizione da un congruo periodo di tempo presso
l'albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio
professionale - all'interno di specifici albi,
suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti industriali,geometri, interpreti
traduttori, biologi, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato,
esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali.
Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico
per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare
CTU anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi
il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio").
In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare
l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal
Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a
meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali
lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una
delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado
di giudizio nella stessa causa, ecc).
L'accettazione dell'incarico comporta un
giuramento di rito nel quale il Consulente
« Giura di bene e
fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al
giudice la verità »
È uso frequente (odierno) che il CTU - sempre su
disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le
Parti e, soprattutto, ai sensi dell'art. 195 cpc deve, preventivamente, inviare
la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da
commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di
consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei
tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della
sintetica risposta alle stesse. Questa "innovazione" ha lo scopo di
accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene
"risparmiata" un'udienza per "esame CTU" (frequente fino a
pochi anni fa).
Esiste una normativa precisa che regola gli
obblighi (e le responsabilità) del CTU in ordine alle informazioni delle quali
è venuto in possesso durante la sua attività (gestione della
"privacy" delle Parti).
Il compenso del CTU (nel rito civile),
solitamente, è posto a carico solidale delle Parti (ogni parte può essere
chiamata a saldare il tutto) e nei procedimenti d'urgenza o cautelari è messa a
carico della parte ricorrente; spesso il giudice dispone il versamento di un
fondo spese anticipato a favore del CTU. Esiste una metodologia particolare per
la determinazione del compenso spettante, che dipende dalla tipologia di
consulenza esperita. Per alcune, infatti, la Legge prevede tariffe fisse o a
percentuale variabili, per scaglioni, da un minimo ad un massimo sul valore
della controversia; per altre il compenso è calcolato "a vacazione"
(la vacazione è di due ore e non se ne può esporre più di quattro a giorno).
Nel determinare gli onorari variabili il giudice
tiene conto della: difficoltà, completezza e pregio della prestazione fornita
e, per le prestazioni di eccezionale importanza (valore della controversia
>> di 500.000,00 €), complessità (alto numero di quesiti assegnati)
difficoltà (ad esempio molte parti costituite in atti) gli onorari possono
essere aumentati sino al doppio.
Il CTU, contestualmente al deposito dell'elaborato
in Cancelleria, consegna la "richiesta di liquidazione" del proprio
onorario e spese.
Il Tribunale, dopo aver valutato la congruità
della richiesta, o averla eventualmente ridotta, emette il "decreto di
liquidazione" il quale, dopo 30 giorni dalla notifica, diventa titolo
esecutivo.
Perizia asseverata o giurata? Quale
scegliere e perché
Nel corso dello svolgimento della professione di
perito, soprattutto quando il committente è un privato, si pone il problema se,
nello specifico incarico in questione, sia sufficiente una perizia semplice
oppure sia preferibile dotare tale scritto di un’aura di maggior autorevolezza
attraverso una qualche attestazione che ne nobiliti il contenuto e che richiami
l’atto di responsabilità ad esso correlato.
Per far ciò esistono due modi che restano ben
distinti anche se a volte possono essere confusi:
- la perizia
asseverata;
- la perizia
giurata.
Vediamo di sgombrare il campo dagli equivoci e di
fornire alcune indicazioni operative.
La prima consiste praticamente in
un’autocertificazione, con la quale il tecnico, all’atto della sottoscrizione
del proprio elaborato, ne conferma, in maniera esplicita, convincimento e
autenticità del contenuto, mediante apposita dichiarazione del tipo:
Ritenendo di aver espletato – in ogni sua parte –
l’incarico ricevuto, ivi concludo la presente perizia, non prima di confermare, sotto
la mia personale responsabilità, la certezza e la veridicità dei contenuti
della relazione.
In tal modo il tecnico risponderà penalmente per
eventuali falsi ideologici (contenuto non autentico) o materiali (atto non
autentico).
La seconda, altrimenti detta anche perizia
asseverata con giuramento, rappresenta un’estensione della prima: infatti
in aggiunta al citato atto di esplicita sottoscrizione da parte del tecnico,
che diventa ora solo una pre-condizione, riporta allegato in calce il verbale
di giuramento, reso, mediante specifica formula, dinanzi al Cancelliere di un
Tribunale o a un Giudice di Pace o a un notaio, senza alcun vincolo
territoriale.
Un esempio di tale verbale potrebbe risultare il
seguente:
VERBALE DI ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA
L’anno …, il giorno … del mese di …, in …, presso
…,
davanti a me, …,
è personalmente comparso …, nato a …, il …,
cod. fisc. …, iscritto all’Ordine …, alla posizione n. …, domiciliato presso il
proprio Studio in …, Via …, il quale mi ha dichiarato di voler asseverare con
il giuramento l’avanti estesa relazione peritale da lui effettuata in data … .
Aderendo alla richiesta e previe ammonizioni
ai sensi di legge, deferisco il giuramento al perito, il quale pronuncia la
seguente formula: “Giuro di avere bene e fedelmente operato, al solo
scopo di far conoscere la verità”.
L’avanti estesa relazione peritale si compone
di … fogli, oltre il presente.
Il presente verbale, in parte dattiloscritto e
in parte manoscritto su un foglio occupato per facciate una (la presente), è
stato letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data
Il perito
Il …
La distinzione fra i due strumenti testé
descritti dovrebbe di per sé risultare evidente, laddove una assume il ruolo di
pre-condizione dell’altra, la quale ultima cresce di significato attraverso un
ulteriore atto formale di natura ufficiale: comunque, se così non fosse, ecco
che arriva a confermarlo chiaramente la sentenza espressa dal TAR Abruzzo
(Pescara, Sezione I, n. 450 del 28 Aprile 2008).
Come si assevera una
perizia giurata
Il tecnico si deve presentare dinanzi al pubblico
ufficiale prescelto
Dove (2013):
Penisola Sorrentina: TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA (le sezioni distaccate fra cui Sorrento sono state escluse),
Sezione Civile, II Piano Via Regina Margherita di Savoia
n. 22 (Istituto ex Salesiani) Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
12:00 Per informazioni: tel. 081- 8573629, 081-8573631
Come:
Il perito deve recarsi alla Cancelleria munito di
documento d’identità e dei fogli della perizia rilegati o spillati, compresi
gli eventuali allegati. Ogni foglio deve risultare timbrato e firmato dal
tecnico (anche le congiunzioni dei fogli) e la data in cui la perizia è
stata redatta deve essere indicata in ultima pagina.
Dopo l’ultima pagina, ma prima degli allegati,
viene collocato il verbale di giuramento, che il tecnico firmerà avanti il
funzionario preposto.
Costi 2013: “Marche”
o “contrassegni” da applicare sulla perizia ed eventuali allegati:
- ogni
quattro pagine (ogni pagina non può eccedere la venticinque righe e le
cinquanta battute per riga), compreso il verbale di giuramento,
bisogna apporre una marca da bollo da 16,00 Euro;
- su
ogni allegato va applicata una marca da bollo da 0,52 Euro. (NB Torre
Annunziata non vuole marche per allegati)
- ulteriore marca da bollo alla fine (diritto di
certificazione con marca da € 3.54)
Contrassegni
richiesti da altri Tribunali (No Torre Annunziata)
• € 0,52 su ciascun allegato “elaborato
originale” del perito ( per es.: € 0,52 per ciascun disegno, € 0,52 per
ciascuna fotografia, anche se riprodotta in fotocopia, ecc.. )
• € 0,52 ogni 100 righe nell’ipotesi che
l’allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici, ecc..
• € 0,52 su ciascuna fotocopia di
documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro
personale e firma.
Riguardo al suo valore giuridico, la perizia
giurata non ha comunque molta più efficacia di una perizia semplice o anche
asseverata: nascendo su iniziativa di parte, senza aderire al principio di
tutela del contraddittorio e al di là del controllo del giudice, quest’ultimo
la considera quale semplice elemento di circostanza liberamente valutabile,
ovvero privo del vincolo di motivarne l’eventuale dissenso in occasione di
decisioni basate su considerazioni incompatibili con i suoi contenuti.
Si rammenta che un falso giuramento configura il
reato previsto all’art. 483 del codice penale: ciò in quanto l’asseverazione
dinanzi a pubblico ufficiale assume la funzione di provare la veridicità dei
fatti asseriti dal perito.
In tal caso la falsità è imputabile solo se
dolosa, non quindi se dovuta a negligenza.
In base alla mia esperienza, posso affermare che,
nell’ambito di contenziosi stragiudiziali, nonostante l’alta probabilità che i
legali richiedano comunque l’asseverazione meglio se con giuramento, molte
volte anche una perizia semplice, ma dal contenuto autorevolemente
ineccepibile, può risultare sufficiente a risolvere un conflitto di natura
tecnica in modo razionale e accettabile dalle parti; magari aggirando il
pericolo di ristagno e di successivo sbocco giudiziale, causato dal progressivo
allontanamento dal nocciolo della questione in ragione di pure schermaglie
legali.
Ciò nonostante si assiste negli ultimi tempi a
una crescita del numero di perizie giurate, per ragioni che vanno da una sorta
di garanzia di validità del prodotto che il committente richiede al proprio
tecnico, fino alla cessazione di quel principio di intangibilità, di cui in
precedenza godevano i professionisti in ragione di una loro pretesa esclusività
contestuale, a favore del richiamo di responsabilità nell’agire diligentemente
durante l’incarico.
age quod agis