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CTU » dott. Raffaele Starace, agronomo

 

 

  

DOTT. RAFFAELE STARACE:
1) Consulente Tecnico d’Ufficio
presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA)


2) Perito Esperto di Estimo tribunale di Napoli 





one can bring a horse to the water but nobody can make him drink... 



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[dicembre 2014]

Incarico Giunta Regionale Campania  - UOD Energia e Carburanti

Stima indennità di asservimento Elettrodotto di Bisaccia (Av)







Collegio "terna peritale":Prof. Benedetto Manganelli/dott. agr.Raffaele Starace/ing. Davide Giuseppe Trivelli" ex art. 21 Testo Unico Espropri DPR 327/01











Importante sapere che

In generale quando si apre un contenzioso fra due parti [attore/attrice ("colui/colei che agisce": chi ha chiamato in giudizio (citazione, denunzia, ecc.), convenuto (chi e' stato chiamato in giudizio e si difende)], al Giudice, può occorrere la consulenza di un tecnico super-partes detto CTU Consulente Tecnico d'Ufficio.



15/01/2015 | PCT - PROCESSO CIVILE TELEMATIVO
Videotutorial su come operare CLICCA



 

Consulenza giudiziale

 

La consulenza giudiziale è un tipo di consulenza che, nell'ambito di un processo, può essere disposto o d'ufficio da un giudice o richiesta dalle parti, al fine di accertare alcuni fatti o verificare alcune situazioni che necessitino di interventi tecnici da parte di certi soggetti esperti.

 

 

Consulente tecnico d'ufficio

Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.

Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del CTU, questi deve assolvere il compito fondamentale di "bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità" e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o CTP) di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal "quesito", senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte "sintetiche" alle domande poste. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle parti a meno che siano atti pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili.

Il CTU dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:

·          rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;

·          essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU - quando richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive;

·          adottare il medesimo "metro" con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure")

·          confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;

·          chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l'incarico e per eventuali indagini);

·          può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.

I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell'esperienza professionale quale ad es. l'iscrizione da un congruo periodo di tempo presso l'albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio professionale - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti industriali,geometri, interpreti traduttori, biologi, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali.

Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).

L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente

« Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità »

È uso frequente (odierno) che il CTU - sempre su disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, soprattutto, ai sensi dell'art. 195 cpc deve, preventivamente, inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse. Questa "innovazione" ha lo scopo di accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene "risparmiata" un'udienza per "esame CTU" (frequente fino a pochi anni fa).

Esiste una normativa precisa che regola gli obblighi (e le responsabilità) del CTU in ordine alle informazioni delle quali è venuto in possesso durante la sua attività (gestione della "privacy" delle Parti).

Il compenso del CTU (nel rito civile), solitamente, è posto a carico solidale delle Parti (ogni parte può essere chiamata a saldare il tutto) e nei procedimenti d'urgenza o cautelari è messa a carico della parte ricorrente; spesso il giudice dispone il versamento di un fondo spese anticipato a favore del CTU. Esiste una metodologia particolare per la determinazione del compenso spettante, che dipende dalla tipologia di consulenza esperita. Per alcune, infatti, la Legge prevede tariffe fisse o a percentuale variabili, per scaglioni, da un minimo ad un massimo sul valore della controversia; per altre il compenso è calcolato "a vacazione" (la vacazione è di due ore e non se ne può esporre più di quattro a giorno).

Nel determinare gli onorari variabili il giudice tiene conto della: difficoltà, completezza e pregio della prestazione fornita e, per le prestazioni di eccezionale importanza (valore della controversia >> di 500.000,00 €), complessità (alto numero di quesiti assegnati) difficoltà (ad esempio molte parti costituite in atti) gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

Il CTU, contestualmente al deposito dell'elaborato in Cancelleria, consegna la "richiesta di liquidazione" del proprio onorario e spese.

Il Tribunale, dopo aver valutato la congruità della richiesta, o averla eventualmente ridotta, emette il "decreto di liquidazione" il quale, dopo 30 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo.



Perizia asseverata o giurata? Quale scegliere e perché

Nel corso dello svolgimento della professione di perito, soprattutto quando il committente è un privato, si pone il problema se, nello specifico incarico in questione, sia sufficiente una perizia semplice oppure sia preferibile dotare tale scritto di un’aura di maggior autorevolezza attraverso una qualche attestazione che ne nobiliti il contenuto e che richiami l’atto di responsabilità ad esso correlato.

 

Per far ciò esistono due modi che restano ben distinti anche se a volte possono essere confusi:

  1. la perizia asseverata;
  2. la perizia giurata.

Vediamo di sgombrare il campo dagli equivoci e di fornire alcune indicazioni operative.

La prima consiste praticamente in un’autocertificazione, con la quale il tecnico, all’atto della sottoscrizione del proprio elaborato, ne conferma, in maniera esplicita, convincimento e autenticità del contenuto, mediante apposita dichiarazione del tipo:

Ritenendo di aver espletato – in ogni sua parte – l’incarico ricevuto, ivi concludo la presente perizia, non prima di confermare, sotto la mia personale responsabilità, la certezza e la veridicità dei contenuti della relazione.

In tal modo il tecnico risponderà penalmente per eventuali falsi ideologici (contenuto non autentico) o materiali (atto non autentico).

La seconda, altrimenti detta anche perizia asseverata con giuramento, rappresenta un’estensione della prima: infatti in aggiunta al citato atto di esplicita sottoscrizione da parte del tecnico, che diventa ora solo una pre-condizione, riporta allegato in calce il verbale di giuramento, reso, mediante specifica formula, dinanzi al Cancelliere di un Tribunale o a un Giudice di Pace o a un notaio, senza alcun vincolo territoriale.

Un esempio di tale verbale potrebbe risultare il seguente:

 

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA

L’anno …, il giorno … del mese di …, in …, presso …,

davanti a me, …,

 

è personalmente comparso …, nato a …, il …, cod. fisc. …, iscritto all’Ordine …, alla posizione n. …, domiciliato presso il proprio Studio in …, Via …, il quale mi ha dichiarato di voler asseverare con il giuramento l’avanti estesa relazione peritale da lui effettuata in data … .

Aderendo alla richiesta e previe ammonizioni ai sensi di legge, deferisco il giuramento al perito, il quale pronuncia la seguente formula: “Giuro di avere bene e fedelmente operato, al solo scopo di far conoscere la verità”.

L’avanti estesa relazione peritale si compone di … fogli, oltre il presente.

Il presente verbale, in parte dattiloscritto e in parte manoscritto su un foglio occupato per facciate una (la presente), è stato letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il perito                                                   Il …

 

La distinzione fra i due strumenti testé descritti dovrebbe di per sé risultare evidente, laddove una assume il ruolo di pre-condizione dell’altra, la quale ultima cresce di significato attraverso un ulteriore atto formale di natura ufficiale: comunque, se così non fosse, ecco che arriva a confermarlo chiaramente la sentenza espressa dal TAR Abruzzo (Pescara, Sezione I, n. 450 del 28 Aprile 2008).


Come si assevera una perizia giurata

Il tecnico si deve presentare dinanzi al pubblico ufficiale prescelto

Dove (2013):

Penisola Sorrentina: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA (le sezioni distaccate fra cui Sorrento sono state escluse),

Sezione Civile, II Piano  Via Regina Margherita di Savoia n. 22 (Istituto ex Salesiani) Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00  Per informazioni: tel. 081- 8573629, 081-8573631

 

Come:

Il perito deve recarsi alla Cancelleria munito di documento d’identità e dei fogli della perizia rilegati o spillati, compresi gli eventuali allegati. Ogni foglio deve risultare timbrato e firmato dal tecnico (anche le congiunzioni dei fogli) e la data in cui la perizia è stata redatta deve essere indicata in ultima pagina.

Dopo l’ultima pagina, ma prima degli allegati, viene collocato il verbale di giuramento, che il tecnico firmerà avanti il funzionario preposto.

 

Costi 2013: “Marche” o “contrassegni” da applicare sulla perizia ed eventuali allegati:

 

  1. ogni quattro pagine (ogni pagina non può eccedere la venticinque righe e le cinquanta battute per riga), compreso il verbale di giuramento, bisogna apporre una marca da bollo da 16,00 Euro;
  2. su ogni allegato va applicata una marca da bollo da 0,52 Euro. (NB Torre Annunziata non vuole marche per allegati)
  3. ulteriore marca da bollo alla fine (diritto di certificazione con marca da € 3.54)

Contrassegni richiesti da altri Tribunali (No Torre Annunziata)

• € 0,52 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito ( per es.: € 0,52 per ciascun disegno, € 0,52 per ciascuna fotografia, anche se riprodotta in fotocopia, ecc.. )

• € 0,52 ogni 100 righe nell’ipotesi che l’allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici, ecc..

• € 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.


Riguardo al suo valore giuridico, la perizia giurata non ha comunque molta più efficacia di una perizia semplice o anche asseverata: nascendo su iniziativa di parte, senza aderire al principio di tutela del contraddittorio e al di là del controllo del giudice, quest’ultimo la considera quale semplice elemento di circostanza liberamente valutabile, ovvero privo del vincolo di motivarne l’eventuale dissenso in occasione di decisioni basate su considerazioni incompatibili con i suoi contenuti.

Si rammenta che un falso giuramento configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale: ciò in quanto l’asseverazione dinanzi a pubblico ufficiale assume la funzione di provare la veridicità dei fatti asseriti dal perito.

In tal caso la falsità è imputabile solo se dolosa, non quindi se dovuta a negligenza.

In base alla mia esperienza, posso affermare che, nell’ambito di contenziosi stragiudiziali, nonostante l’alta probabilità che i legali richiedano comunque l’asseverazione meglio se con giuramento, molte volte anche una perizia semplice, ma dal contenuto autorevolemente ineccepibile, può risultare sufficiente a risolvere un conflitto di natura tecnica in modo razionale e accettabile dalle parti; magari aggirando il pericolo di ristagno e di successivo sbocco giudiziale, causato dal progressivo allontanamento dal nocciolo della questione in ragione di pure schermaglie legali.

Ciò nonostante si assiste negli ultimi tempi a una crescita del numero di perizie giurate, per ragioni che vanno da una sorta di garanzia di validità del prodotto che il committente richiede al proprio tecnico, fino alla cessazione di quel principio di intangibilità, di cui in precedenza godevano i professionisti in ragione di una loro pretesa esclusività contestuale, a favore del richiamo di responsabilità nell’agire diligentemente durante l’incarico.

 

                       age quod agis