Secondo l’art. 793 del Codice della Navigazione,
“Divieti di sorvolo: l'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del
territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari
ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente
amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può,
altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per
eccezionali motivi di interesse pubblico”.
In tale ambito, l’ENAC ha definito le procedure che un
utente richiedente il sorvolo di una zona proibita deve seguire. Sono contenute
nella circolare ATM-03C: la
richiesta va inviata all’ENAC che, sentiti gli Enti responsabili del divieto di
sorvolo, emetterà o meno l’autorizzazione.
L'elenco delle zone proibite è disponibile sul sito
internet dell'ENAV nella sezione dedicata all'AIP Italia.
Divieto di sorvolo sui
Parchi Naturali e zone soggette a protezione faunistica
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge
quadro sulle aree protette” all’art. 11 h) stabilisce che “è vietato il sorvolo
di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina
del volo”.
Il Codice della Navigazione, all’art.
793, “Divieti di sorvolo”, stabilisce che l’ENAC “può vietare
il divieto di sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi
di sicurezza o di ordine pubblico su richiesta della competente
amministrazione”.
La Circolare Enac ATM-03C disciplina la
modalità con cui vengono disposti i divieti di sorvolo, anche in applicazione
delle previsioni di cui alla legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette).
Premesso quanto sopra, Enac provvede a
far pubblicare eventuali restrizioni di spazio aereo sulla base anche di
valutazioni tecniche attinenti alle verifiche di eventuali interferenze,
espresse da parte dei service provider nazionali, sia in AIP Italia che sulla
piattaforma D-Flight.
Alla luce di quanto
rappresentato, sono proibite al sorvolo quelle aree in corrispondenza dei
Parchi il cui divieto è stato approvato dall’ENAC ed è quindi stato pubblicato
sull’AIP Italia ENR 5.6.1-1 “Parchi naturali e zone soggette a protezione
faunistica”.
COME DETERMINARE LA VELOCITÀ DEL VENTO
Con quale velocità massima del vento posso far volare il mio drone?
È una domanda che tutti noi ci siamo posti (o che comunque tutti ci dovremmo sempre porre), visto che il vento è in grado di procurarci non pochi grattacapi.
Le velocità massime da scheda tecnica consigliate sono:
- Mavic Mini: 8m/s -> 28,8km/h
- Mini 2: 8,5 / 10,5m/s -> 30,6 / 36 km/h
- Air 2: 8,5 / 10,5m/s -> 30,6 / 36 km/h
- Per i droni serie DJI Phantom o DJI Inspire invece è 12m/s / 42 km/h
Ma come misurare la velocità del vento?
Con la Manica a Vento
Con applicazione UAV FOrecast
Con Windy
Con Anemometro portatile (consigliato da noi perchè è quello che valuta l'esatta velocità in quel determinato posto):
Manichetta a vento
Applicazione per smartphone UAV Forecast
Windy
Anemometro portatile
Privacy scarica il documento by raf
La maggior parte dei droni presenti sul mercato sono, infatti, dotati
di fotocamere in grado di scattare fotografie ed eseguire
filmati, il cui utilizzo può sollevare questioni inerenti alla tutela dei dati
personali.
Sono, quindi, suscettibili di rientrare nella nozione di “dato”, sia
quelle informazioni generate ex novo dai droni come foto
e video, sia quelle raccolte dal mondo esterno come dati di posizionamento
e movimento.
Il velivolo a pilotaggio remoto può essere attrezzato con strumenti di
registrazione visiva capaci di raccogliere e trasmette immagini dal vivo e
dotati di un sistema di riconoscimento facciale che permette
di identificare individui ma anche oggetti e modelli di spostamento, strumenti
di rilevazione ottico – elettrici, radar e infrarossi in virtù dei
quali è possibile ottenere informazioni sulla posizione, direzione e
spostamento di oggetti e persone, equipaggiamenti a radio frequenza utili
per rilevare la presenza di punti di accesso di rete wi-fi e sensori in grado
di rilevare tracce nucleari, biologiche, chimiche e di esplosivo.
Inoltre, in base
all’attività che il drone svolge, i dati possono essere classificati in:
- dati ricevuti: come ad es. quelli che riguardano il
pilota o le mappe;
- dati osservati: come i dati biometrici sulla posizione o
sui punti di accesso alla rete;
- dati dedotti: come ad es. i modelli di spostamento;
- dati predetti: come le future posizioni di oggetti e
soggetti;
- dati prodotti: come fotografie o video.
E’ possibile
individuare i “dati personali”, nella cui categoria rientrano in
generale tutti i dati raccolti o prodotti tramite l’utilizzo di un drone che
siano utili a indentificare un soggetto, i “dati personali sensibili”,
sottocategoria della precedente che si caratterizza per la peculiarità di poter
rivelare l’origine etnica, l’orientamento politico, religioso o sessuale,
informazioni sulla salute e in generale sulla vita del soggetto, le “opere
dell’ingegno”, quali fotografie e video, e “segreti commerciali”,
ovvero informazione segrete suscettibili di valutazione economica.
Il pilota
remoto del drone, in quanto responsabile dell’attività dello stesso, è
senza dubbio il primo soggetto titolare dei dati contenuti nella
memoria dell’APR; tuttavia, a seconda del tipo di attività che viene posta
in essere, la modalità, i mezzi e i modi per attuarla possono essere il
risultato di una collaborazione condivisa tra diversi soggetti.
A livello normativo, il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679
(General
Data Protection Regulation o GDPR) è principale la normativa europea in materia
di protezione
dei dati personali.
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il
24 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi
a partire dal 25
maggio 2018. E' composto da 99 articoli e 173 considerando, laddove
questi ultimi hanno solo un valore interpretativo.
Trattandosi di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli
Stati dell'Unione ed è attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione
senza margini di libertà nell'adattamento (tranne per le parti per le quali si
prevede espressamente delle possibilità di deroga). Il Regolamento nasce con i
seguenti obiettivi (vedi Considerando 9):
- la definitiva
armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati
personali all'interno dell'Unione europea, questo perché
col Trattato di Lisbona la protezione
dei dati personali è diventata diritto fondamentale dei
cittadini, e quindi va garantito allo stesso modo in tutto il territorio
dell'Unione (pur lasciando margini di manovra ai legislatori nazionali in
alcune materie, in particolare quelle che investono in via diretta l'esercizio
di pubblici poteri, vedi il decreto
di adeguamento 101 del 2018);
- lo
sviluppo del Mercato Unico Digitale (Digital
Single Market) europeo, grazie alla maggiore tutela dei dati si
alimenta la fiducia dei cittadini nella società digitale e nell'uso dei servizi
digitali;
-
rispondere alle nuove sfide derivante dalle nuove tecnologie digitali.
Nuova visione della protezione dei dati
Col
regolamento europeo si passa da una visione proprietaria del dato, in base alla
quale non lo si può trattare senza consenso, ad una visione
di controllo del dato,
che favorisce la libera
circolazione dello stesso rafforzando nel contempo i
diritti dell'interessato, il
quale deve poter sapere se i suoi dati sono usati e come vengono usati per
tutelare lui e l'intera collettività dai rischi insiti nel trattamento dei
dati.
Successivamente
il regolamento delegato ha chiarito
alcuni aspetti specifici dei droni.
Il
Garante della Privacy da parte sua ha cercato di inquadrare il discorso
attraverso un’iconografia che ha pubblicato sul suo sito:
clicca – Iconografia
Garante Privacy
È da sottolineare che
in tale contesto il Garante per la protezione dei dati personali,
sebbene debba esprimersi in maniera esaustiva riguardo il tema delle immagini
trattate a mezzo APR, ha affermato che le riprese effettuate in spazi
pubblici sono legittime solo in presenza del previo consenso degli
interessati, salvo se effettuate a scopi giornalistici, e che quelle eseguite
in aree private sono vietate.
Ha inoltre ricordato
che, in base a quanto previsto dal regolamento UE in materia di
protezione dei dati personali, i droni devono rispettare i principi
di privacy by design e privacy by default, dovendo essere
progettati per effettuare una raccolta dati quanto più limitata possibile.
Accedi alla mappa dei NOTAM
Scarica la guida ENAC
Windy
Guida alla lettura dei NOTAM
Il NOTAM (Notice to airmen) è un avviso contenete
informazioni relative alla istituzione, allo stato o alle modifiche di un
qualsiasi impianto aeronautico, servizio, procedura o relative a condizioni di
pericolo per la navigazione aerea, la cui tempestiva conoscenza è essenziale
per il personale coinvolto nelle operazioni di volo. Il NOTAM è una delle
pubblicazioni con la quale viene fornito il Servizio
Informazioni Aeronautiche. La normativa internazionale che regolamenta
l’utilizzo, la forma e i contenuti del NOTAM è rappresentata dall’Annesso 15
ICAO, il Doc 8126 e il Doc 8400.
Oltre il messaggio in chiaro, il NOTAM contiene delle
stringhe codificate che hanno uno specifico significato. Nella comune
diffusione e in alcuni ambiti operativi viene solitamente riportato solo il
corpo principale del messaggio omettendo eventuali stringhe in codice.
L’esempio che segue analizzerà il formato completo del NOTAM (detto “raw”), ovvero
come viene distribuito mediante i sistemi di telecomunicazione aeronautici. La
consultazione ufficiale per le operazioni di volo avviene attraverso un Preflight
Information Bulletin che può essere richiesto all’ARO di competenza. Per
la consultazione online sono disponibili diversi siti web, tra cui il Self
Briefing ufficiale messo a disposizione da Enav [leggi
cos’è il Self Briefing], oppure a scopo informativo la sezione “Briefing room” del
Desk Aeronautico per quelli italiani o il portale FAA notams.aim.faa.gov in cui
è sufficiente inserire il codice ICAO su “Locations” e cliccare
su “Search”.
Esempio e decodifica formato “raw”
W2802/18 NOTAMR W2800/18
Q) LIRR/QWPLW/IV/M/W/000/075/4156N01229E002
A) LIRR B) 1810240640 C) 1810250920
D) DAILY 0640-0920
E) MIL PARACHUTE JUMPING ACT WILL TAKE PLACE WI AREA 2NM RADIUS OF
415650N0122903E /TOR DI QUINTO – ROMA/
RMK: ACT SUBJ APV BY AND CONS RDO CNT WITH ROMA ACC.
F) SFC
G) 7000FT AGL
1. Serie del messaggio, numero e identificatore
In Italia NOTAM civili sono distinti in 5 serie, in accordo
all’argomento trattato:
Serie A: organizzazione, struttura e modifica dello spazio
aereo, regole di carattere generale, radioassistenze e radiocomunicazione in
rotta, ostacoli alla navigazione in rotta al di sopra di 100 metri AGL su terra
e sopra 45 metri su acqua e notizie concernenti gli aeroporti più importanti;
Serie B: argomenti non contemplati nella serie A e W e
notizie concernenti gli altri aeroporti strumentali;
Serie C: regole di carattere nazionale e notizie di
aeroporti minori aperti al solo traffico VFR;
Serie W: eventi che potrebbero costituire pericolo per la
navigazione (tiri a fuoco, esercitazioni militari, lanci paracadutistici,
attività SAR, fuochi pirotecnici etc…);
Serie S: informazioni riguardanti neve, fanghiglia, ghiaccio
o acqua sull’area di manovra.
Quelli militari possono essere di serie N per l’utenza
militare nazionale e di serie M per l’utenza nazionale e internazionale.
La prima riga del NOTAM è l’identificazione del messaggio
mediante serie, numero ed eventuali riferimenti ad altri NOTAM.
W2802/18: serie di appartenenza;
W2802/18: numero del NOTAM e anno di emissione, in questo
caso è il NOTAM numero 2802 del 2018;
NOTAMR W2800/18: indica che l’attuale NOTAM sostituisce il
W2800/18. La lettera che segue la parola NOTAM può indicare:
NOTAMN: nuovo NOTAM;
NOTAMR: NOTAM che ne revisiona uno precedente (segue serie e
numero del NOTAM sostituito);
NOTAMC: NOTAM che ne cancella uno precedente (segue serie e
numero del NOTAM cancellato).
2. Qualificatori
La seconda riga chiamata “qualificatore” (Q) è divisa in
otto campi separati dal simbolo “/”. Essi si dividono in:
LIRR: FIR. L’informazione del NOTAM è riferita ad una
posizione geograficamente collocata all’interno della FIR di Roma.
QWPLW: gruppo codice NOTAM contenente cinque lettere. La
prima è sempre la Q, la seconda e la terza identificano l’oggetto mentre la
quarta e la quinta indicano lo stato o la condizione del soggetto riportato nel
testo. I codici utilizzati sono riportati nell’estratto del ICAO Doc 8400
allegato a fondo pagina, ma non sono necessari alla comprensione del NOTAM
poiché nel testo sono riportate tutte le informazioni in chiaro. Tali codici
sono solitamente utilizzati dai sistemi informatici per filtrare e gestire i messaggi.
Nel nostro caso:
QWPXX: avvertenza alla navigazione (W). In particolare, il
NOTAM si riferisce ad attività di lanci paracadutistici (P);
QNMLW: avrà luogo l’attività precedentemente riportata
(dall’inglese will take place). Viene trascritto XX quando per l’argomento
trattato non è prevista una abbreviazione ICAO.
IV: il terzo campo indica il tipo di traffico
interessato, in questo caso IFR (I) e VFR (V). Oppure è possibile trovare la
lettera K per NOTAM checklist.
Dove trovare i NOTAM?
Cercando su internet, si trovano tantissimi siti web che raccolgono i NOTAM. Alcune di queste risorse sono fonti ufficiali, tant’è che vengono richiamate anche da ENAC nella sua guida, come ad esempio il servizio della Federal Aviation Administration FAA, che comprende i NOTAM internazionali (inclusi quelli italiani). Per quanto riguarda il territorio europeo, segnaliamo EuroControl, gratuito previa registrazione.
Tra le risorse NON ufficiali, anche se molto probabilmente attendibili, segnaliamo i servizi offerti da Desk Aeronautico o dall’ultra noto Notam.Info, raggiungibile a questo indirizzo web, che sono invece specializzati nei NOTAM italiani.
Credit to https://www.deskaeronautico.it/ e dronezine
CLASSI MARCATURA CE
Per supportare la comunità dei droni nel funzionamento sicuro dei propri droni, l'EASA sta mettendo a disposizione di tutti volantini che coprono i principali punti di sicurezza relativi ai droni di classe dalla Classe 0 alla Classe 6. I volantini evidenziano le cose da fare e da non fare per gli operatori di droni e piloti. Li troverai nella confezione di qualsiasi drone che acquisti o puoi scaricarli da questo sito Web. Ti invitiamo a sfruttare appieno questo materiale.