CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Direttiva 2002/91/CE
(E.P.B.D.)
D.LGS. 192/2005 – D.LGS. 311/2006 – D.P.R.
59/09 – D.L.4 GIUGNO 2013 N. 63
DM 26 giugno 2015 in vigore dal 1° ottobre 2015
STARACE RAFFAELE: Certificatore Energetico abilitato ed accreditato ai sensi del DPR 75/2010 (G.U. n. 149 del 27.06.2013):
1) Laurea in agraria (LM 69);
2) Iscrizione Ordine Dottori Agronomi Napoli N. 1082;
3) CORSO REGIONE CAMPANIA/FEDERARCHITETTI/ACCA/enea ANNO 2009
4) Corso DEI – GENIO CIVILE luglio 2013
5) Corso aggiornamento ACCA Software nuova normativa UNI/TS 11300:2014
ATTIVITÀ DELLO STUDIO:
- Certificati A.P.E.
- Attestato di Prestazione Energetica
costo indicativo
APE appartamento fino 100 mq ed 1 solo impianto: € 250,00
costo certificazione immobile privo di impianto termico: € 100,00- Relazione
energetica ex L. 10/91 (d.lgs. 311/2006)
- Calcoli e
certificazioni trasmittanza strutture opache composte (infissi, pareti, solai)
- Progetti di
riqualificazione energetica per rispetto dei requisiti minimi di legge negli
interventi edilizi
- Detrazioni Fiscali
per risparmio energetico
COSTI INDICATIVI E CORRETTI PER UN APE CLICCA (ordine ingegneri monza e brianza)
(*) con la nuova
normativa: "Il professionista tecnico che rilascia un
Attestato di Prestazione Energetica non conforme è punito con una sanzione variabile dai 700 ai
4.200 euro." (D.L. 63/2013 art. 12 comma 3).
TUTTE LE SANZIONI in materia di Certificazione Energetica CLICCA
Normativa nazionale sulla certificazione energetica clicca
Normativa in Regione Campania sulla certificazione energetica clicca
AVVISO: non è possibile emettere certificato APE in mancanza del libretto di impianto (dotato degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica)
È possibile allegare in un file unico il libretto di impianto insieme all'"Attestazione Energetica Edifici".
OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE | Nei contratti di locazione il conduttore deve
espressamente dichiarare "di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici".
Se manca la dichiarazione le parti sono soggette al
pagamento, in solido e in parti uguali della sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.000 a
euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità
immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è
ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di
prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
Esatta dicitura da inserire nei contratti di
locazione:
"Il
conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione
comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'edifico o
dell'unità immobiliare: Numero
Progressivo APE - AENGN-46370-17/04/2017 10.26.28.188 Classe energetica “C”"
COMODATO GRATUITO: NON OCCORRE APE
Non si applica la disciplina in tema di
certificazione energetica agli atti senza effetti traslativi, mancando
in questo caso la sollecitazione del mercato immobiliare. Trattasi, a
titolo esemplificativo, dei seguenti atti:
– Fondo patrimoniale;
– Comodato;
– Trust;
– Vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.;
– Divisione;
– Identificazione catastale;
– Costituzione di ipoteche;
– Costituzione di servitù (e relative rinunce);
– Fusione e scissione societaria;
– Trasformazioni societarie;
– Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie di
immobili (a meno che non si trasferiscano contemporaneamente anche quote di
immobili).
INVIO TELEMATICO Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 290 del 23.12.2013, ha stabilito che la trasmissione degli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici) può avvenire solo telematicamente, accedendo alla procedura tramite il link http://www.economia.campania.it
Pertanto, a partire dal 31 gennaio 2014, non saranno considerati come validamente trasmessi gli A.P.E. inviati a mezzo P.E.C. o comunque con modalità diverse dall'invio telematico
ACCESSO DIRETTO PORTALE SID CAMPANIA INVIO APE. clicca
Casi di esclusione dall'APE (Appendice "A" - DM 26/6/2015)
Gli immobili che risultano esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee guida (DM 26 giugno 2015), nell’Appendice A, e sono i seguenti:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
- gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
- box
- cantine
- autorimesse
- parcheggi multipiano
- depositi
- strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
- agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
- i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.);
Per i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti permane l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo.
Appendice "A" - DM 26/6/2015
Circolare Notariato 2015 sui casi di esclusione dall'APE CLICCA
Ministero dello sviluppo economico
CASEIFICI
– OPIFICI - FABBRICATI INDUSTRIALI - AGRICOLI | OCCORRE
L’APE?
L’APE
non occorre quando gli ambienti sono riscaldati o
raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le
attività svolte al loro interno non
ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
Gli uffici e le parti a
l’esclusione è limitata ai soli ambienti destinati all’attività produttiva
industriale e artigianale che non siano riscaldati, ovvero che siano riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo, non riguardando, invece, quelle porzioni del maggior
fabbricato produttivo eventualmente adibite a laboratori, uffici, alloggio del
custode, mensa, servizi e assimilabili, qualora siano dotate di autonomi
impianti di riscaldamento o raffrescamento ovvero siano scorporabili agli
effetti dell’isolamento termico (la certificazione energetica, quindi, sarebbe
comunque necessaria per gli ambienti ove è prevista un’attività o comunque la
permanenza di persone, e per i quali debba essere assicurato un adeguato
“confort abitativo”). CFR circolare notariato chiarimenti
Precedente Circolare Notariato sui casi di esclusione dall'APE pag. 8 clicca
FAQ
cos'è un fabbricato isolato e tutte le faq sulla certificazione energetica clicca altro
29/06/2016 | CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
In vigore le norme UNI/TS 11300 e la nuova procedura per la certificazione energetica degli edifici
elenco dei software accreditati a partire dal 29 giugno 2016 clicca
31/03/2016 | CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Pubblicate le nuove norme UNI 11300 parte 4 (aggiornamento), parte 5 e parte 6 e le UNI 10349 parte 1, 2 e 3: tra meno di 90 giorni saranno operative le nuove regole per la certificazione energetica clicca
26/10/2015 | CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Chiarimenti del MISE
sulle nuove procedure APE in vigore dal 1° ottobre: Tutte le FAQ ottobre
2015 clicca
15.01.2015:
Agenzia delle Entrate Circolare 31/E 2014
Chi paga la multa per non aver allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall’obbligo di presentarlo. CLICCA
03.10.2014:
REVISIONE DELLE NORME UNI/TS 11300 - necessità di software aggiornato alla detta revisione per poter effettuare certificazioni energetiche dal 3 ottobre 2014 (le certificazioni redatte con software NON AGGIORNATO sono nulle.
01.01.2014:
1) La Regione Campania, con apposito Decreto Dirigenziale 290 del 23/12/2013, ha stabilito che la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) degli Edifici può avvenire solo telematicamente (FINO AL 31.01.2014 SI PUÒ ANCORA FARE RACCOMANDATA). L’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica è vigente, tranne che per le locazioni di singole unità immobiliari;
2) la sanzione (*) per la mancata allegazione è rappresentata dalle multe previste dal D.L. 145/2013, per gli atti ed i contratti stipulati dal 24/12/2013 compreso. Per gli atti fino al 23/12/2013 vi è invece la nullità;
3) l’obbligo di allegazione non si applica inoltre per le compravendite immobiliari disciplinate dall’art. 3 del D.L. 351/2001, relativamente agli atti stipulati dal 31/12/2013;
(*) MULTARELLINE D.L. 145/2013:
le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, e ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni).
APE 2014 E contratti locazione
ESCLUSIONE SINGOLE UNITà IMMOBILIARI
(NON DALL’APE MA DALL’ALLEGAZIONE
per la registrazione)
Nei contratti di locazione
[(a nuovo inquilino), se è rinnovo il vecchio inquilino già conosce le
caratteristiche energetiche dell’immobile)] di singole unità immobiliari, l'APE
non va allegato, ma l'unità immobiliare ne va comunque dotata (ed il conduttore
deve dichiarare di averlo ricevuto e di aver ottenuto le prescritte
informazioni sulla prestazione energetica dell'edificio);
Clausola obbligatoria da
inserire nel contratto di locazione:
Dal 6 giugno 2013 (Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63), in
caso di nuovo contratto di locazione, anche per gli affitti stagionali sotto i
30 giorni all'anno per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione,
il proprietario e in questo caso locatore , è tenuto a produrre al
conduttore l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) inserendo la relativa clausola
APE contratti di locazione la cui formula e dicitura è la seguente:
"il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica
dell'edifico o dell'unità immobiliare".
COS’è LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI?
La certificazione energetica degli edifici è una procedura di
calcolo (eseguita da tecnici a ciò abilitati), che consente di determinare
la prestazione, l’efficienza ed il rendimento energetico di un
edificio e, di classificarlo in base alle caratteristiche energetiche che lo
contraddistinguono.
Sulla base degli esiti del calcolo, ad ogni immobile, viene
assegnata una classe energetica (da A+ a G), così da
consentire agli utenti finali di effettuare un semplice e rapido confronto con
le caratteristiche energetiche di altri immobili certificati. Un edificio
certificato consente all'utente di conoscere
preliminarmente il consumo energetico dell’immobile e, quindi, compiere una
scelta più consapevole al momento dell'acquisto/locazione.
La certificazione energetica si concretizza con il rilascio,
da parte del certificatore energetico dell’Attestato di Prestazione
Energetica (APE).
Quando dotarsi dell'APE?
L'APE deve
essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari:
1. Costruite
o sottoposte a ristrutturazioni importanti;
2. Trasferite
anche a titolo non oneroso (vendute o donate);
3. Locate ad
un nuovo locatario (i comodati sono esclusi);
4. Per gli
edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con
superficie utile totale superiore a 500 mq.
5. Negli annunci pubblicitari riguardanti la vendita e/o la locazione di edifici, oltre
alla specifica classe, deve obbligatoriamente essere indicato il valore
dell’Epi [indice di Prestazione Energetica (il numeretto per intenderci)],
desunto dall'APE.
Tutte
le sanzioni CLICCA
alcuni chiarimenti
Recentemente
il Centro Studi del Notariato ha preparato una nota molto dettagliata sull’allegazione dell’APE agli atti immobiliari.
CLICCA
1. Quando deve essere pronto l’APE? In caso di
compravendita, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere disponibile
per tutti i potenziali acquirenti di un immobile. La consegna del documento può
avvenire, invece, al momento della stipula del contratto preliminare con il
promissario acquirente.
2. Validità del vecchio ACE Se un immobile messo in
vendita possiede già un ACE, non c’è obbligo di produrre l’Attestato di
Prestazione Energetica. Ovviamente, l’ACE deve essere ancora in corso di
validità e il fabbricato non deve avere subito lavori di riqualificazione, tali
da modificare le performance energetiche,
successivi all’emissione del vecchio documento.
3. È sempre obbligatorio allegare
l’APE? No, non sempre. Dipende dal tipo di immobile oggetto della
transazione (compravendita o locazione). Per sapere quali sono i casi in cui il
proprietario non è tenuto ad allegare l’Attestato di Prestazione Energetica si
può consultare il post Certificazione energetica, tutti i
casi in cui non serve allegare l’APE.
4. L’APE va allegato solo per contratti di
compravendita e locazione? In tutti i casi in cui un immobile deve
possedere l’Attestato di Prestazione Energetica, questo va allegato non solo
agli atti di compravendita e di locazione, ma pure a qualsiasi altro atto che
comporti un trasferimento di proprietà e/o diritti sia a titolo oneroso che
gratuito. Quindi, obbligo di allegazione dell’APE anche per donazioni, patti di
famiglia, conferimenti di fabbricati nei patrimoni delle società, permute, ecc.
5. Casi in cui l’APE non va
redatto
- Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;
-
i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
-
qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di
“edificio”, come può essere il caso dei capanni
per gli attrezzi, le piscine, i gazebo,
ecc.;
-
i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti
dell’involucro edilizio;
-
i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti
tecnologici;
-
i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
-
i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e
non destinati a permanenza prolungata di
persone (garage, locali tecnici, locali
caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
-
i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.
-
i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;
-
i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per
esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite
la combustione di reflui del processo
produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
-
manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.
6. Un accordo tra le parti
consente di non produrre l’APE? No, nella maniera più assoluta. Un accordo tra
acquirente e venditore o tra locatore e locatario che evita l’allegazione
dell’Attestato di Prestazione Energetica non è ammissibile ed è illegittimo
sulla base del diritto privato. Un contratto che contenga un accordo di tal
genere è, pertanto, nullo. Non ha mai effetto e non può essere sanato. FONTE ediltecnico.it
7. Occorre “allegare” all’APE (Attestato di Prestazione Energetica)
il libretto dell’impianto? Ecco
la risposta del Consiglio Nazionale del Notariato
Il Consiglio Nazionale del
Notariato… …Il libretto di impianto,
quindi, non
va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena
di nullità, ma va consegnato all’acquirente al momento più opportuno. CLICCA
8. CASI DI NULLITÀ DEGLI ATTI: ATTENZIONE ALL’APE Importante che nell’APE
siano riportate: le raccomandazioni (punto 6) sugli interventi di miglioramento
energetico, che la dichiarazione di indipendenza siano riportati anche
l’assenza di conflitti con parenti sino al 4° grado, che l’APE sia firmato come
autodichiarazione del tecnico e che quindi abbia allegato il documento di
riconoscimento del certificatore.
9. DOVE VA INVIATO L’APE? Segue l'elenco di tutte le regioni italiane con i relativi indirizzi, fax, e-mail ufficiali dove poter inviare gli Attestati di Prestazione Energetica.
10. Tutti i chiarimenti dal notariato su Certificazione Energetica
ed Ape – rev. Ott. 2013
Studio Civilistico n. 657-2013/C CLICCA
11. Occorre allegare l’APE alla registrazione dei contratti di
locazione?
L’Agenzia delle Entrate
ha fatto chiarezza in merito al rapporto tra l’obbligo di allegare l’Attestato
di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di locazione, di vendita e
donazione e l’obbligo di registrazione dell’atto stesso.
Con la Risoluzione 83/E
del 22 novembre 2013 l’Agenzia precisa che l’APE non rientra tra gli atti per i quali vige
l’obbligo della registrazione.
In particolare, è stato
chiarito che:
§
in sede di registrazione del contratto di locazione non è
obbligatorio produrre l’ attestato di prestazione energetica poiché l’obbligo
di allegazione dell’attestato al contratto concluso incide sulla validità
dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto;
§
se in sede di registrazione viene prodotto l’APE, l’Ufficio
dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato
allegato e non verrà applicata l’imposta di registro sull’APE allegato;
§
in caso di registrazione telematica del contratto di locazione
(la cui procedura al momento non permette di produrre allegati al contratto),
l’APE può essere presentato in forma cartacea, insieme all’attestazione di
avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico
utilizzato dall’utente: anche in questo caso non è prevista l’applicazione
dell’imposta di registro;
§
se in data successiva alla registrazione del contratto di
locazione viene prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica
per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione)
deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di 168 €, a
prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione
accede;
§
l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o
in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato
all’imposta di bollo;
§
nel caso in cui venga allegata al contratto di locazione copia
dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità
all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di
bollo, nella misura di 16 € per ogni foglio.
Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 CLICCA
Ecco dove inviare l’ape regione per regione clicca
Perché è obbligatorio trasmettere l'APE alla Regione o Provincia Autonoma?
Ai sensi delle Linee Guida (DM 26.06.2009), allegato A, punto 8:
"Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente
dell’Attestato di Prestazione Energetica, il Soggetto certificatore trasmette
copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per
territorio ".
Si ricorda che con Decreto Legge 22 novembre 2012 è stata abrogata
l'Autodichiarazione in classe G a cura del proprietario (Leggi l'articolo).
NB DAL 2 GENNAIO 2014 GLI APE POTRANNO ESSERE INVIATI ALLA REGIONE CAMPANIA SOLO TELEMATICAMENTE
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale. n. 290 del 23.12.2013, ha stabilito che la trasmissione degli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici) può avvenire solo telematicamente, accedendo alla procedura tramite il link http://www.economia.campania.it.
Il sistema sarà operativo dal 02 Gennaio 2014 e le modalità tradizionali di trasmissione degli APE saranno accettati fino al 31 gennaio 2014.
Si ribadisce, pertanto, che a partire dalla sopracitata data, non saranno considerati come validamente trasmessi gli A.P.E. inviati a mezzo P.E.C. o comunque con modalità diverse dall'invio telematico.
Attenzione:
immobili senza impianto termico o con
solo stufe/apparecchi elettrici
Come effettuare la certificazione energetica di:
1)
immobili riscaldati solo con stufa (apparecchi elettrici)
2)
negozi con solo spitter e PICCOLO boiler nel wc
finchè
c’era l’ACE: nessun problema
definizione
di impianto termico:
(D.Lgs.
192/05 testo coordinato dal D.Lgs. 311/06 – allegato A comma 14)
14. impianto termico
è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi
usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali,
apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante,
scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi,sono tuttavia assimilati
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15
kW;
andava
da se, allora che se la somma delle potenze nominali era inferiore a 15 kW, non
occorreva redigere ACE in quanto il fabbricato “tecnicamente” non disponeva di
impianto termico definito tale => Il certificatore
energetico, ahilui, predisponeva la sola ed apposita dichiarazione in merito ed
il notaro redigeva l’atto.
Oggi CON le modifiche
normative ultime (DM22/11/2012), si definisce impianto termico:
dm
22 novembre 2012 (Articolo 18):
18.
impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione
invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
Non sono considerati impianti termici
i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate,
Per
cui, anche se non appare proprio chiarissimo cosa si configuri come impianto
termico, COSA DEVE ESSERE CERTIFICATO E COSA NO, a mio modestissimo avviso, la
casistica rimane comunque semplice: basta utilizzare la Circolare del notariato
2013: CHIARIMENTI SUI CASI DI NULLITÀ DEGLI ATTI ove al punto ii), recita:
ii) per
interpretazione sistematica della normativa vigente (dovendosi in particolare escludere la necessità
dell’attestato di prestazione energetica per tutti
quegli edifici o manufatti che non
comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici
siano del tutto irrilevanti, in relazione alle
loro caratteristiche o destinazioni d’uso ovvero in quanto non ancora o non più
utilizzabili per l’uso cui sono destinati)
per cui tutti sia per gli edifici
privi di impianto termico, sia per gli edifici con stufe e/o apparecchi
elettrici la cui Potenza Nominale ed il cui consumo è basso => LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA NON VA EFFETTUATA (ESENZIONE/ESCLUZIONE).
NB, SI BADI BENE CHE LO STATO DI
ESENZIONE/ESCLUSIONE VA ATTESTATO DA UN CERTIFICATORE ENERGETICO (meglio se
raffaele starace), con apposita dichiarazione da portare al notaio rogante od
all’agenzia immobiliare prima di redigere l’atto o stipulare il contratto di
locazione…
I'm
only responsable for what i say not for what you understand..!
LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA IN SOLDONI
Quando si
effettua la nuova costruzione di un edificio e/o la ristrutturazione importante** di un
edificio esistente (interventi che riguardano l’involucro), quando si affitta un
fabbricato, a secondo della casistica (vedi tavola sinottica allegata), nel
paccotto della DIA/SCIA/PDC, dovrà essere inserita una relazione tecnica
redatta ai sensi dell’ex legge 10/91 (D.Lgs. 311/2006), che attesti il rispetto
dei requisiti energetici previsti dalla normativa per quella specifica zona
climatica [(ad esempio si fa un intervento di intonaco sulle pareti esterne, si
deve dimostrare che la trasmittanza delle pareti sia inferiore a quella minima
tabulare prevista dalla normativa per quella specifica zona climatica (zona
climatica C se Vico Equense)].
(**) per ristrutturazione importante si
intende una ristrutturazione che interessi più del 25% dell'involucro o dello
specifico intervento (esempio: si deve sostituire l’intonaco sulle pareti =>
ristrutturazione importante se l’intervento interessa più del 25% delle pareti)
Alla fine dei lavori, contestualmente alla presentazione del
collaudo, va presentato l’AQE (Attestato di Qualificazione
Energetica).
quando si effettua l’alienazione anche a titolo non
oneroso (donazione) e/o si espone un annuncio di vendita/locazione, deve essere
indicata la classe energetica e l’Epi.
quando si affitta (loca) a nuovo locatore (se si rinnova un contratto, il conduttore già
dovrebbe conoscere le prestazioni energetiche di quell'immobile), deve essere
redatto, preliminarmente (e comunque prima di registrare il contratto) il
certificato A.P.E e resi noti, la classe energetica e l’Epi.
Negli annunci pubblicitari riguardanti la
vendita e/o la locazione di edifici, oltre alla specifica classe, le agenzie
immobiliari (od il privato che espone la locandina) devono obbligatoriamente
indicare il valore dell’Epi desunto dall'APE e, la classe energetica.
NOTIZIE UTILI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La certificazione
energetica degli edifici è
una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e
2006/32/CE.
Per quanto riguarda l'Italia, con l’espressione
«certificazione energetica degli edifici», in una prima accezione, deve
intendersi la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento
energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs.
19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive
modifiche ed integrazioni. In una seconda accezione, l’espressione deve altresì
essere riferita al complesso delle operazioni svolte, dai soggetti a ciò
abilitati, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (cd. ex
ACE ora APE), ovvero del documento, redatto secondo le particolari norme e i
criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l’efficienza
o il rendimento energetico di un edificio e altresì contenente le raccomandazioni
per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma
3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).
Come si legge un
certificato energetico
Nel Certificato Energetico sono riportati dei
“tachimetri” che contengono anche un indice numerico espresso in kWh/m2 anno.
L’indice EPi è l’Indice Energia Primaria per il Riscaldamento Invernale. Rappresenta l’energia che si consuma in un anno per riscaldare un metro quadro
dell’appartamento. E’ espressa, appunto in kWh/m2anno.
Questo è l’indice più importante, che meglio
permette di confrontare i vari immobili fra loro, facendo riferimento alla
prestazione del riscaldamento. Facciamo un esempio. Prendiamo in considerazione
due appartamenti, se l’Attestato di Certificazione energetica indica che uno ha
indice EPi di 103,0 kWh/m2anno (10,3 lt gasolio anno) e l’altro ha indice EPi di 206,0 kWh/m2anno (20,6 lt gasolio anno) ,
significa che il secondo “consuma” il doppio dell’energia del primo per ogni
metro quadro, indipendentemente dalla dimensione dell’appartamento.
L’indice EPacs, (indice energia primaria
per la produzione di acqua calda sanitaria) indica invece quanta energia si deve consumare in un anno per produrre l’acqua
calda sanitaria, sempre riferita ad ogni metro quadro della
casa. Il suo valore dipende in gran parte dal modo con cui essa viene prodotta,
ossia se con caldaia autonoma, boiler a gas, boiler elettrico o altro. In
genere il sistema meno efficiente che porta ad un valore di EPacs più alto è
quello con boiler elettrico.
La somma dei due indici
cioè EPi+EPacs fornisce il valore dell’indice EPgl (indice energia primaria
globale)
che non è altro che la somma degli altri due ed è il tachimetro più grande che
si trova nella prima pagina del certificato. La collocazione in una delle classi energetiche da A a G, si fa
con riferimento a quest’ultimo indice, l’EPgl. Per
avere quindi un immobile in una classe “buona” (ovvero classe C,B,A) occorre
che siano efficienti sia il sistema edificio-impianto sul riscaldamento, sia il
sistema di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria.
L’Indice Energia primaria limite dlgs 192/05, ossia il valore minimo di
EPi che dovrebbe avere un appartamento identico nuovo, avente cioè stessa
superficie e collocazione geografica; L’Epi,invol. che
non è da confondere con l’EPi di cui si è parlato sinora. L’EPi,invol. è
l’energia “dispersa” dalla casa (e dipende dalle dispersioni, dalla
ventilazione, dagli apporti interni e da quelli solari), mentre l’EPi è
l’energia che “consumiamo” per compensare quella dispersa tenuto conto delle
perdite di efficienza dell’impianto di riscaldamento, che a loro volta
dipendono dal tipo di caldaia, dall’isolamento delle tubazioni, dal sistema di
regolazione, e così via.
Per meglio chiarire il concetto si potrebbe
dire che un edificio con un EPi,invol. alto disperde molta energia e quindi
avrà di conseguenza un EPi alto e una classe energetica bassa quindi non buona,
ma quanto più vicini sono i valori di EPi,invol. e EPi, tanto maggiore sarà
l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e viceversa.
Un’idea di quanto è
efficiente l’impianto di riscaldamento la si ha leggendo il valore del rendimento energetico medio dell’impianto che si trova proprio sotto nella
tabella “Dati prestazioni energetiche parziali”, ed è tanto migliore quanto più
è alto il numero.
Questi sono i valori principali di cui tenere
conto nel leggere il Certificato Energetico, ed essi sono importanti per
comprendere la qualità energetica della casa, ancor più che la collocazione in
una classe piuttosto che un'altra, ove si tenga conto che a volte la differenza
di un solo kW può far passare da una classe superiore a una inferiore e che,
soprattutto in caso di appartamenti poco efficienti, avere un consumo ad es. di
230,0 kWh/m2 anno o di 670 kWh/m2 anno può porre l’edificio sempre in classe G,
ma la quantità di energia necessaria al funzionamento varia di 3 volte da uno
all’altro.
E’ di particolare
interesse anche la sezione delle Raccomandazioni, in cui si possono trovare
tutte le indicazioni fornite dal certificatore per ottenere un miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio, con i rispettivi valori di EPgl. Tale
valore, espresso al fondo come “Prestazione energetica raggiungibile” è
riferito all’esecuzione di tutti gli interventi di miglioramento suggeriti dal
certificatore stesso.
Normativa
La normativa
comunitaria UE
2013
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELL’1 MARZO
2013 stabilisce gli orientamenti relativi al
calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti
rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a
pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 1082]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/114/UE) Link
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2012
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 244/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2012 che integra la
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il
calcolo dei livelli ottimali
in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici e degli elementi
edilizi (Testo rilevante ai fini del SEE). Link
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2012
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI,
DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA. Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE)
n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 della Commissione che integra la direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per
calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di
prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (2012/C
115/01), Link
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2010
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DIRETTIVA
2010/31/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19/05/2010 sulla prestazione energetica
nell’edilizia (rifusione). Link
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2009
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DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23/04/2009 sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Link
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2006
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DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5/04/2006 concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Link
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2004
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DIRETTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. Link
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2002
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DIRETTIVA
2002/91/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16/12/2002 sul rendimento energetico
nell'edilizia. Link
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2001
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DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità. Link (ABROGATA
dal 1/01/2012 dalla DIRETTIVA 2009/28/CE)
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In Italia
La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs.
115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l'obiettivo di migliorare
l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli
stati membri, riducendo i consumi del 9%.
La normativa nazionale
italiana
La normativa in materia di certificazione
energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs.
19 agosto 2005, n. 192, recante le disposizioni di attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia. Tale normativa è stata
successivamente modificata da una serie di ulteriori provvedimenti legislativi,
fra i quali devono ricordarsi:
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
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Link
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2015
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Decreto
interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici", Comunicato del MiSE, Pagina internet MiSE
Pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 39 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 162 del 15
luglio 2015. Entrerà
in vigore il giorno 1 ottobre 2015.
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Link
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2015
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Decreto
interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici", Comunicato del MiSE, Pagina internet MiSE
Pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 39 alla "Gazzetta Ufficiale" n.
162 del 15
luglio 2015. Entrerà
in vigore il giorno 1 ottobre 2015.
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Link
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2015
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Decreto
interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", Comunicato del MiSE, Pagina internet MiSE
Pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 39 alla "Gazzetta Ufficiale" n.
162 del 15
luglio 2015. Entrerà
in vigore il giorno 1 ottobre 2015.
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Link
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2014
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DECRETO 10 febbraio
2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (14A01710) (GU n.55 del 7-3-2014)
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Link
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2014
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Legge 21 febbraio 2014
n. 2014 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi
urgenti di avvio del
piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e
del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (14G00023)
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Link
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2014
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Chiarimenti in Ordine al regime giuridico degli APE con
riferimento ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o nuovi contratti di locazione. Testo dell'Interrogazione e
risposta del Ministro Cancellieri. Atto non legislativo
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Link
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2013
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DECRETO-LEGGE 30
dicembre 2013, n. 151 “Disposizioni di carattere
finanziario indifferibili finalizzate
a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in
tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. (13G00198)
Vigente al: 7-1-2014
Modifica il D.Lgs.
192/2005
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Link
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2013
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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145, Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la
riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (GU n.300 del 23-12-2013) Vigente al:
24-12-2013
Modifica il D.Lgs. 192/2005 - Convertito in
legge con modificazioni dalla L. 21/02/2014 (Link)
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Link
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2013
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Schema di procedura, del Ministero dello
Sviluppo Economico, per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei
corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello
nazionale, Link al documento, Link alla comunicazione
del MiSE
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Link
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2013
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Circolare del 7 agosto
2013,
Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, in
materia di attestazione della prestazione energeticadegli edifici
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Link
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2013
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LEGGE 3 agosto 2013, n.
90, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in
materia di coesione sociale. (13G00133) (GU
n.181 del 3-8-2013)
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Link
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2013
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Decreto - Legge 4 giugno 2013, n. 63, Disposizioni urgenti
per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale. (13G00107) (GU n.130 del 5-6-2013)
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Link
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2013
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Circolare n. 12976 del
25 giugno 2013 “Chiarimenti in merito
all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013,
n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici”
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Link
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2013
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D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 74 “ Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192”
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Link
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2013
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D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 75 “Regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici,
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192”.
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Link
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2012
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Decreto 22 novembre
2012, Modifica del decreto 26
giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici.». (12A12945) G.U. n. 290 del 13/12/2012,
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Link
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2012
|
Decreto 22 novembre
2012, Modifica dell'Allegato
A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa alrendimento energetico nell'edilizia. G.U. n.21
del 25-1-2013
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Link
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2011
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Decreto Legislativo 3
marzo 2011, n. 28, Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale " n.
81 del 28 marzo 2011 - supplemento ordinario
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Link
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2009
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Decreto
interministeriale 26 giugno 2009, Certificazione energetica degli edifici -
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale " n. 158
del 10 luglio 2009 - serie generale
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Link
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2009
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Decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, Regolamento di attuazione dell'art. 4 c. 1 lett. a) e b)
del D.Lgs. 192/2005, Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale " n. 132
del 10 giugno 2009 - Serie generale
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Link
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2008
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Decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CErelativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE
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Link
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2005
2006
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Decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, attuazione la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
nell'edilizia integrato con il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
"Disposizioni correttive ed integrative
al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”. Link (prima versione), Link (versione aggiornata)
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Link
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1998
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Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
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Link
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1991
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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". (GU n.13 del
16-1-1991 - Suppl. Ordinario n. 6)
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Link
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Le nuove norme in tema di certificazione energetica introdotte dal recente decreto legge n. 63/2013 hanno
completamente riscritto le previsioni e gli adempimenti relativi alla
documentazione che certifica le prestazioni energetiche degli edifici.
L'attestato di prestazione energetica. Il
documento che raccoglie le informazioni sulle performance energetiche degli
immobili è l'attestato di prestazione
energetica (APE) che, secondo la nuova
definizione data dalla lettera l-bis dell'articolo
2 del novellato D.Lgs. 192/2005, è il documento,
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da
esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un
edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
L'attestato di certificazione energetica (ACE)
viene, quindi, soppresso in favore dell'APE.
Le modalità di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche verranno definite, secondo, il nuovo
articolo 4, da un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sul punto, per evitare vuoti normativi, il Ministero
ha inviato il 28 giugno scorso una circolare recante alcuni chiarimenti in
merito alle disposizioni di cui al D.L. 63/2013 in cui ha precisato che (i) i
nuovi decreti sulla metodologica conterranno solo degli aggiornamenti della
disciplina tecnica attualmente in vigore e che (ii) nelle more dell'aggiornamento continueranno ad applicarsi
le norme contenute nel DPR 59/2009.
L'APE può riferirsi a una o più unità
immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. Nel caso in cui esso faccia
riferimento a più unità immobiliari l'APE può essere unico solo qualora esse
abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal
medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora
presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
L'APE ha una validità temporale massima di dieci
anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di
ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica
dell'edificio o dell'unità immobiliare.
Termini per il miglioramento delle prestazioni energetiche. Il
D.L. 63/2013 ha introdotto un nuovo articolo, il 4 bis, all'impianto normativo
del D.Lgs. 192/2005 che ha scadenzato i termini perché il patrimonio
immobiliare italiano raggiunga parametri di altissima prestazione energetica.
In dettaglio:
A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di
nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di
queste devono essere edifici a energia quasi zero:
Dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere ad energia quasi zero.
Gli edifici a energia quasi zero sono gli
edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico è
coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.
Quando dotarsi
dell'APE?
L'APE
deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari:
1. Costruite o sottoposte a ristrutturazioni importanti;
2. Trasferite anche a titolo non oneroso (vendute o donate);
3. Locate ad un nuovo locatario (esclusi i comodato d'uso);
4. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con
superficie utile totale superiore a 500 mq.
5. Negli annunci pubblicitari riguardanti la vendita e/o la locazione di edifici, oltre
alla specifica classe, deve obbligatoriamente essere indicato il valore
dell’Epi [indice di Prestazione Energetica (il numeretto per intenderci)], desunto dall'APE.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica al termine dei lavori.
Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è
prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o
società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della
prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
L'APE dovrà essere reso disponibile a favore del potenziale acquirente o del
nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine
delle medesime.
In caso di vendita o locazione di un edificio
prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della
futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di
prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Condizioni
contrattuali. Nei contratti di vendita o nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovrà essere
inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli
edifici.
ALCUNE
DEFINIZIONI E SIGNIFICATI
edificio si intende, ai sensi del DLgs 192/2005 anche
una parte di esso (quindi parte di un palazzo).
VAN Valore attuale netto, valore economico dell'investimento
valutato con i prezzi odierni e su tutta la vita utile dei componenti (deve essere
positivo per essere vantaggioso, e più e alto, più l'intervento e conveniente).
PBPi
Pay back period indicizzato tempo di ritorno dell’investimento indicizzato con i tassi di interesse.
IRR
Internal rate of return o TIR tasso di interesse
dell’intervento, equivalente a un analogo investimento finanziario (in termini
finanziari è il tasso di sconto per il quale il VAN si annulla.
EPi indicatore di energia
primaria per la sola climatizzazione invernale, espresso in kWh di energia
annui, divisi per i mq interni e netti dell’immobile.
EPacs indicatore di energia
primaria per la produzione di acqua calda espresso in kWh di energia annui,
divisi per i mq interni e netti dell’immobile.
NB per ristrutturazione importante si intende una ristrutturazione che interessi più del 25% dell'involucro o dello specifico intervento (esempio più del 25% delle pareti)
Chi
può redigere la certificazione e chi deve fare il corso di accreditamento
chi
dice cosa:
DPR 16 APRILE 2013 N.
75 REGOLAMENTO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI
Il Regolamento sui certificatori energetici
definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli
organismi cui affidare
la certificazione energetica degli edifici, di cui all’arti-colo 4, comma 1,
lett.c), del DLgs 192/2005, per le finalità di cui all’art. 1 del medesimo
decreto.
Per quanto riguarda in particolare i soggetti abilitati ai fini dell’attività
di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti
certificatori, il nuovo regolamento amplia le categorie di soggetti finora
identificati dal DLgs 115/2008 nei soli “tecnici abilitati”, intesi come
“tecnici operanti sia in veste di dipendenti di Enti e organismi pubblici o di
società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che
di professionisti liberi od associati”, ed in possesso dei requisiti minimi
previsti dal Regolamento stesso.
Titoli di studio che non
necessitano di corso di formazione ove corredati della abilitazione
professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e
impianti asserviti agli edifici stessi (art. 2, comma 3, lettere da a)ad e)):
Titoli di studio che necessitano
di corso di formazione per l’abilitazione come soggetto certificatore
energetico (art. 2, comma 4, lettere da b)a d):
IL DOTTORE IN AGRARIA ISCRITTO ALL'ORDINE (AGRONOMO) È ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE SENZA BISOGNO DI CORSO
ovemai si avessero dubbi, lo chiarisce la Circolare CONAF n. 29/2009 del 21/12/2009
download circolare
Circolare n. 52/2013 del 01/10/2013
D.P.R. 16.04.2013 n°75 - certificazione energetica degli edifici: linee guida di attuazione in materia di competenze professionali degli Iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Circolare 52_2013 dpr 75 del 16042013.pdf
download
Classe energetica e consumi
AGENZIA IMMOBILIARE: "bla bla bla, 130
mq, “CLASSE G, Epi 164,5"
facciamo 2 calcoli:
16,45 litri (consumo di
gasolio/mq/anno in base a quello che dicono)
x
1,350 €/lt (costo
gasolio)
=
22,20 €/mq/anno (costo a mq per riscaldare quel fabbricato)
x
130 mq (sup.
appartamento)
=
€ 2.886 (spesa
di gasolio necessaria per riscaldare quel fabbricato per un anno)
Altra
cosuccia
Quando mettete un avviso di
vendita/locazione, LA LEGGE IMPONE che oltre ad inserire la bugiardella frase
“CLASSE G”, dovete scrivere il numeretto, care agenzie: ata mettere l’Epi.
PERHE??!
Ma perché,
una cosa è dire
classe G ed Epi 170
kWh/mq/anno [(17 lt gasolio a mq) x ( € 1,35/lt gasolio) = € 23 mq/anno
Ossia per una casa di 100
mq => € 2300 di consumo di gasolio
all’anno
altra cosa è
classe G ed Epi 240,8
kWh/mq/anno [(25 lt gasolio a mq) x ( € 1,35/lt gasolio) = € 34 mq/anno
Ossia per una casa di 100
mq => € 3400 di consumo di gasolio
all’anno
Indicare la sola classe
senza il numeretto (l’Epi per intenderci) implica che SI STA FACENDO IL DRITTO
PER FAR FESSI e quindi multa per l’agenzia…
|
ATTESTATO ENEA/FEDERARCHITETTI/REG. CAMPANIA
RS
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ATTESTAZIONE DEI - GENIO CIVILE
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TECNICO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Rilascio "APE" (Attestato di Prestazione Energetica)
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TAVOLA SINOTTICA DEGLI ADEMPIMENTI
Prof. ing. Marco Casini UNIROMA - Corso 2013
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