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CERT. ENERG. EDIFICI » dott. Raffaele Starace, agronomo

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Direttiva 2002/91/CE (E.P.B.D.)
D.LGS. 192/2005 – D.LGS. 311/2006 – D.P.R. 59/09 – D.L.4 GIUGNO 2013 N. 63

DM 26 giugno 2015 in vigore dal 1° ottobre 2015


 

STARACE RAFFAELE: Certificatore Energetico abilitato ed accreditato ai sensi del DPR 75/2010 (G.U. n. 149 del 27.06.2013):
1) Laurea in agraria (LM 69);
2) Iscrizione Ordine Dottori Agronomi Napoli N. 1082;

3) CORSO REGIONE CAMPANIA/FEDERARCHITETTI/ACCA/enea ANNO 2009

4) Corso DEI – GENIO CIVILE luglio 2013

5) Corso aggiornamento ACCA Software nuova normativa UNI/TS 11300:2014


ATTIVITÀ DELLO STUDIO:

- Certificati A.P.E. - Attestato di Prestazione Energetica 

  costo indicativo APE appartamento fino 100 mq ed 1 solo impianto: € 250,00

  costo certificazione immobile privo di impianto termico: € 100,00- Relazione energetica ex L. 10/91 (d.lgs. 311/2006)

- Calcoli e certificazioni trasmittanza strutture opache composte (infissi, pareti, solai)

- Progetti di riqualificazione energetica per rispetto dei requisiti minimi di legge negli interventi edilizi

- Detrazioni Fiscali per risparmio energetico

 
COSTI INDICATIVI E CORRETTI PER UN APE CLICCA (ordine ingegneri monza e brianza)


(*) con la nuova normativa: "Il professionista tecnico che rilascia un Attestato di Prestazione Energetica non conforme è punito con una sanzione variabile dai 700 ai 4.200 euro." (D.L. 63/2013 art. 12 comma 3).

TUTTE LE SANZIONI in materia di Certificazione Energetica CLICCA



Normativa nazionale sulla certificazione energetica clicca
Normativa in Regione Campania 
sulla certificazione energetica clicca


AVVISO: non è possibile emettere certificato APE in mancanza del libretto di impianto (dotato degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica)
È possibile allegare in un file unico il libretto di impianto insieme all'"Attestazione Energetica Edifici".



 OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  Nei contratti di locazione il conduttore deve espressamente dichiarare "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici".


Se manca la dichiarazione le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.


Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

 

Esatta dicitura da inserire nei contratti di locazione:

"Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'edifico o dell'unità immobiliare:  Numero Progressivo APE - AENGN-46370-17/04/2017 10.26.28.188  Classe energetica “C”"

 COMODATO GRATUITO: NON OCCORRE APE 


Non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica agli atti senza effetti traslativi, mancando in questo caso la sollecitazione del mercato immobiliare. Trattasi, a titolo esemplificativo, dei seguenti atti:
– Fondo patrimoniale;
– Comodato;
– Trust;
– Vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.;
– Divisione;
– Identificazione catastale;
– Costituzione di ipoteche;
– Costituzione di servitù (e relative rinunce);
– Fusione e scissione societaria;
– Trasformazioni societarie;
– Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie di immobili (a meno che non si trasferiscano contemporaneamente anche quote di immobili).





INVIO TELEMATICO Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 290 del 23.12.2013, ha stabilito che la trasmissione degli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici) può avvenire solo telematicamente, accedendo alla procedura tramite il link http://www.economia.campania.it

Pertanto, a partire dal 31 gennaio 2014, non saranno considerati come validamente trasmessi gli A.P.E. inviati a mezzo P.E.C. o comunque con modalità diverse dall'invio telematico

ACCESSO DIRETTO PORTALE SID CAMPANIA INVIO APE. clicca


  

Casi di esclusione dall'APE    (Appendice "A"  - DM 26/6/2015)

Gli immobili che risultano esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee guida (DM 26 giugno 2015), nell’Appendice A, e sono i seguenti:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
    • box
    • cantine
    • autorimesse
    • parcheggi multipiano
    • depositi
    • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
    • agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
  • i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.);

Per i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti permane l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo.

Appendice "A"  - DM 26/6/2015

Circolare Notariato 2015 sui casi di esclusione dall'APE CLICCA


Ministero dello sviluppo economico

nuova serie di FAQ 
Agosto 2017 (pdf, 132 kb)  ottobre 2015 (pdf, 370kb) ALTRO


CASEIFICI – OPIFICI - FABBRICATI INDUSTRIALI - AGRICOLI
 | OCCORRE L’APE?
L’APE non occorre quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.

Gli uffici e le parti a
l’esclusione è limitata ai soli ambienti destinati all’attività produttiva industriale e artigianale che non siano riscaldati, ovvero che siano riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo, non riguardando, invece, quelle porzioni del maggior fabbricato produttivo eventualmente adibite a laboratori, uffici, alloggio del custode, mensa, servizi e assimilabili, qualora siano dotate di autonomi impianti di riscaldamento o raffrescamento ovvero siano scorporabili agli effetti dell’isolamento termico (la certificazione energetica, quindi, sarebbe comunque necessaria per gli ambienti ove è prevista un’attività o comunque la permanenza di persone, e per i quali debba essere assicurato un adeguato “confort abitativo”). CFR circolare notariato chiarimenti

Precedente Circolare Notariato sui casi di esclusione dall'APE pag. 8 clicca


FAQ 

cos'è un fabbricato isolato e tutte le faq sulla certificazione energetica clicca  altro



29/06/2016 | CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
In vigore le norme UNI/TS 11300 e la nuova procedura per la certificazione energetica degli edifici

elenco dei software accreditati a partire dal 29 giugno 2016 clicca


31/03/2016 | CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Pubblicate le nuove norme UNI 11300 parte 4 (aggiornamento), parte 5 e parte 6 e le UNI 10349 parte 1, 2 e 3: tra meno di 90 giorni saranno operative le nuove regole per la certificazione energetica clicca

26/10/2015 | CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Chiarimenti del MISE sulle nuove procedure APE in vigore dal 1° ottobre: Tutte le FAQ ottobre 2015 clicca


15.01.2015:
Agenzia delle Entrate Circolare 31/E 2014
Chi paga la multa per non aver allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall’obbligo di presentarlo. CLICCA



03.10.2014:
REVISIONE DELLE NORME UNI/TS 11300 - necessità di software aggiornato alla detta revisione per poter effettuare certificazioni energetiche dal 3 ottobre 2014 (le certificazioni redatte con software NON AGGIORNATO sono nulle. 


01.01.2014:
1) La Regione Campania, con apposito Decreto Dirigenziale 290 del 23/12/2013, ha stabilito che la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) degli Edifici può avvenire solo telematicamente (FINO AL 31.01.2014 SI PUÒ ANCORA FARE RACCOMANDATA). L’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica è vigente, tranne che per le locazioni di singole unità immobiliari;

2) la sanzione (*) per la mancata allegazione è rappresentata dalle multe previste dal D.L. 145/2013, per gli atti ed i contratti stipulati dal 24/12/2013 compreso. Per gli atti fino al 23/12/2013 vi è invece la nullità;

3) l’obbligo di allegazione non si applica inoltre per le compravendite immobiliari disciplinate dall’art. 3 del D.L. 351/2001, relativamente agli atti stipulati dal 31/12/2013;

(*) MULTARELLINE D.L. 145/2013:
le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, e ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni). 

APE 2014 E contratti locazione

ESCLUSIONE SINGOLE UNITà IMMOBILIARI

(NON DALL’APE MA DALL’ALLEGAZIONE per la registrazione)

Nei contratti di locazione [(a nuovo inquilino), se è rinnovo il vecchio inquilino già conosce le caratteristiche energetiche dell’immobile)] di singole unità immobiliari, l'APE non va allegato, ma l'unità immobiliare ne va comunque dotata (ed il conduttore deve dichiarare di averlo ricevuto e di aver ottenuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dell'edificio);

Clausola obbligatoria da inserire nel contratto di locazione:

Dal 6 giugno 2013 (Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63), in caso di nuovo contratto di locazione, anche per gli affitti stagionali sotto i 30 giorni all'anno per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione,  il proprietario e in questo caso locatore , è tenuto a produrre al conduttore l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) inserendo la relativa clausola APE contratti di locazione la cui formula e dicitura è la seguente: "il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'edifico o dell'unità immobiliare".


COS’è LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI? 

La certificazione energetica degli edifici è una procedura di calcolo (eseguita da tecnici a ciò abilitati), che consente di determinare la prestazione, l’efficienza ed il rendimento energetico di un edificio e, di classificarlo in base alle caratteristiche energetiche che lo contraddistinguono.

Sulla base degli esiti del calcolo, ad ogni immobile, viene assegnata una classe energetica (da A+ a G), così da consentire agli utenti finali di effettuare un semplice e rapido confronto con le caratteristiche energetiche di altri immobili certificati. Un edificio certificato consente all'utente di conoscere preliminarmente il consumo energetico dell’immobile e, quindi, compiere una scelta più consapevole al momento dell'acquisto/locazione.

La certificazione energetica si concretizza con il rilascio, da parte del certificatore energetico dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).


Quando dotarsi dell'APE? 

L'APE deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari:

1. Costruite o sottoposte a ristrutturazioni importanti;

2. Trasferite anche a titolo non oneroso (vendute o donate);

3. Locate ad un nuovo locatario (i comodati sono esclusi);

4. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq.

5. Negli annunci pubblicitari riguardanti la vendita e/o la locazione di edifici, oltre alla specifica classe, deve obbligatoriamente essere indicato il valore dell’Epi [indice di Prestazione Energetica (il numeretto per intenderci)], desunto dall'APE.


Tutte le sanzioni CLICCA


alcuni chiarimenti

Recentemente il Centro Studi del Notariato ha preparato una nota molto dettagliata sull’allegazione dell’APE agli atti immobiliari. CLICCA

1. Quando deve essere pronto l’APE? In caso di compravendita, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere disponibile per tutti i potenziali acquirenti di un immobile. La consegna del documento può avvenire, invece, al momento della stipula del contratto preliminare con il promissario acquirente.

2. Validità del vecchio ACE Se un immobile messo in vendita possiede già un ACE, non c’è obbligo di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica. Ovviamente, l’ACE deve essere ancora in corso di validità e il fabbricato non deve avere subito lavori di riqualificazione, tali da modificare le performance energetiche, successivi all’emissione del vecchio documento.

3. È sempre obbligatorio allegare l’APE? No, non sempre. Dipende dal tipo di immobile oggetto della transazione (compravendita o locazione). Per sapere quali sono i casi in cui il proprietario non è tenuto ad allegare l’Attestato di Prestazione Energetica si può consultare il post Certificazione energetica, tutti i casi in cui non serve allegare l’APE.

4. L’APE va allegato solo per contratti di compravendita e locazione? In tutti i casi in cui un immobile deve possedere l’Attestato di Prestazione Energetica, questo va allegato non solo agli atti di compravendita e di locazione, ma pure a qualsiasi altro atto che comporti un trasferimento di proprietà e/o diritti sia a titolo oneroso che gratuito. Quindi, obbligo di allegazione dell’APE anche per donazioni, patti di famiglia, conferimenti di fabbricati nei patrimoni delle società, permute, ecc.

5. Casi in cui l’APE non va redatto

 - Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;

- i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;

- qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni

   per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;

- i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;

- i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;

- i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;

- i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di

  persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);

- i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.

- i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;

- i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite

   la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;

- manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.

6. Un accordo tra le parti consente di non produrre l’APE? No, nella maniera più assoluta. Un accordo tra acquirente e venditore o tra locatore e locatario che evita l’allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica non è ammissibile ed è illegittimo sulla base del diritto privato. Un contratto che contenga un accordo di tal genere è, pertanto, nullo. Non ha mai effetto e non può essere sanato. FONTE ediltecnico.it


7. Occorre “allegare” all’APE (Attestato di Prestazione Energetica) il libretto dell’impianto? Ecco la risposta del Consiglio Nazionale del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato…  …Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità, ma va consegnato all’acquirente al momento più opportuno. CLICCA


8. CASI DI NULLITÀ DEGLI ATTI: ATTENZIONE ALL’APE Importante che nell’APE siano riportate: le raccomandazioni (punto 6) sugli interventi di miglioramento energetico, che la dichiarazione di indipendenza siano riportati anche l’assenza di conflitti con parenti sino al 4° grado, che l’APE sia firmato come autodichiarazione del tecnico e che quindi abbia allegato il documento di riconoscimento del certificatore.


9. DOVE VA INVIATO L’APE? Segue l'elenco di tutte le regioni italiane con i relativi indirizzi, fax, e-mail ufficiali dove poter inviare gli Attestati di Prestazione Energetica.


10. Tutti i chiarimenti dal notariato su Certificazione Energetica ed Ape – rev. Ott. 2013

Studio Civilistico n. 657-2013/C   CLICCA


11. Occorre allegare l’APE  alla registrazione dei contratti di locazione?

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al rapporto tra l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di locazione, di vendita e donazione e l’obbligo di registrazione dell’atto stesso.

 

Con la Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 l’Agenzia precisa che l’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione.

 

In particolare, è stato chiarito che:

§         in sede di registrazione del contratto di locazione non è obbligatorio produrre l’ attestato di prestazione energetica poiché l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso incide sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto;

§         se in sede di registrazione viene prodotto l’APE, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato e non verrà applicata l’imposta di registro sull’APE allegato;

§         in caso di registrazione telematica del contratto di locazione (la cui procedura al momento non permette di produrre allegati al contratto), l’APE può essere presentato in forma cartacea, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente: anche in questo caso non è prevista l’applicazione dell’imposta di registro;

§         se in data successiva alla registrazione del contratto di locazione viene prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione) deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di 168 €, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede;

§         l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo;

§         nel caso in cui venga allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di 16 € per ogni foglio.

Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013     CLICCA




Ecco dove inviare l’ape regione per regione clicca

Perché è obbligatorio trasmettere l'APE alla Regione o Provincia Autonoma?
Ai sensi delle Linee Guida (DM 26.06.2009), allegato A, punto 8:
"Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’Attestato di Prestazione Energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio ".
Si ricorda che con Decreto Legge 22 novembre 2012 è stata abrogata l'Autodichiarazione in classe G a cura del proprietario (Leggi l'articolo).

NB DAL 2 GENNAIO 2014 GLI APE POTRANNO ESSERE INVIATI ALLA REGIONE CAMPANIA SOLO TELEMATICAMENTE

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale. n. 290 del 23.12.2013, ha stabilito che la trasmissione degli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici) può avvenire solo telematicamente, accedendo alla procedura tramite il link http://www.economia.campania.it.

Il sistema sarà operativo dal 02 Gennaio 2014 e le modalità tradizionali di trasmissione degli APE saranno accettati fino al 31 gennaio 2014.

Si ribadisce, pertanto, che a partire dalla sopracitata data, non saranno considerati come validamente trasmessi gli A.P.E. inviati a mezzo P.E.C. o comunque con modalità diverse dall'invio telematico.

 

  

 

Attenzione:

immobili senza impianto termico o con solo stufe/apparecchi elettrici

Come effettuare la certificazione energetica di:

1) immobili riscaldati solo con stufa (apparecchi elettrici)

2) negozi con solo spitter e PICCOLO boiler nel wc



finchè c’era l’ACE: nessun problema

definizione di impianto termico:

(D.Lgs. 192/05 testo coordinato dal D.Lgs. 311/06 – allegato A comma 14)

14. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,  apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi,sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

 

andava da se, allora che se la somma delle potenze nominali era inferiore a 15 kW, non occorreva redigere ACE in quanto il fabbricato “tecnicamente” non disponeva di impianto termico definito tale => Il certificatore energetico, ahilui, predisponeva la sola ed apposita dichiarazione in merito ed il notaro redigeva l’atto.

 

Oggi CON le modifiche normative ultime (DM22/11/2012), si definisce impianto termico:

dm 22 novembre 2012 (Articolo 18):

18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate,

 

 

Per cui, anche se non appare proprio chiarissimo cosa si configuri come impianto termico, COSA DEVE ESSERE CERTIFICATO E COSA NO, a mio modestissimo avviso, la casistica rimane comunque semplice: basta utilizzare la Circolare del notariato 2013: CHIARIMENTI SUI CASI DI NULLITÀ DEGLI ATTI ove al punto ii), recita:

ii) per interpretazione sistematica della normativa vigente (dovendosi in particolare escludere la necessità dell’attestato di prestazione energetica per tutti quegli edifici o manufatti che non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del tutto irrilevanti, in relazione alle loro caratteristiche o destinazioni d’uso ovvero in quanto non ancora o non più utilizzabili per l’uso cui sono destinati)

per cui tutti sia per gli edifici privi di impianto termico, sia per gli edifici con stufe e/o apparecchi elettrici la cui Potenza Nominale ed il cui consumo è basso => LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NON VA EFFETTUATA (ESENZIONE/ESCLUZIONE).

 

NB, SI BADI BENE CHE LO STATO DI ESENZIONE/ESCLUSIONE VA ATTESTATO DA UN CERTIFICATORE ENERGETICO (meglio se raffaele starace), con apposita dichiarazione da portare al notaio rogante od all’agenzia immobiliare prima di redigere l’atto o stipulare il contratto di locazione…

I'm only responsable for what i say not for what you understand..!

 

 




LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN SOLDONI

Quando si effettua la nuova costruzione di un edificio e/o la ristrutturazione importante** di un edificio esistente (interventi che riguardano l’involucro), quando si affitta un fabbricato, a secondo della casistica (vedi tavola sinottica allegata), nel paccotto della DIA/SCIA/PDC, dovrà essere inserita una  relazione tecnica redatta ai sensi dell’ex legge 10/91 (D.Lgs. 311/2006), che attesti il rispetto dei requisiti energetici previsti dalla normativa per quella specifica zona climatica [(ad esempio si fa un intervento di intonaco sulle pareti esterne, si deve dimostrare che la trasmittanza delle pareti sia inferiore a quella minima tabulare prevista dalla normativa per quella specifica zona climatica (zona climatica C se Vico Equense)].


(**) per ristrutturazione importante si intende una ristrutturazione che interessi più del 25% dell'involucro o dello specifico intervento (esempio: si deve sostituire l’intonaco sulle pareti => ristrutturazione importante se l’intervento interessa più del 25% delle pareti)


Alla fine dei lavori, contestualmente alla presentazione del collaudo, va presentato l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica).

 

quando si effettua l’alienazione anche a titolo non oneroso (donazione) e/o si espone un annuncio di vendita/locazione, deve essere indicata la classe energetica e l’Epi.

 

quando si affitta (loca) a nuovo locatore (se si rinnova un contratto, il conduttore già dovrebbe conoscere le prestazioni energetiche di quell'immobile), deve essere redatto, preliminarmente (e comunque prima di registrare il contratto) il certificato A.P.E e resi noti, la classe energetica e l’Epi.

 

Negli annunci pubblicitari riguardanti la vendita e/o la locazione di edifici, oltre alla specifica classe, le agenzie immobiliari (od il privato che espone la locandina) devono obbligatoriamente indicare il valore dell’Epi desunto dall'APE e, la classe energetica. 


 

NOTIZIE UTILI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.

Per quanto riguarda l'Italia, con l’espressione «certificazione energetica degli edifici», in una prima accezione, deve intendersi la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modifiche ed integrazioni. In una seconda accezione, l’espressione deve altresì essere riferita al complesso delle operazioni svolte, dai soggetti a ciò abilitati, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (cd. ex ACE ora APE), ovvero del documento, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contenente le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).


Come si legge un certificato energetico

Nel Certificato Energetico sono riportati dei “tachimetri” che contengono anche un indice numerico espresso in kWh/m2 anno.

L’indice EPi è l’Indice Energia Primaria per il Riscaldamento Invernale. Rappresenta l’energia che si consuma in un anno per riscaldare un metro quadro dell’appartamento. E’ espressa, appunto in kWh/m2anno.

Questo è l’indice più importante, che meglio permette di confrontare i vari immobili fra loro, facendo riferimento alla prestazione del riscaldamento. Facciamo un esempio. Prendiamo in considerazione due appartamenti, se l’Attestato di Certificazione energetica indica che uno ha indice EPi di 103,0 kWh/m2anno (10,3 lt gasolio anno) e l’altro ha indice EPi di 206,0 kWh/m2anno  (20,6 lt gasolio anno) , significa che il secondo “consuma” il doppio dell’energia del primo per ogni metro quadro, indipendentemente dalla dimensione dell’appartamento.

L’indice EPacs, (indice energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria) indica invece quanta energia si deve consumare in un anno per produrre l’acqua calda sanitaria, sempre riferita ad ogni metro quadro della casa. Il suo valore dipende in gran parte dal modo con cui essa viene prodotta, ossia se con caldaia autonoma, boiler a gas, boiler elettrico o altro. In genere il sistema meno efficiente che porta ad un valore di EPacs più alto è quello con boiler elettrico.

La somma dei due indici cioè EPi+EPacs fornisce il valore dell’indice EPgl (indice energia primaria globale) che non è altro che la somma degli altri due ed è il tachimetro più grande che si trova nella prima pagina del certificato. La collocazione in una delle classi energetiche da A a G, si fa con riferimento a quest’ultimo indice, l’EPgl. Per avere quindi un immobile in una classe “buona” (ovvero classe C,B,A) occorre che siano efficienti sia il sistema edificio-impianto sul riscaldamento, sia il sistema di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria.

L’Indice Energia primaria limite dlgs 192/05, ossia il valore minimo di EPi che dovrebbe avere un appartamento identico nuovo, avente cioè stessa superficie e collocazione geografica; L’Epi,invol. che non è da confondere con l’EPi di cui si è parlato sinora. L’EPi,invol. è l’energia “dispersa” dalla casa (e dipende dalle dispersioni, dalla ventilazione, dagli apporti interni e da quelli solari), mentre l’EPi è l’energia che “consumiamo” per compensare quella dispersa tenuto conto delle perdite di efficienza dell’impianto di riscaldamento, che a loro volta dipendono dal tipo di caldaia, dall’isolamento delle tubazioni, dal sistema di regolazione, e così via.

Per meglio chiarire il concetto si potrebbe dire che un edificio con un EPi,invol. alto disperde molta energia e quindi avrà di conseguenza un EPi alto e una classe energetica bassa quindi non buona, ma quanto più vicini sono i valori di EPi,invol. e EPi, tanto maggiore sarà l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e viceversa.

Un’idea di quanto è efficiente l’impianto di riscaldamento la si ha leggendo il valore del rendimento energetico medio dell’impianto che si trova proprio sotto nella tabella “Dati prestazioni energetiche parziali”, ed è tanto migliore quanto più è alto il numero.

Questi sono i valori principali di cui tenere conto nel leggere il Certificato Energetico, ed essi sono importanti per comprendere la qualità energetica della casa, ancor più che la collocazione in una classe piuttosto che un'altra, ove si tenga conto che a volte la differenza di un solo kW può far passare da una classe superiore a una inferiore e che, soprattutto in caso di appartamenti poco efficienti, avere un consumo ad es. di 230,0 kWh/m2 anno o di 670 kWh/m2 anno può porre l’edificio sempre in classe G, ma la quantità di energia necessaria al funzionamento varia di 3 volte da uno all’altro.

E’ di particolare interesse anche la sezione delle Raccomandazioni, in cui si possono trovare tutte le indicazioni fornite dal certificatore per ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, con i rispettivi valori di EPgl. Tale valore, espresso al fondo come “Prestazione energetica raggiungibile” è riferito all’esecuzione di tutti gli interventi di miglioramento suggeriti dal certificatore stesso.



 

Normativa

La normativa comunitaria UE

 

2013

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELL’1 MARZO 2013 stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 1082] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/114/UE) Link

2012

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 244/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2012 che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli  ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli  elementi edilizi (Testo rilevante ai fini del SEE). Link

2012

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA. Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (2012/C 115/01), Link

2010

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19/05/2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione). Link

2009

DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23/04/2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Link

2006

DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5/04/2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Link

2004

DIRETTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. Link

2002

DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16/12/2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. Link

2001

DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Link  (ABROGATA dal 1/01/2012 dalla DIRETTIVA 2009/28/CE)

 

 

In Italia

La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%.

La normativa nazionale italiana

La normativa in materia di certificazione energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia. Tale normativa è stata successivamente modificata da una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, fra i quali devono ricordarsi:

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Link

2015

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", Comunicato del MiSE, Pagina internet MiSE

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 39 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 162 del 15 luglio 2015. Entrerà in vigore il giorno 1 ottobre 2015.

Link

2015

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", Comunicato del MiSE, Pagina internet MiSE

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 39 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 162 del 15 luglio 2015. Entrerà in vigore il giorno 1 ottobre 2015.

Link

2015

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", Comunicato del MiSE, Pagina internet MiSE

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 39 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 162 del 15 luglio 2015. Entrerà in vigore il giorno 1 ottobre 2015.

Link

2014

DECRETO 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto  di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (14A01710) (GU n.55 del 7-3-2014)

Link

2014

Legge 21 febbraio 2014 n. 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (14G00023)

Link

2014

Chiarimenti in Ordine al regime giuridico degli APE con riferimento ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuovi contratti di locazione. Testo dell'Interrogazione e risposta del Ministro Cancellieri. Atto non legislativo

Link

2013

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151 “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. (13G00198) Vigente al: 7-1-2014

Modifica il D.Lgs. 192/2005

Link

2013

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145, Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (GU n.300 del 23-12-2013) Vigente al: 24-12-2013

Modifica il D.Lgs. 192/2005 - Convertito in legge con modificazioni dalla L. 21/02/2014 (Link)

Link

2013

Schema di procedura, del Ministero dello Sviluppo Economico, per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale, Link al documentoLink alla comunicazione del MiSE

Link

2013

Circolare del 7 agosto 2013, Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di attestazione della prestazione energeticadegli edifici

Link

2013

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00133) (GU n.181 del 3-8-2013)

Link

2013

Decreto - Legge 4 giugno 2013, n. 63, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU n.130 del 5-6-2013)

Link

2013

Circolare n. 12976 del 25 giugno 2013 “Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici”

Link

2013

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “ Regolamento recante definizione dei criteri generali  in materia  di esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione   ispezione  degli impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli edifici e per la preparazione  dell'acqua  calda  per  usi  igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)   c),  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”

Link

2013

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina  dei  criteri  di accreditamento  per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti   degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli  edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

Link

2012

Decreto 22 novembre 2012, Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.». (12A12945) G.U. n. 290 del 13/12/2012,

Link

2012

Decreto 22 novembre 2012, Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa alrendimento energetico nell'edilizia. G.U. n.21 del 25-1-2013

Link

2011

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale " n. 81 del 28 marzo 2011 - supplemento ordinario

Link

2009

Decreto interministeriale 26 giugno 2009, Certificazione energetica degli edifici - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale " n. 158 del 10 luglio 2009 - serie generale

Link

2009

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,  Regolamento di attuazione dell'art. 4 c. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 192/2005, Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale " n. 132 del 10 giugno 2009 - Serie generale

Link

2008

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CErelativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

Link

2005

2006

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuazione la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia integrato con il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”. Link (prima versione), Link (versione aggiornata)

Link

1998

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

Link

1991

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". (GU n.13 del 16-1-1991 - Suppl. Ordinario n. 6)

Link



Le nuove norme in tema di certificazione energetica introdotte dal recente decreto legge n. 63/2013 hanno completamente riscritto le previsioni e gli adempimenti relativi alla documentazione che certifica le prestazioni energetiche degli edifici.

L'attestato di prestazione energetica. Il documento che raccoglie le informazioni sulle performance energetiche degli immobili è l'attestato di prestazione energetica (APE) che, secondo la nuova definizione data dalla lettera l-bis dell'articolo 2 del novellato D.Lgs. 192/2005, è il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

L'attestato di certificazione energetica (ACE) viene, quindi, soppresso in favore dell'APE.

Le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche verranno definite, secondo, il nuovo articolo 4, da un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sul punto, per evitare vuoti normativi, il Ministero ha inviato il 28 giugno scorso una circolare recante alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni di cui al D.L. 63/2013 in cui ha precisato che (i) i nuovi decreti sulla metodologica conterranno solo degli aggiornamenti della disciplina tecnica attualmente in vigore  e che  (ii) nelle more dell'aggiornamento continueranno ad applicarsi le norme contenute nel DPR 59/2009.

L'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. Nel caso in cui esso faccia riferimento a più unità immobiliari l'APE può essere unico solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

L'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Termini per il miglioramento delle prestazioni energetiche. Il D.L. 63/2013 ha introdotto un nuovo articolo, il 4 bis, all'impianto normativo del D.Lgs. 192/2005 che ha scadenzato i termini perché il patrimonio immobiliare italiano raggiunga parametri di altissima prestazione energetica. In dettaglio:

A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste devono essere edifici a energia quasi zero:

Dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero.

Gli edifici a energia quasi zero sono gli edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.

 

Quando dotarsi dell'APE? 

L'APE deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari:

1. Costruite o sottoposte a ristrutturazioni importanti;

2. Trasferite anche a titolo non oneroso (vendute o donate);

3. Locate ad un nuovo locatario (esclusi i comodato d'uso);

4. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq.

5. Negli annunci pubblicitari riguardanti la vendita e/o la locazione di edifici, oltre alla specifica classe, deve obbligatoriamente essere indicato il valore dell’Epi [indice di Prestazione Energetica (il numeretto per intenderci)], desunto dall'APE.

 

 

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori.

Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 
L'APE dovrà essere reso disponibile a favore del potenziale acquirente o del nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

Condizioni contrattuali. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovrà essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

 

ALCUNE DEFINIZIONI E SIGNIFICATI

 

edificio si intende, ai sensi del DLgs 192/2005 anche una parte di esso (quindi parte di un palazzo).

VAN Valore attuale netto, valore economico dell'investimento valutato con i prezzi odierni e su tutta la vita utile dei componenti (deve essere positivo per essere vantaggioso, e più e alto, più l'intervento e conveniente).

PBPi Pay back period indicizzato tempo di ritorno dell’investimento indicizzato con i tassi di interesse.

IRR Internal rate of return o TIR tasso di interesse dell’intervento, equivalente a un analogo investimento finanziario (in termini finanziari è il tasso di sconto per il quale il VAN si annulla.

EPi indicatore di energia primaria per la sola climatizzazione invernale, espresso in kWh di energia annui, divisi per i mq interni e netti dell’immobile.

EPacs indicatore di energia primaria per la produzione di acqua calda espresso in kWh di energia annui, divisi per i mq interni e netti dell’immobile.





NB per ristrutturazione importante si intende una ristrutturazione che interessi più del 25% dell'involucro o dello specifico intervento (esempio più del 25% delle pareti)





Chi può redigere la certificazione e chi deve fare il corso di accreditamento

 

chi dice cosa:

DPR 16 APRILE 2013 N. 75 REGOLAMENTO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI

 

Il  Regolamento sui certificatori energetici definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli

organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’arti-colo 4, comma 1, lett.c), del DLgs 192/2005, per le finalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda in particolare i soggetti abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, il nuovo regolamento amplia le categorie di soggetti finora identificati dal DLgs 115/2008 nei soli “tecnici abilitati”, intesi come “tecnici operanti sia in veste di dipendenti di Enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionisti liberi od associati”, ed in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento stesso.

 

Titoli di studio che non necessitano di corso di formazione ove corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi (art. 2, comma 3, lettere da a)ad e)):

 

Titoli di studio che necessitano di corso di formazione per l’abilitazione come soggetto certificatore energetico (art. 2, comma 4, lettere da b)a d):

 


IL DOTTORE IN AGRARIA ISCRITTO ALL'ORDINE (AGRONOMO) È ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE SENZA BISOGNO DI CORSO
ovemai si avessero dubbi, lo chiarisce la Circolare CONAF n. 29/2009 del 21/12/2009 
download circolare

 

Circolare n. 52/2013 del 01/10/2013

D.P.R. 16.04.2013 n°75 - certificazione energetica degli edifici: linee guida di attuazione in materia di competenze professionali degli Iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Circolare 52_2013 dpr 75 del 16042013.pdf

download



Classe energetica e consumi

AGENZIA IMMOBILIARE: "bla bla bla, 130 mq, “CLASSE G, Epi 164,5"

facciamo 2 calcoli:

16,45 litri (consumo di gasolio/mq/anno in base a quello che dicono)
x
1,350 €/lt (
costo gasolio)
=
22,20 €/mq/anno (
costo a mq per riscaldare quel fabbricato)
x
130 mq (
sup. appartamento)
=
€ 2.886 (
spesa di gasolio necessaria per riscaldare quel fabbricato per un anno)

 

 

 

Altra cosuccia

Quando mettete un avviso di vendita/locazione, LA LEGGE IMPONE che oltre ad inserire la bugiardella frase “CLASSE G”, dovete scrivere il numeretto, care agenzie: ata mettere l’Epi.

 

PERHE??!
Ma perché,

una cosa è dire

classe G ed Epi 170 kWh/mq/anno [(17 lt gasolio a mq) x ( € 1,35/lt gasolio) = € 23 mq/anno

Ossia per una casa di 100 mq =>  € 2300 di consumo di gasolio all’anno

altra cosa è

classe G ed Epi 240,8 kWh/mq/anno [(25 lt gasolio a mq) x ( € 1,35/lt gasolio) = € 34 mq/anno

Ossia per una casa di 100 mq =>  € 3400 di consumo di gasolio all’anno

 

Indicare la sola classe senza il numeretto (l’Epi per intenderci) implica che SI STA FACENDO IL DRITTO PER FAR FESSI e quindi multa per l’agenzia…




ATTESTATO ENEA/FEDERARCHITETTI/REG. CAMPANIA

RS

ATTESTAZIONE DEI - GENIO CIVILE

RS

TECNICO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Rilascio "APE" (Attestato di Prestazione Energetica)

TAVOLA SINOTTICA DEGLI ADEMPIMENTI

Prof. ing. Marco Casini UNIROMA - Corso 2013


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