Non avessi visto il
Sole, avrei sopportato l'oscurità
CALCOLO IMU E TASI
cerca le delibere IMU e TASI del tuo comune clicca
IMU SU AGRITURISMI (CATEG. D/10) –
Fabbricati strumentali att. agricole
L'imposta municipale propria NON è dovuta dal 2014:
CASISTICA:
-AGRITURISMO CON SOGGETTO PASSIVO PRIVO DI REQUISITI
-immobile affittato
-requisiti oggettivi, soggettivi e fiscali posseduti dal conduttore, il proprietario
è la condizione oggettiva che determina di fatto l'esenzione o il pagamento ridotto al 2 per mille
ANNO 2012
zone montane/svantaggiate => ESENTI
zone ordinarie => 2 per mille
ANNO 2013
zone montane/svantaggiate => ESENTI
zone ordinarie => 2 per mille
ANNO 2014
zone montane/svantaggiate => ESENTI
zone ordinarie => ESENTI
ANNO 2015
zone montane/svantaggiate => ESENTI
zone ordinarie => ESENTI
ANNO 2016
zone montane/svantaggiate => ESENTI
zone ordinarie => ESENTI
ANNO 2017
zone montane/svantaggiate => ESENTI
zone ordinarie => ESENTI
dal 2018: due per mille
documenti e delibere che comprovano la
condizione di esenzione CLICCA
CALCOLO ON LINE
Calcolo
IMU è lo strumento gratuito,
semplice e completo che permette di determinare il valore dell'IMU, di
compilare, generare e stampare il Modello F24 rilasciato dall'Agenzia delle
Entrate per il pagamento delle rate previste (2 o 3 rate per l'abitazione
principale, 2 rate per gli altri immobili) con i nuovi codici tributo per l'IMU,
nonché, di compilare e stampare la dichiarazione IMU (nei casi previsti dalla
legge).
CLICCARE SULL’ICONA PER EFFETTUARE IL
CALCOLO ON LINE, COMPILARE E STAMPARE L’F24 e/o la dichiarazione imu
Abitazioni principali
Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale. Relativamente all’IMU nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi con la detrazione di 200 euro.
Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado
Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l’assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile.
Immobili locati a canone concordato
Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Il testo della Legge di Stabilità 2016 permette di considerare interessate tre tipologie di contratti di locazione a questo sgravio:
- I contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
- I contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
I contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).
Terreni agricoli
Dal 2016 per determinare l'esenzione dall' IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applicano i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.’93. Sono, inoltre, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Ubicati nei comuni delle isole minori;
- Immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Cooperative edilizie
Sono escluse dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Immobili Merce
Con il comma 14 lettera c della Legge di Stabilità 2016 viene imposta per legge la TASI con aliquota all’1 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il Comune ha pero’ la facoltà di portarla al 2,5 permille o di diminuirla fino all’azzeramento.
Se non conosci la rendita catastale
Collegamento
gratuito col catasto (AgenziaEntrate), per effettuare la visura catastale aggiornata CLICCA
Se non conosci l’ALIQUOTA del Comune
Collegamento
col MEF (Ministero Economia e Finanze), per effettuare la consultazione della
determina di approvazione IMU CLICCA
NB. ovviamente, ricordo a me stesso, che si deve inserire come anno di prima ricerca, il 2012
Collegamento col MEF (Ministero Economia e Finanze), per effettuare la consultazione della determina di approvazione TASI CLICCA
NB. ovviamente, ricordo a me stesso, che si deve inserire come anno di prima ricerca, il 2012
Per effettuare la dichiarazione IMU
Collegamento
diretto per la compilazione e stampa della dichiarazione IMU
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Riferimenti
normativi
Chi
deve pagare l'IMU
L'imposta
municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione
principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
NB
Per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
FABBRICATI STRUMENTALI CONDOTTI IN AFFITTO IN
ZONE MONTANE:
come chiarito dalla Corte di
Cassazione (sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009), la strumentalità alle
attività agricole, nulla ha a che vedere con il diritto di proprietà del mero
fabbricato, ma deriva ed è relativa alla reale condizione di conduzione di
attività agricola => ESENTI DAL 2014
2012 ESENTI SE ZONE MONTANE
2013 ESENTI SE ZONE MONTANE
2014 ESENTI
2015 ESENTI
2016 ESENTI
2017 ESENTI
VEDI ANCHE FISCAL FOCUS
http://www.fiscal-focus.info/fisco/terreni-agricoli-alla-cassa-entro-il-16-dicembre-2013,3,18779
Cos'è l'IMU
L'IMU è
l'imposta municipale sulle proprietà immobiliari che
sostituisce l'ICI, la vecchia "Imposta Comunale Immobili".
L'acronimo
"IMU" sta per "imposta municipale propria",
talvolta detta anche "imposta municipale unica", ed ha come oggetto
determinate proprietà immobiliari: i fabbricati (prima casa,
seconda casa, uffici, negozi ecc.) i terreni agricoli e
le aree fabbricabili.
Le
definizioni degli immobili soggetti all'IMU sono contenute nell' Art. 2 del DLGS 30 dicembre 1992,
n. 504 e possiamo riassumerle come segue:
Fabbricati
Con
il termine fabbricato si indica un'unità immobiliare iscritta al catasto
edilizio urbano (o
che deve essere iscritta) compresa l'area occupata dalla costruzione stessa e
quella che ne costituisce pertinenza.
I
fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all'imposta a partire dalla data
di ultimazione dei lavori o dalla data del primo utilizzo effettivo (se
antecedente).
Terreni Agricoli
Per
terreno agricolo si intende il terreno adibito per le finalità indicate
nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione, allevamento di bestiame,
silvicoltura, e tutte le attività connesse, ovvero e quelle attività che
rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura).
Aree Fabbricabili
Un
area fabbricabile è un terreno che può essere utilizzato per edificare un
qualsiasi fabbricato (quindi non solo abitazioni), in base a quanto previsto
dalle norme e dagli strumenti urbanistici.
Non
sono considerate aree fabbricabili i terreni, posseduti e condotti da
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli iscritti in appositi elenchi
comunali, su cui vengono direttamente praticate attività di coltivazione,
silvicoltura, funghicoltura e allevamento del bestiame.
La
legge inoltre stabilisce quali sono i "soggetti passivi" tenuti al
pagamento dell'IMU clicca per approfondire.
PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO ALL'ICI
Le
regole che stanno alla base della "nuova
IMU" non sono molto diverse da quelle della "vecchia ICI".
La
differenza sostanziale rispetto all'ultima versione dell'ICI, consiste
nell'aver ripristinato di
fatto la tassa comunale sulla "prima
casa", abolita con il decreto fiscale n. 93 del 27 maggio
2008.
La
prima casa è detta anche "abitazione
principale" ed è l'immobile adibito dal proprietario a
dimora abituale, dove risulta residente assieme al nucleo familiare.
Ai
fini IMU usufruisce di alcune agevolazioni: aliquota ridotta al, detrazione fissa e
detrazione per ciascun figlio residente di età inferiore ai 26 anni
(quest'ultima non prevista nell'ICI).
La
nuova normativa IMU ha introdotto inoltre criteri più restrittivi per poter
considerare un'abitazione come "prima casa", imponendo un limite
massimo di una sola abitazione
principale per ciascun nucleo
familiare.
Inoltre
le abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti non possono più godere delle agevolazioni
"prima casa".
Di
conseguenza tali abitazioni, ai fini del calcolo dell'IMU, saranno considerate a tutti
gli effetti come seconde case, e non sarà possibile applicare le agevolazioni
previste (va detto comunque che casi del genere si verificheranno più raramente
in virtù della limitazione sopra descritta di una sola abitazione principale
per ogni nucleo familiare).
Vi
sono poi altre restrizioni sulle pertinenze della
"prima casa" che adesso possono usufruire delle agevolazioni nella
misura massima di una sola pertinenza per ciascuna delle tre categorie
catastali consentite (C2, C6 e C7).
Rispetto
all'ICI inoltre sono aumentati, per diverse categorie catastali, i moltiplicatori utilizzati per il calcolo della base
imponibile.
Altro
cambiamento riguarda il coniuge separato cui viene assegnata la casa
coniugale, che dovrà pagare l'IMU per intero, a prescindere
dalla quota di proprietà dell'appartamento.
Restano
invariate invece le regole per il calcolo dell'IMU in caso di comproprietà dell'immobile e le modalità di
ripartizione della detrazione in
presenza di più proprietari aventi diritto.
NORMATIVA di RIFERIMENTO
La
norma di riferimento principale che disciplina l'IMU è il D.L. 201 del 6 dicembre 2011,
detto anche "decreto Monti" o "manovra salva Italia",
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L'IMU
è stata introdotta per la prima volta con l'Art. 8 del D.LGS n. 23 del 14 marzo
2011, ("disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") e la sua entrata in vigore era
stata prevista inizialmente per il 2014.
Successivamente,
l'Art. 13 del citato Decreto Monti del 2011, ha anticipato al 2012 l'introduzione dell'IMU
in via sperimentale, estendendo la sua applicazione anche alle abitazioni
principali.
Il
testo originale dell'articolo 13
ha subito diversi ritocchi in fase di conversione ed
ulteriori cambiamenti sono stati apportati con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento",
convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
In questo documento abbiamo riportato il testo definitivo
dell'articolo 13 con evidenza delle successive modificazioni apportate nei
primi mesi del 2012 (testo in grassetto) ed i link alle norme citate nei vari
commi.
Istruzioni
su come calcolare l'IMU.
L'IMU
si calcola applicando un'aliquota predefinita al valore dell'immobile,
detto anche "base
imponibile".
Se
l'immobile è l'abitazione principale (la cosiddetta prima casa) dall'imposta calcolata possono esseredetratti € 200 ed ulteriori € 50 per
ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente, fino ad un massimo di 8
figli, per una detrazione massima consentita di € 600 (per maggiori dettagli
consulta la pagina "Detrazione IMU Prima Casa").
LE ALIQUOTE
L'aliquota di base stabilita nell'Art. 13, comma 6, è il 7,6
per mille e per
alcune tipologie di immobili è ridotta (ad es: per la prima casa è il 4
per mille).
La
normativa conferisce inoltre facoltà ai singoli Comuni di aumentare o
diminuire l'aliquota di base, indicando comunque la variazione massima e minima
in base ad alcune tipologie di immobili.
In
mancanza di una delibera comunale in tal senso, si dovrà sempre applicare
l'aliquota base prevista dall'Art. 13 e riportata nella seguente tabella
(seconda colonna):
Tipologia di immobile
|
Aliquota Base
|
Variazione consentita
|
Norma di
riferimento
|
Aliquota
di base
|
7,6
per mille
|
+ -
3 per mille
|
Art.
13, comma 6
|
Abitazione
principale (prima casa) e pertinenze
|
4
per mille
|
+ -
2 per mille
|
Art.
13, comma 7
|
Immobili
locati e immobili non produttivi di reddito fondiario
|
7,6
per mille
|
Riduzione
fino al 4 per mille
|
Art.
13 comma 9
|
Fabbricati
costruiti per la vendita
|
7,6
per mille
|
Riduzione
fino al 3,8 per mille
|
Art.
13 comma 9 bis
|
Fabbricati
rurali ad uso strumentale
|
2
per mille
|
Riduzione
fino al 1 per mille
|
Art.
13, comma 8
|
Terreni
agricoli coltivati direttamente di valore fino a 6000 euro
|
Esenzione
|
-
|
Art.
13, comma 8 bis
|
Terreni
agricoli coltivati direttamente oltre 6000 euro
|
7,6
per mille con riduzione progressiva per fasce
|
+ -
3 per mille
|
Art.
13, comma 8 bis
|
LA BASE IMPONIBILE
La
base imponibile su cui calcolare l'IMU è costituita non dal valore di mercato ma dal valore
catastale ai fini IMU, calcolato
secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'Art. 13.
Per
i fabbricati il valore catastale si ottiene partendo dalla rendita
catastale rivalutata del 5% e per i terreni agricoli dal reddito
dominicale rivalutato del 25%.
Sia
la rendita catastale che il reddito dominicale sono quelli risultanti al
catasto il 1° gennaio dell'anno di imposizione fiscale (consulta online la rendita).
In
entrambi i casi la rendita rivalutata deve essere moltiplicata per un coefficiente (detto coefficiente moltiplicatore) appositamente previsto per
l'IMU (v. tabella seguente).
Attenzione: per calcolare l'imponibile ai fini IMU non bisogna usare il coefficiente moltiplicatore
"canonico", utilizzato ad esempio per calcolare l'asse ereditario, ma
un coefficiente specifico valido soltanto per il calcolo dell'IMU, come
riportato al comma 5 dell'Art.13.
La
formula da applicare per calcolare la base imponibile è quindi:
Base Imponbile = Rendita Catastale x %Rivalutazione / 100 x
Moltiplicatore.
Tabella dei Moltiplicatori Catastali IMU:
Categoria catastale dell'immobile
|
Descrizione
|
Moltiplicatore
|
Fabbricati
del gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10
|
Abitazioni
e relative pertinenze.
|
160
|
Fabbricati
classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
C/5
|
Immobili
destinati a servizi (gruppo B), laboratori artigianali, locali adibiti allo
sport e stabilimenti balneari e termali
|
140
|
Fabbricati
appartenenti alla categoria catastale A/10
|
Uffici
e studi privati
|
80
|
Fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5
|
Banche,
finanziarie e assicurazioni
|
80
|
Fabbricati
classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati
nella categoria catastale D/5
|
Altri
immobili a destinazione speciale (es: alberghi, teatri, case di cura, scuole
private ecc...)
|
60 (65 dal 2013)
|
Fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1
|
Negozi
e botteghe
|
55
|
Terreni
agricoli
|
(v.
comma 5 Art. 13)
|
135
|
Terreni
agricoli (e non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e da
imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola
|
(v.
comma 5 Art. 13)
|
110
|
La
base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili dichiarati inagibili,
in proporzione al periodo in cui si è protratta la condizione di inagibilità
(v. comma 3).
Questo
significa che se un immobile è stato dichiarato inagibile per 6 mesi durante
l'anno la riduzione della base imponibile non sarà del 50% ma della metà,
ovvero del 25%.
La
riduzione del 50% vale anche per gli immobili dichiarati di interesse
storico / artistico, anche se la norma non specifica nulla
riguardo alla cumulabilità di tali riduzioni (ad esempio un
immobile dichiarato di interesse storico ma che risulta inagibile a seguito di
evento sismico...)
ESEMPIO
Abitazione
secondaria del gruppo "A" con rendita catastale = € 780
Base
Imponibile = 780 x 5 / 100 * 160 = € 131040
IMU
= 7,6 x 131040 / 1000 = € 995,90
ARROTONDAMENTO
L'arrotondamento
per i calcoli intermedi dell'IMU va effettuato al centesimo
di euro.
In
pratica si arrotonda alla seconda cifra decimale immediatamente inferiore se la
terza cifra decimale va da 0 a
4 ed alla seconda cifra decimale immediatamente superiore se la terza va da 5 a 9.
Esempio:
1200,364 diventa 1200,36 mentre 1200,365 diventa 1200,37.
Con
il termine "calcolo intermedio" si intendono tutte le operazioni che
concorrono a calcolare l'IMU, quali ad esempio il calcolo della base
imponibile, il calcolo della detrazione, o della ripartizione in base alle
quote o al numero di rate per il pagamento.
NOTA: quando si inserisce l'importo finale nel modello di versamento (modello F24) bisogna ricordarsi di arrotondare
all'euro superiore o inferiore (prima si calcola l'IMU per tutti gli immobili
che si possiedono, si sommano i valori ottenuti e solo dopèo si arrotonda
all'euro).
VARIAZIONE delle RENDITE CATASTALI
Con
la sentenza della sez. Tributaria, n. 5933 del 11/03/2010, la Corte di
Cassazione ha chiarito che le variazioni delle risultanze catastali (ai fini
dell'ICI, nella fattispecie esaminata) sono soggette alla regola generale che
ne prevede l'efficacia a decorrere dall'anno
d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state
annotate negli atti catastali.
In
base a detto principio quindi, ricavabile anche dall' Art. 5 del DLGS 30 dicembre 1992,
n. 504 ciascun
"atto impositivo" deve considerare sempre le rendite risultanti in
catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione.
I VECCHI MOLTIPLICATORI CATASTALI ICI e le DIFFERENZE CON QUELLI
IMU
A
titolo puramente informativo riportiamo il calcolo della base
imponibile ed i coefficienti moltiplicatori catastali in vigore per l'ICI con
evidenza delle eventuali variazioni introdotte con l'IMU.
BASE
IMPONIBILE ICI:
1)
per i fabbricati il valore catastale imponibile era determinato sulla base
dalla rendita catastale attribuita o presunta rivalutata del 5% (come adesso):
a) per il moltiplicatore 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi
catastali A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1 (aumento IMU = 60%).
b) per il moltiplicatore 50 per quelle classificate nel gruppo D (aumento IMU = 20%) e nella
categoria A/10 (aumento IMU = 60%);
e) per il moltiplicatore 34 per quelle classificate nel gruppo E e nella
categoria C/1 (aumento IMU = 61%
circa);
f) per il moltiplicatore 140 per quelle classificate nel gruppo B (nessuna
variazione IMU);
2)
per i terreni agricoli il valore catastale imponibile è determinato sulla base
del reddito dominicale attribuito rivalutato del 25% per il moltiplicatore 75;
adesso è 135 (aumento dell'80% oppure 110 per i terreni coltivati
direttamente, nel qual caso l'aumento è del 46%);
3)
per le aree edificabili era il valore venale di mercato (nessuna variazione per
l'IMU).
NEWS
29/08/2013 - Sospensione del versamento IMU 2013
Il decreto legge del 21 maggio 2013 n° 54 sancisce che per l'anno 2013 il
versamento della prima rata dell'imposta è sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari (IACP);
c) Terreni agricoli e fabbricati rurali.
Per le restanti categorie di immobili la scadenza della
rata d' acconto resta fissata al 17 giugno 2013.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21
maggio 2013 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 con il quale è stato sospeso il
versamento dell'acconto 2013 dell'imposta municipale propria.
Come si legge nell'art. 1 del predetto
decreto, la sospensione attiene alle seguenti categoria di immobili:
- abitazione
principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi
regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli Iacp;
- terreni agricoli di
cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- fabbricati rurali
(sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola) di cui ai
commi 4 e 8 dell'art. 13 del
decreto
legge n. 201 del 2011.
Pertanto, per detti immobili non dovrà
essere eseguito il pagamento previsto per il prossimo 17 giugno (il 16 giugno è
domenica).
APPROFONDIMENTO DE "IL SOLE24ORE"
Scadenza Dichiarazione IMU
2012
Il termine di presentazione della
dichiarazione Imu 2012 scade il 30 giugno 2013 ed è obbligatoria per tutti quei
soggetti in possesso al primo gennaio 2012 di un immobile per il quale la
situazione dichiarativa ai fini Ici non è compatibile con la disciplina Imu e
da coloro che hanno posto in essere una variazione relativa all’immobile
soggetto ad Imu, fino al 5 novembre 2012, quando cioè è stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale il modello di dichiarazione.
In merito è stata
pubblicata la circolare
N/1 DF del 29 aprile 2013 contenente
chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D. L. 8 aprile
2013, n. 35. (La sezione relativa all'IMU si trova a partire
dalla pagina 6)