Beati
monoculi in terra coecorum
LEGGE 120/2020 proroga scadenze titoli edilizi
Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)
Capo II- SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI
Art. 10. Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente: «1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela»;
b) all’articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole «e non comportino modifiche delle destinazioni di uso» sono sostituite dalle seguenti: «e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;
2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente: «e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti»;
c) all’articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: «e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;»;
Download L. 120/2020
LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 29 DICEMBRE 2018
Il Consiglio Regionale della Campania - nella seduta di venerdì 21 dicembre – ha approvato la legge regionale dedicata alla tutela dei professionisti, alla valorizzazione delle prestazione p
LEGGE REGIONALE 59/2018 TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 29 DICEMBRE 2018
Il Consiglio Regionale della Campania - nella seduta di venerdì 21 dicembre – ha approvato la legge regionale dedicata alla tutela dei professionisti, alla valorizzazione delle prestazione professionali e al contrasto al lavoro nero.
La legge, molto attesa dal comparto delle professioni tecniche e da tempo sollecitata dagli Ordini e dalle Organizzazioni professionali, nasce dall’incrocio tra diverse proposte di legge (il testo unificato è scaricabile cliccando sul pulsante rosso “LR_59_2019” in calce).?
La Legge stabilisce che la presentazione alla Pubblica Amministrazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento a norma di legge per conto dei privati cittadini o delle imprese debba essere corredata da una “lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente”.
In sostanza, al cittadino che presenta una qualsiasi istanza sulla base del lavoro che sia stato svolto da un Professionista si chiede la dimostrazione di avere saldato la relativa prestazione professionale. La mancata presentazione della dichiarazione non consentirà il completamento dell’iter amministrativo.?
Il Testo Unificato varato ieri dall'aula, reca ‘Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale’ ed è stato messo a punto ad iniziativa dei consiglieri Gianpiero Zinzi; Francesco Emilio Borrelli; Flora Beneduce; Maurizio Petracca e Luca Cascone.
“LR_59_2019”
Modello L.R. Campania n° 59/2018
- Incarico (art. 2)
- Dichiarazione Avvenuto Pagamento (art. 3) clicca
DCG n. 7 del 20/03/2019 “Istituzione dei Diritti di segreteria e istruttoria per le istanze rivolte al SUAP/ Servizio Attività produttive con la tabella degli importi”. pdf
DCG n. 3 del 21/01/2019 “Adeguamento dei Diritti di segreteria e istruttoria relativi ad istanze di privati presentate al Servizio Urbanistica, consultabili qui.
EDILIZIA LIBERA
NOVITÀ DECRETO 2 MARZO 2018 IN VIGORE DAL 22 APRILE 2018
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile
2018 il decreto
2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che riporta l’elenco non esaustivo delle
principali opere
di edilizia libera,
realizzabili senza
Cila o Scia.
Il Decreto sarà in vigore dal 22 aprile 2018
decreto e casistica
GLOSSARIO
contenente elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie
realizzabili
in regime di attività edilizia libera
ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del D.L. 222 del 25.11.2016
Con D.M. 2 marzo 2018 entrato in vigore il 22 aprile 2018 viene esplicitato il glossario/elenco di 58 tipologie di interventi di
edilizia realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare
comunicazioni. Un elenco, non esaustivo, ma che
semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza
alcun titolo abilitativo. Ovviamente, anche per gli interventi considerati
"liberi" resta fermo il rispetto delle prescrizioni contenute negli
strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche,
antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
L'adozione del glossario era previsto dal DL 222 del 2016, cosiddetto
"decreto Scia 2".
In linea generale, sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, ilrifacimento di intonaci interni ed
esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, lasostituzione
di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti. Non è soggetta a comunicazioni o autorizzazioni lasostituzione di
inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere.
PANNELLI FOTOVOLTAICI E PANNELLI SOLARI: attività edilizia libera
Che non occorra autorizzazione paesaggistica
lo dice:
Decreto del presidente della
Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017,
Art. 2,
comma 1
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ALLEGATO A, punto 6
[…]
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di
singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere
visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari
(termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella
configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai
sensi dell’art.
7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art.
136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
per cui è chiaro che
NON OCCORRE ALCUNA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
SE RICORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI:
- zona a vincolo paesaggistico (solo parte III,
NO parte II);
- NO zona storica;
- NO villa, NO giardino, NO parco;
- NESSUN caratteristico aspetto NO
valore estetico e tradizionale;
- tetto a falda;
- integrato nella configurazione della copertura (ma non necessariamente
integrato: ANCHE SE POSTO IN ADERENZA e con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda),
anticipo che il primo che dice "art. 136,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;" gli ritiro il timbro
(altrimenti non varrebbe nessuna delle casistiche dell’allegato A)
che sia attività edilizia libera lo dice:
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)
TITOLO
II - Titoli abilitativi
Capo I – Disposizioni generali
Art. 6 (L) -
Attività edilizia libera
Lettera e-quater
[…]
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
Se si rispettano le caratteristiche
tipologiche e materiche, anche la riparazione e
la sostituzione dei manti di copertura non richiedono
comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo. Lo stesso vale per il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione
del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna, di protezione antincendio e di climatizzazione. Anche l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori dei centri
storici, è considerata come un'attività di
edilizia libera.
Nessun titolo edilizio anche per i gazebo, i ripostigli per attrezzi e i pergolati, purché di limitate
dimensioni (in questo caso la discrezionalità è
ancora presente) e non stabilmente infissi al suolo. Vi rientrano, inoltre, gli arredi da giardino, come: barbecue in
muratura, fontane, muretti, fioriere e panche. A tal riguardo è necessario
evidenziare le definizioni di pergolato, gazebo, veranda e pergotenda, così
come identicate in sentenza 306/2017 del Consiglio di Stato,
poichè la procedura edilizia varia a seconda dei casi:
- Il
pergolato, è una struttura
aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore. Non necessita di titoli
abilitativi edilizi. Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una
struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la
realizzazione di tettoie.
- Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella
parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in
ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da
tende facilmente removibili. Se utilizzato come struttura temporanea non
necessita di titoli abilitativi edilizi; nel caso sia affisso al suolo è
necessario il permesso di costruire.
- La veranda è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato,
balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con
elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili che,
determinando un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua
sagoma, necessita del permesso di costruire
- La
pergotenda è una struttura leggera destinata a
rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o
giardini) ed è quindi installata per soddisfare esigenze non precarie. La
pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli
spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile (non dispone p.es.
di "vetro strutturale"), non necessita di alcun permesso di
costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.
Riveste inoltre importanza la Sentenza 2715/2018 (del 7 maggio 2018) in quanto, in barba al glossario, vi emerge che non è possibile affermare
in assoluto che una tettoia richieda, o meno, il titolo edilizio e, quindi,
assoggettare, o meno, quella realizzata in assenza di titolo alla relativa
sanzione, senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In
proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo,
attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere
compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si
può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.
Come indicato al comma 2 art 1 DM 3.04.2018, con successivi decreti si provvederà al
completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili
mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di
costruire.
Special hanks to Architetto Leonardo di Leo
Procedure edilizie in vigore presso il Comune di Vico Equense (NA)
NOVITÀ DECRETO SCIA2 D.LGS. 222/2016
Sebbene tali procedure si riferiscano, nello specifico, al Comune di Vico Equense, esse sono pressoché
valide anche per gli altri Comuni italiani, essendo in linea con il Testo Unico DPR
380/2001.
Si raccomanda, comunque, di informarsi sempre direttamente
presso il proprio Comune in merito sulla effettiva procedura edilizia locale e,
modulistica relativa richiesta.
Decreto
SCIA2 in vigore dal 11/12/2016
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs
n. 222 del 25 novembre 2016, sono stati individuati i titoli
abilitativi ed i relativi regimi giuridici per l'esercizio di determinate
attività in materia edilizia, come da tabella A del decreto. Tale
tabella opera una ricognizione degli interventi edilizi, indicando il relativo
regime amministrativo di riferimento: Attività libere, CAL, CILA, SCIA, SCIA
alternativa al permesso di costruire e Permesso di costruire. Nel settore
edilizio, oltre a modificare alcune disposizioni del Testo Unico
dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), il decreto rinvia a successivi
adempimenti in particolare:
- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione per l'adozione di un glossario
unico contenente l'elenco delle principali opere edilizie e
l'individuazione del relativo regime giuridico (da emanare entro il 9 febbraio
2017),
- decreto del Ministero della Salute che definisce i requisiti igienico-sanitari di carattere
prestazionale degli edifici (da emanare per il 10 marzo 2017).
Modulistica unificata
e standardizzata in materia di
attività commerciali e assimilate ed edilizia
26/06/2017 - Con il decreto n. 32
del 21/06/2017 della DG Sviluppo Economico e Attività Produttive e il
decreto n. 19 del 22/06/2017 della DG Governo del territorio, lavori pubblici e
protezione civile è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata
in materia di attività commerciali e assimilate ed edilizia in seguito al
recepimento dell’accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni, gli Enti
Locali.
Decreto n. 32 del 21 giugno 2017 con modulistica SUAP
Decreto n. 53 del 28 giugno 2017 con modulistica SUAPintegr.
Decreto n. 19 del 22 giugno 2017 con modulistica URBANISTICA
I decreti in
questione approvano la modulistica unificata e standardizzata in materia di
attività commerciali e assimilate ed edilizia in seguito al recepimento
dell’accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali.
Modulistica ufficiale Città di Vico Equense accedi
Dpr 380/2001 - testo in vigore dall'11 dicembre 2016
DLG. 222/16
Tabella A allegata al decreto 222/16 regime autorizzativo generale
Tabella comparativa
Tabella sinottica in vigore dal 6 aprile ACCA
06/04/2017 | AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - IN VIGORE DAL 6 APRILE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.68 del 22-3-2017) il Decreto del presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017, recante: Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
Il provvedimento entra in vigore il 6 aprile 2017.
DPR 31/2017 DPR Bosetti&Gatti
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica allegato A Bosetti&Gatti
interventi con autorizzazione paesaggistica semplificata allegato B Bosetti&Gatti
Iter
Diritti di segreteria comune di vico equense
documento vigente: d.g.c. 2189 del 21/01/2019
modalità di versamento:
cc postale: cc n. 22997803
intestato a: comune di vico equense serv. tesoreria
causale: diritti di segreteria ...tipo di richiesta (cil/cila/pdc ecc:..)
bonifico: iban it7520760103400000022997803
INTESTATO A: COMUNE DI VICO EQUENSE SERV. TESORERIA
CAUSALE: DIRITTI DI SEGRETERIA ...TIPO DI RICHIESTA (CIL/CILA/PDC ECC:..)
Oneri concessori
BONIFICO: IBAN IT31Z0760103400000035837806
oppure
C/C 35837806
INTESTATO A: Comune di Vico Equense
Serv. Tesoreria
CAUSALE: saldo oneri concessori
Provvedimento N. del
pagamento danno ambientale
BONIFICO: IBAN IT87A0760103400000036471803
oppure
C/C 36471803
INTESTATO A: Comune di Vico Equense
Serv. Tesoreria
CAUSALE: INDENNITà RISARCITORIA DECRETO
N. DEL
Titoli abilitativi per l'esecuzione di interventi edilizi
- Urbanistica (Nuova modulistica)
Procedure
edilizie in vigore dall'11/12/2016
Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL.
Restano in piedi 5 titoli abilitativi:
- edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
- CILA (comunicazione inizio attività asseverata) straordinaria manutenzione LEGGERA (senza interv. strutturali)
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) straordinaria manutenzione PESANTE(con interv. strutturali)
- super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
- PdC (Permesso di costruire)
TIPOLOGIE DI INTERVENTO Tabella in vigore dal 6 aprile
Interventi di edilizia libera senza comunicazione
Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), a-bis) b), c), d), e), e-bis) e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001:
a) gli interventi di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a); (lettera modificata dall'art. 17, comma
1, lettera c), legge n. 164 del 2014 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
a-bis) gli interventi di
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
b) gli interventi
volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio; (lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
c) le opere
temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di
terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici
agrari;
e) le serre mobili
stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola; (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n.
128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di
capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici
ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R.
n. 380 del 2001»)
e-bis) le opere dirette
a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore
a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di
pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli
solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della
zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche
senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici. (lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:
- antisismica
- sicurezza
- antincendio
- questioni igienico-sanitarie
- efficienza energetica
- tutela dal rischio idrogeologico
- codice dei beni culturali e del paesaggio
CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)
straordinaria manutenzione LEGGERA (senza interv. strutturali)
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.
In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:
- strumenti urbanistici
- regolamenti edilizi
- disciplina urbanistico-edilizia
- norme antisismiche
- norme di sicurezza
- norme antincendio
- norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica
- norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,
- codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004)
SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
straordinaria manutenzione PESANTE(con interv. strutturali)Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
- interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
- non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
- non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
- le varianti a permessi di costruire che
- non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
- non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA= PRATICA CILA O SCIA
Che cos'è la CILA, e quali sono le opere soggette?
La Cila, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, è una pratica introdotta nel 2010 con la Legge 73.
IMPORTANTE: Essendo una comunicazione, non necessita dell'approvazione del Comune. Possiamo iniziare subito i lavori!!
Viene presentata dal proprietario, o da chiunque sia titolare di un “diritto reale” , presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente.
Può essere presentata anche dall'inquilino che utilizza l’immobile in base a un contratto di affitto con il consenso del proprietario dell’immobile (in questo caso si parla di “diritto personale” compatibile con l'intervento da realizzare).
Anche un professionista abilitato (iscritto a un ordine professionale, come un architetto, un geometra o un ingegnere) può presentare la CILA, se delegato da uno dei titolari (IMPORTANTE: tutti i comproprietari devono essere d'accordo sul realizzare un intervento).
Il coinvolgimento di un professionista abilitato (“progettista” o “tecnico asseverante”) è comunque necessario per la compilazione delle dichiarazioni e asseverazioni di sua competenza. Il tecnico, difatti, dichiara che le opere realizzate tramite cila rispettano la normativa in materia e realizza gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti etc.).
Visto che abbiamo bisogno obbligatoriamente del tecnico, nella pratica è lui a consegnare la Cila.
Le opere segnalate tramite CILA, potrebbero essere definite manutenzioni straordinarie "leggere".
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA= PRATICA CILA
Tra gli interventi ricadenti in manutenzione straordinaria abbiamo:
1 nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti;
2 il riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, la creazione di controsoffittature in cartongesso (in quanto abbassano la quota); l'apertura, la chiusura o lo spostamento di porte ed infissi, rifacimento di impianto fognario privato, realizzazione piscina esterna, installazione e posa in opera di canna fumaria etc;
3 E' compreso anche il frazionamento (divisione di una unità immobiliare in due o più) o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico (aumento di infrastrutture e opere collettive quali acquedotti, reti enel, gas), purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso; Anche in questo caso l'interessato trasmette all'Amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la CILA attraverso un tecnico il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
La comunicazione CILA contiene al suo interno i dati identificativi e i documenti dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, oppure la dicitura "lavori in economia" qualora sia il proprietario stesso a realizzare l'opera. Quindi, prima di protocollare la CILA, bisogna conoscere a priori quale impresa realizzerà i lavori.
Per tutte le altre opere, non citate precedentemente, occorre la SCIA o il Permesso di costruire.
Semplificando e cercando di generalizzare, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), sostituisce la CILA, quando l'intervento riguarda opere che insistono su elementi strutturali (muri portanti, travi, pilastri, solai etc.), per cui occorre il progetto redatto da un Ingegnere e depositato al Genio civile (ufficio dove vengono depositati i calcoli strutturali). Esempi tipici sono la cerchiatura di una porta o di una finestra su muro portante, la realizzazione di un solaio, il rifacimento del tetto, il consolidamento delle fondazioni, dei pilastri o delle travi, la perforazione di un pozzo artesiano etc. La SCIA, inoltre, si utilizza per il cambio di destinazione d'uso.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESANTE= PRATICA SCIA
Infine, la pratica più "complessa", che richiede l'autorizzazione al procedere da parte del Comune è il permesso di costruire.Quest'ultimo si usa per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni, gli ampliamenti o le opere di ristrutturazione pesante.
Se hai già realizzato un intervento, non contrario ai regolamenti o alle normative, senza comunicarlo al comune non preoccuparti!!! O meglio, "sanare l"abuso", senza aumento di volume, ti comporterà una piccola sanzione. Ma vediamolo in dettaglio:
Quali sono le sanzioni per mancato invio della CILA o della SCIA?
Se non hai comunicato la pratica al Comune non finirai in galera. Basterà pagare una sanzione pari a 1.000 euro. Questo abuso può essere sanato tramite "Cila o Scia in sanatoria" detto anche accertamento di conformità. Dopo aver consegnato il modelli e gli allegati, dovrai aspettare la verifica e l'approvazione da parte del Comune e i tempi dipendono dai funzionari e dalla mole di lavoro che devono smaltire. Si va dal mese ai sei mesi dei grossi centri abitati e "impreparati".
Tale sanzione è ridotta di due terzi (333 euro) se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione, tramite "Cila o Scia tardiva". Ti sconsiglio, per questi motivi, di realizzare interventi senza aver richiesto un consiglio ad un tecnico.
Per aumenti di volume e superficie, se ammessi (occorre controllare il piano regolatore o i piani urbanistici nei quali vengono indicati anche i volumi edificabili su una determinata area), la sanzione dipenderà dall'estensione dell'abuso, in quanto occorrerà pagare il doppio degli oneri di urbanizzazione (spese pagate al comune per realizzare opere e infrastrutture a servizio della vostra casa, ad esempio fognature, illuminazione, parcheggi etc. e di cui chiede conto quando si realizza un edificio).
Oltre al danno economico della multa, i problemi maggiori si avrebbero in caso di compravendita dell'immobile. In questo caso, difatti, è necessario garantire la conformità urbanistica e edilizia dell'immobile. Se è presente un abuso, questo non sarà possibile.
Questo nel caso in cui le opere realizzate senza titolo siano ammesse dai piani comunali. Se hai realizzato un aumento di volume dove non era permesso, occorre demolire il manufatto!!
Infine, molti lettori mi hanno chiesto di integrare l'articolo, argomentando circa la convenienza di una ristrutturazione e le spese medie per le varie lavorazioni. Il mio consiglio è di leggere i capitoli seguenti, in quanto li ritengo molto interessanti.
Permesso di costruire
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.
In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:
- gli interventi di nuova costruzione
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
- portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
- comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
Quale titolo abilitativo occorre?
Quale titolo abilitativo edilizio è necessario se devo effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia leggera? E se la ristrutturazione è pesante? Inoltre, in caso di demolizione e costruzione, è necessario il permesso di costruire o posso procedere con SCIA? E quando posso procede senza alcun titolo abilitativo operando in edilizia libera?
Finalmente queste domande hanno una risposta certa, su tutto il territorio nazionale.
Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) infatti ha definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia.
In particolare, viene effettuata un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti, per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.
Ad esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, è possibile procedere in edilizia libera. I riferimenti sono il dpr 380/2001, art. 3 comma 1 lettera a) e art. 6 comma 1 lettera a).
Di seguito e in allegato proponiamo la tabella contenente tutti gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).
Ricordiamo che la tabella (ai punti 46,62 e 78) è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.
L'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Modalità di presentazione :
La SCIA può essere inviata dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
La SCIA può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria, mentre non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.
La domanda ed i suoi allegati potranno essere presentati all’Ente secondo una delle seguenti modalità:
via telematica:posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.vicoequense.gov.it
con allegata la dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante acquisite mediante scanner oppure firmate con firma digitale
consegnandoli personalmente presso l’Ente, all’ufficio Protocollo Generale Piazza Mercato, nei seguenti orari:lun-ven: 8:30-12:00; mart-giov: 8:30-12:00;15:00-17:30
Normativa di riferimento :
L. 122/2010, in sede di conversione del D.L. 78/2010
DL 69/2013 convertito con L. 98/2013 (c.d. Decreto del Fare)
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19
Termine del procedimento (durata max) : L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:
sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci
solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.
In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
___________________________________
Legge 22 maggio 2010, n. 73
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori
(G.U. n. 120 del 25 maggio 2010)
Art. 5. Attività edilizia libera
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L). - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’ articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’ articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-bis. Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica
1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo l’articolo 87 è inserito il seguente:
«Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti».
2. Il comma 15-bis dell’ articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l’ente gestore dell’infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 4».
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.