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PAT. FITOFARMACI » dott. Raffaele Starace, agronomo

Ignorantia legis non excusat

 

Raffaele Starace: 

- Consulente Fitopatologico  ABILITAZIONE del 20/05/2016 richiesta  psw 

- Abilitazione per acquisto, uso di Prodotti Fitosanitari (ex Patentino Fitofarmaci) TESSERA richiesta  psw 





PATENTINO FITOFARMACI: DAL 26 NOVEMBRE 2015 => obbligo per chiunque acquisti e/o usi fitofarmaci.

Ricordiamo a noi stessi che dal 26 novembre 2015 entrerà in vigore l’obbligatorietà del “certificato di abilitazione all’acquisto ed all’impiego” (patentino) per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (anche per tutti coloro che svolgono attività di manutenzione del verde) secondo le regole del PAN. Fermo restando, però, che le autorizzazioni rilasciate con i sistemi previgenti a quelli indicati dal PAN rimangono valide anche dopo il 26 novembre 2015 e fino alla naturale data di scadenza (cinque anni dal rilascio).

La
sanzione prevista dal DL 150 del 14/08/2012 per l’acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del “certificato/patentino” va da 5.000 a 20.000 €. Sempre a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque svolga un’attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impiego di tali prodotti deve essere in possesso degli specifici “certificato di abilitazione alla vendita” e “certificato di abilitazione all’attività di consulente”.




NUOVE DISPOSIZIONI: NO PATENTINI AMATORIALI

NEWS: DRD 241 del 22/09/2015  approvate le "Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione/aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto, conservazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari".

Come partecipare ai corsi

L'attività di formazione per il conseguimento del Certificato di abilitazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari è gestita da:

  1. Operatori economici aggiudicatari dei Bandi della Misura M01 (Tipologia di intervento 1.1.1);
  2. Settori Territoriali Provinciali per tutti gli altri destinatari.

Tutti i soggetti interessati ad ottenere il certificato di abilitazione per l'acquisto e utilizzo dei patentino fitosanitario, devono presentare apposita istanza di partecipazione ai corsi. A seguito della partecipazione al corso e dopo aver superato positivamente l’esame finale è possibile chiedere il rilascio del certificato di abilitazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari presentando domanda di rilascio ai Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio compilando il seguente modulo

A) Corsi realizzati da Operatori economici aggiudicatari dei Bandi della Misura M01 (Tipologia di intervento 1.1.1)

Possono presentare istanza per partecipare ai corsi realizzati dagli Operatori economici aggiudicatari dei Bandi della Misura M01 i soggetti di età compresa tra 18-65 anni e che rientrano tra le seguenti tipologie:

  • imprenditore agricolo a titolo principale o non
  • imprenditore forestale
  • imprenditore alimentare
  • operaio agricolo, alimentare o forestale a tempo determinato o indeterminato
  • coadiuvante familiare di impresa agricola
  • coltivatore diretto
  • operatori agricoli e forestali dipendenti di enti gestori del territorio pubblici e privati
  • agricoltore attivo (Reg. 1307/13) (Beneficiario di almeno una tra le misure M8, M10, M11, M13, M14 o M15 del PSR Campania 2014/2020 e/o corrispondenti misure della Programmazione 2007/2013 - Reg. 1698/2005 - e/o beneficiario di pagamenti diretti - Reg. 1307/2013 - e/o beneficiario ristrutturazione/riconversione vigneti - Reg. 1307/2013 art.li 46 e 47)

Per partecipare ai corsi della Misura 1 – Tipologia di intervento 1.1.1 è possibile presentare istanza rivolgendosi agli Operatori Economici incaricati della realizzazione dei corsi, oppure compilando l'apposito form

DOCUMENTI OCCORRENTI 


1. Documento riconoscimento chi fa il corso 
2. Documento riconoscimento titolare azienda
3. Busta paga aggiornata
4. Visura Camerale aggiornata

1 marca da bollo da 16 euro
2 foto tessera
IL CORSO DURA 20 ORE E ESAME FINALE CON COMMISSIONE REGIONALE

Materiale didattico

Provincia di Napoli

ENTE

CONTATTI

TIPOLOGIA CORSI

NETCON srl

Via G. Porzio, is. G7 CDN Napoli

www.netconsrl.com

Tel. 081/6040957

pec: netcon@pec.netconsrl.it

  • Rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari
  • Gestione Manageriale
  • altri corsi a tematica libera
  • Coltivazione CANAPA Industriale

MATER Scarl

Via Brecce a Sant'Erasmo 112/114 Napoli

www.mater.it

tel. 081/5621049

pec. mater@pec.mater.it

  • Rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari
  • Gestione Manageriale
  • altri corsi a tematica libera


ATRE PROVINCE CLICCA

Da questa area on line è possibile compilare l’istanza di partecipazione ai corsi di formazione FAD per:

  • Rilascio certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei p.f.
  • Rinnovo certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei p.f.
  • Rilascio certificato di abilitazione all'attività di consulente per p.f.
  • Rinnovo certificato di abilitazione all'attività di consulente per p.f.

Dopo la compilazione on line, l'istanza di partecipazione ai corsi deve essere stampata, firmata e inviata a mezzo PEC oppure consegnata a mano , unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, all'ufficio competente indicato nella scheda CONTATTI del corso prescelto.


Corso per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari

Corso per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari

Modalità di svolgimento del corso

Il corso è articolato in moduli, ogni modulo comprende più video da visionare per l’intera durata nell’ordine prestabilito.

Non è possibile accedere ai video successivi se non è stata completata la visione di quelli precedenti.

I partecipanti hanno un Tempo stabilito per terminare il corso, superato il quale non sarà più possibile concluderlo ma sarà necessario richiedere l'abilitazione.

Al termine della visione di tutti i moduli e quindi del corso, l’utente riceverà una mail con le indicazioni da seguire per il rilascio del certificato.




CONTATTI e altre informazioni

Per i corsi di rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei p.f. rivolgersi alle UOD STP competenti per territorio:

  • UOD STP 500710 Avellino - Centro Direzionale Collina Liguorini
    Telefono: 0825 765674 / 573, E-mail: cinzia.bruno@regione.campania.it Pec: uod.500722@pec.regione.campania.it
  • UOD STP 500711 Benevento - Piazza E. Gramazio (Santa Colomba)
    Telefono: 0824 364268, E-mail formazione.uod500711@regione.campania.it Pec: uod.500723@pec.regione.campania.it
  • UOD STP 500712 Caserta - Viale Carlo III n. 153 "EX C.I.A.P.I." - San Nicola la Strada (CE)
    Telefono: 0823 554420 – 291, E-mail: antonio.cannavale@regione.campania.it Pec: uod.500724@pec.regione.campania.it
  • UOD STP 500713 Napoli - Centro Direzionale Isola A/6 Napoli
    Telefono: 081 7967272 – 081 7967202 e 081 7967209, E-mail: amedeo.ascione@regione.campania.it Pec: uod.500725@pec.regione.campania.it
  • UOD STP 500714 Salerno - Via Porto 4, Salerno
    Telefono: 089 2589101–17-15-59-39, E-mail: giovanna.tanca@regione.campania.it Pec: uod.500726@pec.regione.campania.it



Sedi dei Servizi Territoriali Provinciali:

  • Avellino - Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino
  • Benevento - Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento
  • Caserta - Viale Carlo III n. 153 "EX C.I.A.P.I." - 81020 San Nicola la Strada (CE)
  • Napoli - Centro Direzionale Isola A/6 80143 Napoli
  • Salerno - via Porto 6 84100 Salerno

Modulistica
Domanda di partecipazione al corso realizzato da UOD STP
Domanda di partecipazione all’esame (per soggetti esentati dal corso)
Domanda di rilascio del certificato di abilitazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari (per i soggetti in possesso del certificato di consulente)
Domanda di rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari
Informativa per il trattamento dei dati personali

Normativa vigente

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2014(Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Delibera della Giunta Regionale n. 337 del 29/07/2015

Decreto Dirigenziale n. 241 del 22/09/2015



 

dal primo giugno 2017 entrano in vigore le nuove regole

 

 nuova classificazione Clp 

Le tre regole che le aziende agricole devono applicare dal primo giugno 2017

Con il primo giugno 2017 è definitivamente entrato in vigore il sistema Clp: anche per le aziende agricole cambiano le modalità di gestione dei prodotti utilizzati per la difesa delle colture.

Innanzi tutto è definitivamente cambiata la classificazione degli agrofarmaci e le vecchie etichette in Dpd sono andate definitivamente in pensione (non si troveranno più sul mercato prodotti etichettati con la vecchia classificazione).
Infatti dal primo giugno 2017 tutti i rivenditori non possono più commercializzare prodotti etichettati con la vecchia classificazione Dpd ma devono immettere sul mercato solo ed esclusivamente prodotti con la nuova classificazione Clp (quella con i pittogrammi a forma di rombo su sfondo bianco).
Ma per gli agricoltori c’è una buona notizia… grazie alla circolare dell’8 maggio il ministero della Salute ha fatto chiarezza sul fatto che gli agricoltori possono comunque utilizzare i prodotti che hanno in azienda con etichette in formato Dpd semplicemente adottando tre misure per potere svolgere la propria attività senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa e utilizzare i prodotti con la vecchia classificazione Dpd eventualmente ancora presenti in azienda.
 

Regola 1
Non acquistare più prodotti con la vecchia classificazione Dpd

Dal primo giugno 2017 tutti i distributori d’Italia devono commercializzare solo prodotti classificati, etichettati e dotati della scheda di sicurezza in Clp.
 

Regola 2
Controlla il tuo armadietto degli agrofarmaci e trova i documenti di acquisto

Infatti è possibile utilizzare tutti i prodotti con la vecchia classificazione Dpd purché si riesca a dimostrare che sono stati acquistati entro il 31 maggio 2017. Quindi bisogna trovare il documento di trasporto o la fattura che attesti l’acquisto prima del 31 maggio 2017.
 

Regola 3
Trova le etichette e le schede di sicurezza in formato Clp di questi prodotti ed utilizzali in base alle indicazioni riportate nelle etichette e nelle schede di sicurezza aggiornate

Va individuata esattamente l’etichetta in formato Clp e la scheda di sicurezza in formato Clp di ogni prodotto Dpd presente in armadietto. Questa ricerca va fatta in base al numero di registrazione…
Ma attenzione: se non esiste nessuna documentazione in Clp di uno specifico prodotto fitosanitario (perché l’azienda produttrice non lo ha redatto) il prodotto fitosanitario non può più essere usato e deve essere smaltito come rifiuto pericoloso nel rispetto della normativa vigente in funzione del singolo prodotto (e con i relativi costi a carico dell’azienda agricola).
 
Solo operando in questo modo le azienda agricole saranno sicure di essere completamente in regola con la normativa e di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.
 

Ma dove trovare etichette e schede di sicurezza aggiornate in Clp?

Sicuramente sono disponibili presso gli oltre 11.000 rivenditori che già utilizzano SDS OnDemand, uno strumento che ha lo scopo di fornire in modo tracciato le schede di sicurezza, le etichette e le comunicazioni obbligatorie dai produttori di mezzi tecnici ai rivenditori.
Trovi maggiori informazioni su www.sdsondemand.it.

Inoltre, in collaborazione con tutte le aziende partner di SDS OnDemand e gli oltre 11.000 distributori che usano il servizio, Image Line sta preparando il sistema che rende disponibile gratuitamente tutti questi documenti direttamente su tablet, smartphone e computer per ogni utilizzatore professionale e per ogni utilizzatore non professionale di prodotti fitosanitari.

Per sapere quando sarà disponibile questo nuovo servizio è necessario restare in stretto contatto con il proprio rivenditore di fiducia (privato, cooperativa o consorzio agrario) chiedendogli di fornirti le etichette e le schede di sicurezza aggiornate degli agrofarmaci con la vecchia classificazione.
Il nuovo servizio verrà infatti erogato gratuitamente dai diversi rivenditori che hanno l’onere di mantenere aggiornati tutti i loro clienti e che forniranno, a breve, questo nuovo servizio costantemente aggiornato e gratuito.
 
Scarica la circolare

 

 


SANZIONI Art. 24 D.L. 150/2012

Le sanzioni vengono previste dall’articolo 24 del DL 150 del 14/08/2012 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30/08/2012 ed entrato in vigore il 14/09/2012

Acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del “Certificato di abilitazione” 
sanzione da 
5.000 a 20.000 euro

ART. 24 D.LGS 150/12     TUTTE LE SANZIONI:  



PRODOTTI PER USO NON PROFESSIONALE  

acquisto ed uso di prodotti fitosanitari PER USO NON PROFESSIONALE inferiori a 500ml o 500gr, non serve nulla

Fitosanitari uso non professionale. È stata pubblicata dal Ministero della Salute il 20 aprile 2018 una nota esplicativa riguardante le
 norme introdotte dal Decreto n 33 del 22 gennaio 2018 Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2018 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.

Consulta:

La nota chiarisce che le nuove disposizioni tengono conto del fatto “che l’utilizzatore non professionale non è sottoposto ad obbligo di formazione e non è comunemente in possesso di un’adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l’ambiente connessi all’uso di tali prodotti, e neppure delle necessarie competenze per una corretta applicazione di particolari misure di protezione dell’uomo e dell’ambiente che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia”. Da qui i requisiti per la sicurezza.


Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,adottato con Decreto del 22/01/2014 pubblicato su  GU n.35 del 12-2-2014 del MiPAAF  prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere attività di acquisto e/o utilizzo p.f. deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione. Per ottenere tale certificato, tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di accesso, di seguito indicati, sono tenuti a partecipare  ad appositi corsi di formazione e a superare, con esito positivo, l'esame finale.

Pertanto, il certificato di abilitazione costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare/utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.

A tal proposito  la Giunta Regionale con deliberazione n 337 del 29/07/2015 ha approvato le "Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, rivenditori e consulenti", per adeguare il sistema di formazione già esistente a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2012 e dal DM 22/01/2014.

Successivamente con DRD 241 del  22/09/2015 sono state approvate le "Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione/aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto, conservazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari".

L'attività di formazione per il conseguimento del Certificato di abilitazione  all'utilizzo di prodotti fitosanitari è gestita dai Settori Territoriali Provinciali sulla base delle procedure indicate dalle Linee Guida.

Tutti i soggetti interessati ad ottenere il certificato di abilitazione per l'acquisto e utilizzo dei patentino fitosanitario, devono presentare apposita istanza ai Settori Tecnici Provinciali competenti per territorio.


Linee guida per l'organizzazione dei corsi

icona di acrobatLinee guida (pdf 170 Kb)

icona di acrobatAllegati alle Linee guida (pdf 363 Kb)

Modulistica

word Istanza corso per utilizzatori

word Istanza corso utilizzatori (rinnovo)

word Istanza rinnovo per utilizzatori (crediti formativi)

word Istanza esame laureati/diplomati


NAPOLI - La richiesta può essere inoltrata a mezzo rrr

indirizzata a: 

Regione Campania - Serv. Territoriale Provinciale di Napoli

U.O.D. N. 52.06.18

Centro Direz. Is. A6 - 12° Piano

via G. Porzio 80143 Napoli


oppure inviare

via PEC dg06.uod18@pec.regione.campania.it


Per conoscere dove inviare nelle altre province: 

Indirizzi dove spedire le R/R/R o le PEC (NA, Av, Bn, Sa, Ce)   



Normativa vigente

icona di acrobatDECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2014(Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

icona di acrobatDelibera della Giunta Regionale n. 337 del 29/07/2015

icona di acrobatDecreto Dirigenziale n. 241 del 22/09/2015


REGIONE CAMPANIA

Rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari

Rilascio del Certificato di abilitazione all'attività di consulente per i prodotti fitosanitari

Formazione ambito PSR

Misura 111 (Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione)

Misura 331 (Formazione ed informazione)


 

PASSAPORTO VERDE DAL 14 DIC. 2019

La nuova disciplina fitosanitaria europea


Modulistica

documenti

normativa

FAQ



 

La nuova disciplina fitosanitaria europea

Il 14 dicembre 2019 entrerà in vigore il Regolamento 2016/2031/UE sul nuovo regime fitosanitario europeo.
Il nuovo assetto normativo, al fine di rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi, introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali, modificando profondamente l'organizzazione dei Servizi fitosanitari nei vari Paesi membri, le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali, la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali.
A partire dalla stessa data entrerà in vigore anche il regolamento (UE) 2017/625/UE che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante. Tale regolamento prevede che gli operatori professionali siano soggetti a regolari controlli da parte dell'Autorità competente, la cui frequenza può cambiare qualora l'operatore si doti di un Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.
I Regolamenti (UE) 652/2014 sui finanziamenti agli interventi e il regolamento 1143/2014 recante disposizioni per prevenire ed impedire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive , completano il quadro del regime unionale.


Descrizione: https://www.politicheagricole.it/flex/TemplatesUSR/CM/TemplatesUSR-BLOB-img/Download/AcrobatPdf-Piccola.gifIntroduzione alla nuova disciplina fitosanitaria

Descrizione: https://www.politicheagricole.it/flex/tmp/imgResized/T-66ea734ca5e1786ea59e688d26737f11-100x75.jpgNuova Normativa Fitosanitaria

 

 

La nuova disciplina fitosanitaria europea

A PARTIRE DAL 14 DICEMBRE 2019

Tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP).
Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel
 Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE AL R.U.O.P. E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE

L'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante si ottiene da parte del Servizio fitosanitario competente per centro aziendale (vd. Nota informativa su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali).  
I passaporti delle piante emessi dagli operatori professionali autorizzati dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell'Allegato al
 regolamento (UE) 2017/2313: 
 ¦ Per le
 piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al suddetto regolamento.
 ¦ Per i materiali
 pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai sensi delle normative di settore, si utilizzano i modelli di cui alle parti C e D dell'allegato al    Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione. 
 ¦ Per i
 materiali di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313.

PRIMA DEL 14 DICEMBRE 2019 - NORME TRANSITORIE

I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del reg. (UE) 2017/2313
Le
 piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati nella UE o prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo transitorio fino al 14 dicembre 2020
 I passaporti delle piante per questi materiali devono attestare unicamente la loro conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena per le zone protette e alle misure di emergenza
.
Pertanto, nel periodo transitorio, non si applicano i controlli agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP) cosi come previsti dalle nuove norme fitosanitarie.
 

I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate al paragrafo precedente (materiale non certificato o materiale certificato)

Descrizione: https://www.politicheagricole.it/flex/images/0/5/6/D.f7786f79710ec0070799/arrow_left_1_.pngContinua

Descrizione: https://www.politicheagricole.it/flex/images/a/3/6/D.a36b1ca61e14b3c6e97e/arrow_left.pngCONSULTA LE "FAQ"

Le nuove disposizioni in materia di passaporto delle piante europeo

Descrizione:  (781.98 KB)Passaporto delle Piante (781.98 KB)

Descrizione:  (563.5 KB)quando è necessario il Passaporto delle Piante (563.5 KB)

Descrizione:  (304.3 KB)Schema riepilogativo concernente l'emissione_del_PP_e_del_PZ (304.3 KB)

Descrizione:  (2.18 MB)Nota Tecnica Passaporto Fruttiferi (2.18 MB)

Descrizione:  (63.39 KB)Nota Tecnica Passaporto congiunto all'etichettà Vite (63.39 KB)

Obblighi degli Operatori Professionali e iscrizione al Registro Ufficiale OP

Descrizione:  (279.07 KB)Obblighi degli Operatori Professionali (279.07 KB)

Descrizione:  (356.46 KB)iscrizione al Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP) (356.46 KB)

Descrizione:  (1.62 MB)Nota tecnica modalità operative n. 1889 del 16 gennaio 2020 (1.62 MB)

incontri informativi Mipaaf dell' 11 e 14 ottobre 2019

Descrizione:  (730.26 KB)presentazione dr.Lancia SFR Lazio (730.26 KB)

Descrizione:  (2.13 MB)presentazione dr.Faraglia - SFN (2.13 MB)

Descrizione:  (1.61 MB)presentazione dr.ssa Tiranti - SFN (1.61 MB)

 

Modulistica per iscrizione al Registro Unico Operatori Professionali (RUOP) e Richiesta di autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante

Descrizione:  (260.02 KB)Domanda di registrazione al RUOP (260.02 KB)

Descrizione:  (129.89 KB)Allegato_1 alla domanda RUOP: Centri Aziendali (129.89 KB)

Descrizione:  (173.08 KB)Allegato 2 alla domanda RUOP: IMPORT (173.08 KB)

Descrizione:  (176.31 KB)Allegato_3 alla domanda RUOP: EXPORT (176.31 KB)

Descrizione:  (300.54 KB)Richiesta di autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante (300.54 KB)

 

Modulistica

12/11/2018

Modelli per iscrizione di una varietà e/o di un clone al Registro nazionale delle varietà di vite

07/05/2010

Modulo Verbale di Ispezione (aggiornato al 07/05/2010)

 

FAQ

Dal 14 dicembre 2019 è in vigore il nuovo regime europeo sulla salute delle piante. 
Di seguito è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sul nuovo quadro normativo.

INDICE FAQ
CONTESTO GENERALE (da 1 a 5)
ORGANISMI NOCIVI(da 6 a 12)
REGISTRO UFFICIALE OPERATORI PROFESSIONALI(da 13 a 25)
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI(da 26 a 27)
PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO (da 28 a 30)
PASSAPORTO DELLE PIANTE (da 31 a 68)
IMPORT/EXPORT(da 69 a 70)
TRACCIABILITA' (da 71 a 72)
CONTROLLI UFFICIALI(da 73 a 74)
APPOSIZIONE MARCHIO IMBALLAGGI LEGNO(da 75 a 76)
TARIFFA FITOSANITARIA(da 77 a 79)
    
Abbreviazioni:
ON: Organismo Nocivo
OP: Operatore Professionale
QP: organismo nocivo da quarantena (Quarantine Pest)
RNQP: organismo nocivo non da quarantena (Regulated Non Quarantine Pest)
SF: Servizio Fitosanitario
    
CONTESTO GENERALE
1.CHI È INTERESSATO DAL NUOVO REGOLAMENTO FITOSANITARIO 2016/2031?
Tutti coloro che sono interessati dall'introduzione e dallo spostamento nel territorio europeo o dalla esportazione verso Paesi terzi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, così come definiti dal regolamento UE 2016/2031.
  
2.LA NORMATIVA IN OGGETTO VIENE APPLICATA SOLO IN CONCOMITANZA ALL'EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E QUINDI SOLO A PIANTE, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI OGGETTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE?
No il nuovo regime fitosanitario si applica ad ogni pianta, prodotto vegetale ed altro oggetto specificato nel regolamento UE 2016/2031 e che è oggetto di introduzione, di spostamento nel territorio europeo o di esportazione verso Paesi terzi.
  
3.LA NORMATIVA VIENE APPLICATA SOLO PER ESPORTAZIONI ALL'ESTERO O ANCHE SUL SUOLO NAZIONALE?
La normativa si applica ad esportazioni verso Paesi terzi. Se richiesto da un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso tale paese sono accompagnati da un certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione.
Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sono esportati da uno Stato membro ma sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati in un altro Stato membro, le rispettive autorità competenti si scambiano le necessarie informazioni fitosanitarie necessarie a rilasciare il certificato fitosanitario per l'esportazione. Lo scambio di informazioni assume la forma di un documento armonizzato denominato «certificato di pre-esportazione» nel quale le autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, certificano la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie. Il certificato di pre-esportazione è richiesto dall'operatore professionale.
  
4.DAL 14 DICEMBRE OGNI OPERATORE PROFESSIONALE COSA DEVE FARE CON I VEGETALI GIÀ IN PRODUZIONE E PRESENTI NELLE AZIENDE?
A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP), laddove richiesto. Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). La richiesta di registrazione deve essere presentata al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale dell'operatore professionale utilizzando i modelli di cui al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
L'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante è emessa dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale e deve essere richiesta presentando la relativa modulistica sopra richiamata (vd. Si vedano al riguardo le note informative su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali pubblicate nel portale Mipaaf 
al link sopra indicato).
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del reg. (UE) 2017/2313.
    
5.È PREVISTO UN SISTEMA SANZIONATORIO RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. (UE) 2016/2031?
Per le fattispecie già previste dal decreto legislativo 214/2005 si applicano le sanzioni in esso contenute e il nuovo sistema sanzionatorio sarà perfezionato con la predisposizione della normativa nazionale, che darà applicazione al nuovo regime fitosanitario.
      
ORGANISMI NOCIVI
6.DOVE POSSO TROVARE LE LISTE DEGLI ORGANISMI NOCIVI?
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati redatti gli elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.
    
7.GLI ORGANISMI CHE NON SONO ELENCATI A LIVELLO EUROPEO POSSONO ESSERE SOGGETTI A ULTERIORE DISPOSIZIONI?
Il regolamento fitosanitario offre agli Stati membri la possibilità di istituire misure di controllo sul loro territorio per organismi nocivi non regolamentati a livello europeo o misure di controllo più rigorose che superano gli obblighi previsti per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP) e gli organismi non regolamentati. Tuttavia, queste misure nazionali, eventualmente emanate con Decreto, non devono costituire un ostacolo agli scambi né concorrenza arbitraria.
  
8.COME SONO CATEGORIZZATI GLI ORGANISMI NOCIVI?
Gli organismi nocivi delle piante sono suddivisi in quattro categorie principali al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:
1. Organismi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione.
2. Organismi da quarantena rilevanti per la UE: sono organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l'Unione europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all'interno della UE. Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali organismi. Sono definiti negli allegati II e III del regolamento di esecuzione 2019/2072.
3. Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione di indagini di sorveglianza, l'elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e laboratori). Sono definiti dal regolamento di esecuzione 2019/1072.
4. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: Si tratta di organismi nocivi ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea. Sono definiti nell'allegato IV del regolamento di esecuzione UE 2019/2072.
    
9.COSA SI INTENDE PER ORGANISMO NOCIVO DA QUARANTENA (QP)?
Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sua identità è stata accertata ;
b) non è presente nel territorio, oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa
c) è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti di detto territorio in cui è assente,
d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in cui è assente;
e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto.
Tra gli organismi nocivi da quarantena sono definiti gli organismi nocivi RILEVANTI per l'Unione, per i quali il territorio definito cui si fa riferimento nella parte introduttiva di questo paragrafo è il territorio dell'Unione. Per questi non è consentito l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell'Unione.
    
10.COSA SI INTENDE PER ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI?
Gli organismi nocivi prioritari sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, che soddisfano tutte le condizioni seguenti: la loro presenza nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti; il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione e figurano nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento 2019/1072.
    
11.COSA DEVE FARE L'OP SE SOSPETTA LA PRESENZA DI UN PATOGENO DA QUARANTENA?
Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che può soddisfarne le condizioni, su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sonotto il proprio controllo, ne dà immediata notifica al Servizio fitosanitario competente affinché possano essere adottate misure. Se opportuno, l'operatore professionale provvede ad adottare immediatamente misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo in questione.
Quando un operatore professionale riceve una conferma ufficiale relativa alla presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo, consulta il Servizio fitosanitario regionale competente, adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in questione e agisce secondo le disposizioni fornite dal SFR.
L'operatore professionale, inoltre, ritira senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il proprio controllo sui quali potrebbe essere presente l'organismo nocivo. Se le piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore professionale deve immediatamente:
a) informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell'organismo;
b) fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati;
c) richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti
    
12.COSA SI INTENDE PER ORGANISMO NOCIVO REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA (RNQP)?
Un ORGANISMO NOCIVO REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA RILEVANTE PER L'UNIONE è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
* la sua identità è stata accertata;
* è presente nel territorio dell'Unione;
* non è un Organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;
* è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto;
* la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile;
* sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante in questione.
Figurano nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072.
    
REGISTRO UFFICIALE OPERATORI PROFESSIONALI
13.COME SI REGISTRA UN OPERATORE PROFESSIONALE?
L'OP deve presentare una domanda di registrazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha la propria sede legale attraverso la modulistica di cui al link
h ttps://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
L'articolo 66, punto 2, del regolamento 2016/2031 elenca gli elementi che devono essere obbligatoriamente dichiarati in domanda.
Tra questi si evidenzia:
· Indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall' OP per svolgere le proprie attività;
· Tipi di merce, famiglie, generi, specie cui appartengono piante e prodotti vegetali
Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti, il Servizio Fitosanitario regionale registra l'Operatore Professionale senza indugio e assegna un numero di registrazione che sarà unico su tutto il territorio europeo. Il numero di registrazione ufficiale deve includere il codice di due lettere stabilito dalla norma ISOper lo stato italiano (IT). Il nuovo codice di registrazione RUOP avrò pertanto la seguente composizione:
IT- codice ISTA Regione ove ha sede legale l'OP- numero progressivo
Gli OP registrati sono tenuti a presentare annualmente, se del caso, un aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente.
Nella nota tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre 2019, n. 31448, sono descritte le modalità operative transitorie per l'applicazione dei nuovi Regolamenti in relazione all'iscrizione al RUOP e all'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante.
    
14.IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP) (ART. 65) IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) (ART. 20, D.LGS 214/2005). CHI DEVE ISCRIVERSI AL NUOVO REGISTRO?
Tutti gli operatori professionali appartenenti alle categorie di cui all'art. 65 del reg. 2016/2031, di seguito richiamate, dovranno registrarsi nel registro unico RUOP. Un operatore professionale potrà essere iscritto nel registro di un'autorità competente solo una volta.
a) gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante
b) gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
c) gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di esportazione, di esportazione o di pre-esportazione
d) gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi su imballaggi ISPM 15 o a rilasciare altri attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno;
e) gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d) , se richiesto da un atto di esecuzione
La registrazione non si applica agli operatori professionali che
a) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
b) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari;
c) la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
d) la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
    
15.IL CONCETTO DI UTILIZZATORE FINALE COME VIENE DEFINITO, SI APPLICA A CONDOMINI, ALBERGHI, ECC.?
Il regolamento (UE) 2016/2031, all'articolo 2 comma 12, definisce chiaramente l'utilizzatore finale come la "persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale".
Pertanto, l'aspetto discriminante è legato alla natura giuridica del soggetto i quanto persona fisica e all'utilizzo del materiale vegetale ad uso privato. Un privato cittadino che acquista per uso personale è un utilizzatore finale; un albergo in quanto organismo unitario caratterizzato da una pluralità di persone fisiche o da un complesso di beni (società con scopo produttivo Spa, S.r.l., sapa, srls) è una persona giuridica pertanto non può essere considerato un utilizzatore finale. Analogamente il condominio.
Un privato cittadino è un utilizzatore finale anche se acquista con fattura.
    
16.SONO UN OPERATORE PROFESSIONALE GIÀ REGISTRATO, DEVO REGISTRARMI? IL MIO NUMERO DI ISCRIZIONE CAMBIERÀ?
Gli operatori professionali che risultano già iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), transitano nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), ai sensi del punto 4 dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, senza la presentazione di una domanda di registrazione, se tutti gli elementi essenziali per il rilascio dell'iscrizione previsti dal medesimo articolo sono già a disposizione del Servizio fitosanitario regionale. Se del caso, l'operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali elementi entro il 14 marzo 2020, che include la presentazione dell'elenco, con la collocazione, dei siti e degli appezzamenti dove si svolgono le attività, nonché le attività che si intendono svolgere.
Il numero identificativo dell'operatore sarà unico in tutto il territorio europeo. Questo sarà aggiornato sulle base delle procedure descritte nella nota tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre 2019, n. 34148.
    
17.IN CHE MODO GLI OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI DEVONO DICHIARARE O AGGIORNARE LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E IL TIPO DI MERCI?
Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a presentare annualmente, se sono intervenute modifiche, un aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda di registrazione entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente.
L'aggiornamento deve essere presentato utilizzando i modelli scaricabili nel portale del Mipaaf e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
  
18.L'OP CHE AD OGGI È ISCRITTO AL RUP COSA DEVE FARE IN VISTA DELLA PIENA OPERATIVITÀ DEL NUOVO REG. (UE) 2016/2031 DAL 14 DICEMBRE 2019? DEVE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RUOP?
Dal 14 dicembre 2019 i Servizi fitosanitari competenti per territorio ove è presente la sede legale registreranno d'ufficio nel nuovo RUOP:
* Gli operatori professionali già iscritti al RUP autorizzati ad emettere il passaporto;
* Gli OP già autorizzati in base all'art. 19 ad applicare il marchio ISPM 15 sugli imballaggi in legno.
A tutti questi OP verrà assegnato un codice di registrazione univoco a livello nazionale, che sarà così composto: IT-codice Istat regione-numero attualmente assegnato
    
19.L'OP CHE AD OGGI NON È ISCRITTO AL RUP DEVE OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI AL RUOP? E, NEL CASO, COSA DEVE FARE PER ISCRIVERSI?
L'Operatore professionale dovrà obbligatoriamente iscriversi al RUOP se rientra in una delle categorie previste dall'art. 65 del regolamento UE 2016/2031, presentando una domanda all'SFR competente per territorio ove ha sede legale attraverso modelli scaricabili nel portale del Mipaaf e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
    
20.DOVE TROVO IL MODULO PER LA REGISTRAZIONE AL RUOP?
I modelli sono consultabili e disponibili nel portale Mipaaf al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali.
  
21.NEL CASO L'OP SI LIMITI AD IMPORTARE SEMENTI DI SPECIE ORTIVE DEVE ISCRIVERSI AL RUOP? NEL CASO, QUALI REQUISITI DEVE AVERE?
Si. Deve obbligatoriamente iscriversi al Ruop in quanto soggetto che importa. Non vi sono requisiti richiesti se non la necessità di presentare una domanda di registrazione al RUOP conforme a quanto previsto dall'art. 66 del regolamento 2016/2031.
    
22.IN ITALIA I LABORATORI DI ANALISI (PUBBLICI E PRIVATI), GLI AGRICOLTORI MOLTIPLICATORI, GLI STOCCATORI ED I DISTRIBUTORI SARANNO CONSIDERATI SOGGETTI ALL'ISCRIZIONE AL RUOP?
L'iscrizione al RUOP non è legata a categorie professionali ma alle attività che si intendono svolgere indicate all'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031.
    
23.QUALI SONO I LIMITI CHE DESCRIVONO I PICCOLI QUANTITATIVI DI SEMENTI CHE ALL'ART. 65, PUNTO 3.B, DEL REG. 2016/2031 PREVEDONO L'ESCLUSIONE DELL'ISCRIZIONE NEL RUOP DEGLI OP CHE FORNISCONO ESCLUSIVAMENTE E DIRETTAMENTE AGLI UTILIZZATORI FINALI?
La Commissione europea deve ancora integrare il regolamento di base 2016/2031 stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
    
24.FIORISTI E GARDEN CENTER CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE AD UTILIZZATORI FINALI, NON FANNO VENDITA ONLINE E NON VENDONO PIANTE ZP, SI DEVONO ISCRIVERE AL RUOP?
No, se vendono esclusivamente al dettaglio ad utilizzatori finali.
    
25.LE SCUOLE AGRARIE (ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI O REGIONALI), CHE ACQUISTANO LE PIANTE A SCOPO FORMATIVO PER FARLE COLTIVARE O COMUNQUE MANIPOLARE DA PARTE DEGLI STUDENTI, DEVONO ESSERE ISCRITTI AL RUOP?
Al Ruop devono iscriversi solo gli operatori professionali che rientrano in una delle categorie specificate all'art. 65 del regolamento 2016/2031.



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI    
26.QUALI REQUISITI DOVRÀ AVERE LA PERSONA CHE ESEGUIRÀ I CONTROLLI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA?
L' operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante deve assicurare che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa o effettua gli esami su piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai fini del rilascio del passaporto (art. 87 del reg. 2016/2031), affinché possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami scrupolosi richiesti.
  
27.L'OP È TENUTO A GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI PER ALMENO 3 ANNI. CI SONO FORMAT O MODALITÀ PARTICOLARI?
Un operatore professionale, al quale sono forniti piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni particolari in relazione a organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, ad altre prescrizioni particolari , anche in relazione a Zone protette, deve registrare i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita, gli operatori professionali che l'hanno fornita. Analogamente, un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti deve registrare i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita gli operatori professionali ai quali è stata fornita.
Qualora un operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante o nei casi in cui il Servizio fitosanitario regionale competente rilasci un passaporto delle piante per conto di un operatore registrato, tale operatore deve assicurare la tracciabilità mediante la registrazione dei seguenti dati: a) operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione; b) operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita; c) informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante. I dati devono essere conservati per almeno tre anni.
Gli operatori professionali sopra indicati devono inoltre istituire sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i loro centri aziendali/siti produzione.
    
PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO    
28.COSA SI INTENDE PER PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Gli operatori autorizzati al rilascio del Passaporto delle piante possono elaborare un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi connessi agli organismi nocivi e ai punti critici delle loro attività professionali
I piani di gestione dei rischi devono essere approvati dal Servizio fitosanitario competente.
I piani di gestione dei rischi comprendono, eventualmente sotto forma di manuali di procedura operativa standard (POS), almeno i seguenti elementi:
- Le informazioni richieste in sede di domanda di Registrazione al Ruop all' operatore professionale (art.66 punto 2 del reg. 2016/2031);
- Le informazioni in merito ai sistemi di tracciabilità attuati;
- La descrizione dei processi di produzione, una analisi dei punti critici e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici;
- le procedure messe in atto nel caso di presenza sospetta o confermata di organismi da quarantena;
- la registrazione degli interventi realizzati;
- i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto;
- la formazione impartita al personale.
Gli operatori professionali che per almeno due anni consecutivi attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi forniscono maggiori garanzie in relazione al livello di protezione fitosanitaria nei loro siti di produzione. Pertanto, il Servizio fitosanitario competente può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali su tali operatori ad almeno una volta ogni due anni, qualora il rischio lo consenta e se tale Piano di gestione è stato approvato dal Servizio fitosanitario medesimo.
    
29.CI SONO FORMAT DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Il Servizio Fitosanitario nazionale ha in programma l'elaborazione di linee guida di indirizzo per la stesura dei Piani di gestione del rischio. Si prevede la conclusione di tali lavori nel corso del 2020.
    
30.E' OBBLIGATORIO REDIGERE UN PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO?
No. L'elaborazione di un Piano di gestione dei rischi è una scelta facoltativa dell'operatore autorizzato all'emissione del passaporto delle piante.
    
PASSAPORTO DELLE PIANTE  
31.CHE COS'È UN PASSAPORTO DELLE PIANTE EUROPEO (PP)?
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie previste dal regolamento 2016/2031 e il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 83 del reg. UE 2016/2031 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313.
  
32.CON IL NUOVO REGOLAMENTO fitosanitario, QUALI SONO LE NUOVE NORME RIGUARDANTI IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP)o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP).
Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) eavere avuto l'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante da parte del Servizio fitosanitario competente per centro aziendale (vd. Nota informativa su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali).
I passaporti delle piante emessi dagli operatori professionali autorizzati dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell'Allegato al regolamento (UE) 2017/2313, in particolare:
  - Per le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al suddetto regolamento.
  - Per i materiali pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai sensi delle normative di settore, si utilizzano i modelli di cui alle parti C e D dell'allegato al Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.
  - Per i materiali di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313.
Nello specifico in relazione ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e della vite si rimanda alle note tecniche pubblicate al link (Sezione "Le nuove disposizioni in materia di passaporto delle piante europeo")
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
    
33.SONO PREVISTE NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PASSAPORTO DELLE PIANTE E RELATIVI CONTROLLI?
Sì, sono previste norme transitorie specifiche.I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del reg. (UE) 2017/2313 .
Le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati nella UE o prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo transitorio fino al 14 dicembre 2020. I passaporti delle piante per questi materiali devono attestare unicamente la loro conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena per le zone protette e alle misure di emergenza.
Pertanto, nel periodo transitorio, nonsi applicano i controlli agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP) cosi come previsti dalle nuove norme fitosanitarie.
I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate alla precedente domanda (materiale non certificato o materiale certificato).
Tutti i passaporti delle piante devono essere rilasciati in un formato comune, che faciliterà la loro visibilità e li renderà più facilmente riconoscibili in tutta l'Unione europea. I modelli di riferimento sono individuati dal regolamento 2017/2313.
Il passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita) come etichetta separata. Il passaporto semplificato che consentiva l'integrazione delle informazioni sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna etc.) non è più ammesso.
  
34.A QUALI PIANTE SI APPLICA IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione sono elencati nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/2072.
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «PZ», per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette, sono invece elencati all'allegato XIV del regolamento (UE) 2019/2072.
    
35.DA QUANDO IL NUOVO FORMATO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE SARÀ OBBLIGATORIO?
I passaporti delle piante rilasciati a partire dal 14 dicembre 2019 devono essere conformi ai modelli di cui al regolamento 2017/2313. I passaporti rilasciati prima del 14 dicembre 2019, quindi conformi alla direttiva 92/105/CEE, e che sono presenti per le merci ancora sul mercato o ancora in circolazione dopo tale data, restano validi fino al 14 dicembre 2023. Oltre tale data, saranno validi solo i passaporti che soddisfano i requisiti del nuovo regolamento 2017/2313 / UE
  
36.CHI RILASCIA I PASSAPORTI DELLE PIANTE E A QUALI CONDIZIONI?
I passaporti delle piante saranno rilasciati da operatori professionali, a condizione che siano autorizzati a tal fine dal Servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale.
    
37.QUALI CONTROLLI DEVONO ESEGUIRE GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?
Gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono in particolare:
- sottoporre le piante, i prodotti vegetali e gli altri articoli coperti dal passaporto delle piante, nonché il loro materiale di imballaggio, a revisioni approfondite per garantire che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio dei passaporti delle piante. Questi esami vengono effettuati nei momenti opportuni, tenendo conto dei rischi connessi e comportano almeno un esame visivo;
- monitorare in particolare i punti della produzione delle piante e i processi di movimento che sono fondamentali per la conformità ai requisiti fitosanitari;
- informare immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente in caso di presenza sospetta o accertata di un Organismo nocivo da quarantena
    
38.PUÒ RITENERSI AMMISSIBILE L'UTILIZZO DI UN ELENCO DI PASSAPORTI CHE ACCOMPAGNI LA MERCE ANZICHÉ DOVER APPORRTE PER OGNI UNITÀ DI VENDITA COMMERCIALE IL SINGOLO PASSAPORTO ALLA PIANTA?
No, ciò non è consentito. Il passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita intesa come: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;
L'apposizione del passaporto sull'unita di vendita deve avvenire prima del suo spostamento nel territorio dell'Unione o prima di un suo spostamento o introduzione in una zona protetta, in conformità all'art.83 del reg. 2016/2031 e del reg. (UE) 2017/2313 e in modo tale che sia facilmente visibile e chiaramente distinguibile e leggibile.
  
39.AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/2031 (ART.79, 1 A), I PASSAPORTI SONO OBBLIGATORI PER TUTTE LE PIANTE DA IMPIANTO; COSA VUOL DIRE TUTTE PIANTE DA IMPIANTO?
Così come definito dall'art. 2 del regolamento (Ue) 2016/2031, per "piante da impianto" si intendono piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate; dove per impianto sono intese tutte le operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, che ne assicurano la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione. Es. (Elenco non esaustivo) piante radicate in vasi o non; talee radicate (e non); portainnesti; nesti, talee; marze; tuberi, bulbi, rizomi, colture di tessuti vegetali ecc.
    
40.GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO DEFINIRE LE LORO "UNITÀ DI VENDITA" E "LOTTO"?
Ogni operatore professionale individua nel modo più appropriato l'unità di vendita e la composizione del lotto che meglio si adatta alla sua produzione e tecniche o esigenze di commercializzazione.
  
41.COME DEVE ESSERE DESCRITTA LA DENOMINAZIONE BOTANICA O TAXON?
I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al regolamento Ue 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C, è D). In particolare, nei modelli di cui all'allegato parte A e B, in corrispondenza della lettera A, è richiesta l'indicazione della denominazione botanica della specie o del taxon in questione oppure il nome dell'oggetto o eventualmente il nome della varietà. Il taxon non va interpretato in modo estensivo ma è necessario scendere sempre al livello più basso (specie o genere) quando possibile.
    
42.SE IL COMMERCIANTE A STA COMPRANDO PIANTE DA UN FORNITORE B PER UN CLIENTE C E QUESTE PIANTE SONO TRASPORTATE DIRETTAMENTE DA B A C, QUESTE PIANTE POSSONO AVERE UN PASSAPORTO DELLE PIANTE CON SOPRA L'IDENTIFICAZIONE DEL COMMERCIANTE A? OVVIAMENTE CON LA CONDIZIONE CHE A, B E C POSSANO GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ.
È possibile perché il Regolamento riguarda la movimentazione delle piante nell'Unione Europea, non solo il commercio. Il Passaporto delle Piante iniziale (apposto da B) può rimanere sulle piante. Il commerciante A può usare anche il suo Passaporto delle Piante. Spetta a lui decidere, anche se la tracciabilità deve ovviamente essere registrata da tutti gli operatori in ogni passaggio.
    
43.CHI VENDE AI CONSUMATORI FINALI DEVE CONSERVARE PER 3 ANNI I PASSAPORTI DELLE PIANTE ARRIVATE GIÀ PRONTE PER LA VENDITA?
La sola conservazione è sufficiente per i rivenditori che vendono direttamente al consumatore finale.
  
44.I COMMERCIANTI INTERMEDIARI CHE COMPRANO E VENDONO PIANTE ALL'INGROSSO GIÀ PRONTE PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, COME DEVONO COMPORTARSI CON I PASSAPORTI? USANO IL PASSAPORTO FORNITO DAL PRODUTTORE, DEVONO RESTITUIRE IL PASSAPORTO, REGISTRANO I LORO PASSAPORTI O DEVONO RIFARLI TUTTI E QUINDI ANCHE LA TRACCIABILITÀ? CHI RICEVE I BENI REGISTRATI SU UN PASSAPORTO SENZA TRACCIABILITÀ?
I PASSAPORTI ORIGINALI EMESSI DAL COLTIVATORE, CHE ACCOMPAGNANO LE PIANTE PRONTE PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, POSSONO ACCOMPAGNARE LE PIANTE IN TUTTI I PASSAGGI COMMERCIALI.
Un commerciante può anche cambiare il passaporto delle piante ed emettere nuovi passaporti delle piante. In ogni caso, la tracciabilità deve essere garantita, tutti i passaggi documentati e registrati.
    
45.I "GIARDINIERI NON PROFESSIONISTI" SONO ESCLUSI DALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Sì, sono esclusi. In qualità di utenti finali possono ricevere piante accompagnate dal passaporto delle piante (ad es. apposto alla pianta etichettata singolarmente), ma il fornitore non ha l'obbligo di emettere un Passaporto delle Piante per loro.
Ci sono 2 eccezioni:
- qualora l'utente finale si trovi in una zona protetta ZP (si vedano gli specifici allegati di cui al regolamento (UE) 2019/2072) avrà bisogno del Passaporto delle Piante ZP;
- le piante ricevute tramite vendite a distanza (ad es. internet) dovranno essere accompagnate da un Passaporto delle Piante (PP o ZP).
      
46.I PASSAPORTI DELLE PIANTE SONO NUMERATI?
I passaporti delle piante non sono numerati.
Devono contenere unicamente gli elementi previsti dal Reg. 2016/2031 e dal reg. 2017/2313. Nei modelli di riferimento di cui al regolamento UE 2017/2313, allegato Parte A e parte B, è presente il codice di tracciabilità le cui modalità di composizione sono a discrezione dell'operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante. Tale codice può essere integrato da un riferimento a un codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita.
      
47.CI SARÀ UN REGISTRO DEL PASSAPORTO? SE SÌ, SENZA NUMERO PROGRESSIVO, COME ELENCHIAMO I PASSAPORTI?
Non ci sarà più il registro dei passaporti. Dovrà essere garantita la tracciabilità. Il codice di tracciabilità dovrà essere utilizzato per l'identificazione della singola unità di vendita.
    
48.IL PASSAPORTO DELLE PIANTE PUÒ ESSERE STAMPATO ANCHE DIRETTAMENTE SUL VASO?
Sì, in quanto il passaporto delle piante delle essere apposto sulla più piccola unità di vendita e su un supporto adatto alla stampa. Nei casi in cui tale unità di merce sia il singolo vaso può essere apposto su questo in modo tale che sia facilmente visibile e riconoscibile e sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.
    
49.COME DEVONO REGISTRARE E ARCHIVIARE I PASSAPORTI DELLE PIANTE OPERATORI PROFESSIONALI CHE FUNGONO DA INTERMEDIARI E CHE HANNO VENDUTO LO STOCK AL VIVAIO CON I PASSAPORTI SOTTO FORMA DI ADESIVI SUI VASI?
Gli operatori professionali sono chiamati a garantire la registrazione di tutte le informazioni e dei dati per almeno tre anni in modo tale che ciò assicuri una tracciabilità efficace e assicuri, nel caso insorga una problematica fitosanitaria, tutte le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante e consenta al Servizio fitosanitario competente di risalire all'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita e all'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita. Le modalità sono a discrezione dell'operatore professionale.
    
50.ANCHE AGLI ACQUIRENTI SARÀ RICHIESTO DI CONSERVARE I DATI DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?
È un obbligo degli Operatori professionali e degli Operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto delle piante assicurare la registrazione di tutti i dati pertinenti il passaporto delle piante. Non è invece un obbligo per l'utilizzatore finale definito come la "persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. Esempio: singoli individui e privati cittadini.
      
51.COSA SUCCEDE SE IL CLIENTE PERDE IL PASSAPORTO APPLICATO SULLE PIANTE (PERCHÉ CADE, SI STRAPPA, ECC.)? GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO APPLICARE IL PASSAPORTO ANCHE SUI DOCUMENTI O INVIARLO TRAMITE POSTA O FOTO?
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale che deve essere saldamente apposta sull'unita di vendita in modo che non sia alterabile e che in modo che sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto. Il passaporto semplificato, integrato al documento di accompagnamento commerciale (fattura o documento di trasporto) non è pertanto più ammesso.
    
52.COME PUÒ ESSERE EMESSO UN PASSAPORTO DELLE PIANTE ELETTRONICO? SI PUÒ USARE UN SOFTWARE PROPRIO O CE NE SARÀ UNO DI TIPO UFFICIALE?
La Commissione, mediante atti di esecuzione, potrà stabilire le modalità tecniche per il rilascio di passaporti delle piante elettronici, nonché modalità appropriate ed efficaci per il rilascio di tali passaporti. Tali atti di esecuzione non sono stati ancora adottati, pertanto il passaporto delle piante elettronico non è utilizzabile.
    
53.QUAL È IL FORMATO DEL NUOVO PP?
Il formato del nuovo passaporto è definito dal Regolamento (UE) 2016/2031 Allegato VII e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 . Sono previste 4 categorie:
* per spostamenti all'interno dell'UE
* per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette
* per spostamenti all'interno dell'UE combinati con un'etichetta di certificazione ufficiale
* per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette combinati con un'etichetta di certificazione ufficiale.
    
54.CHI AUTORIZZA L'OP AD EMETTERE PASSAPORTO?
Il Servizio Fitosanitario regionale competente per centro aziendale autorizza l'Operatore Professionale a rilasciare i PP. Il Servizio Fitosanitario dispone che l'OP anteponga al codice di tracciabilità la sigla della provincia ove è ubicato il centro aziendale seguita dal numero progressivo del centro aziendale stesso.
    
55.QUALI SONO I REQUISITI CHE UN OP DEVE RISPETTARE PER POTER EMETTERE PP?
L'OP deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che gli consentano di eseguire i controlli delle proprie produzioni. Deve inoltre disporre di sistemi e procedure che gli consentano di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità stabiliti dal Reg. 2016/2031 ed in particolare deve identificare e controllare i punti critici del suo processo di produzione.
L'OP deve conservare i risultati di questi controlli per almeno 3 anni
    
56.IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SEMENTI DI CUI ALL'ART. 5 1096/71 PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNO STRUMENTO SUFFICIENTE PER GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEL LOTTO AI FINI DEL REG. 2016/2031?
Si, per le sementi certificate, per le quali e' previsto un PP integrato con l'etichetta ufficiale di certificazione. Per le altre sementi il registro di carico e scarico può essere utilizzato ai fini del codice di tracciabilità.
    
57.COME FARÀ L'OP A SAPERE QUALI ORGANISMI NOCIVI (QP E RNQP) DEVE CONTROLLARE? CI SARANNO DELLE LISTE DI ORGANISMI DA CONTROLLARE PER SPECIE?
Gli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure volte a prevenire la loro presenza nei rispettivi territori dell'Unione o sulle piante da impianto, sono stati stabiliti con il regolamento (UE) 2019/2072.
  
58.I MATERIALI PRODOTTI PRIMA DEL 14 DICEMBRE PROVVISTI DI PASSAPORTO POTRANNO CIRCOLARE?
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della direttiva 92/105/CEE rimarranno validi fino al 14 dicembre 2023.
  
59.RIGA A DEL PASSAPORTO: IL NOME DELLA PIANTA VA MESSO COME GENERE E SPECIE, OPPURE SI PUÒ METTERE SOLO IL GENERE? PARE CHE PER VASSOI MISTI DI PIANTE GRASSE/SUCCULENTE SIA STATO CONCESSO L'UTILIZZO DEL NOME DELLA FAMIGLIA, DIVENTA PERTANTO NECESSARIO AVERE UN QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI NOMI BOTANICI DELLE SPECIE COINVOLTE.
I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al regolamento Ue 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C, è D). In particolare, nei modelli di cui all'allegato parte A e B, in corrispondenza della lettera A, è richiesta l'indicazione delle denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà. Pertanto, quando più specie sono inserite nello stesso contenitore la lettera A e seguita dai nomi botanici di tutte le specie interessate o del taxon di riferimento.
Recenti interpretazioni del concetto di taxon (es. Ordine) da parte di alcuni Stati membri sono state sottoposte all'attenzione della Commissione che le ha definite troppo estensive, evidenziando la necessità di indicare il livello più basso (specie, genere, famiglia). La Commissione sta predisponendo una modifica legislativa al riguardo.
  
60.ASSODATO CHE L'ETICHETTA DEL PASSAPORTO DEVE ACCOMPAGNARE L'UNITÀ DI VENDITA E CHE IL PASSAPORTO SEMPLIFICATO (DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E/O CONTABILI CHE SOSTITUISCONO IL PASSAPORTO) NON PUÒ PIÙ ESSERE UTILIZZATO, È POSSIBILE RIPORTARE ALCUNI DATI DEL PASSAPORTO SUI DOCUMENTI CONTABILI/ACCOMPAGNATORI?
Fermo restando che il passaporto delle piante è una etichetta ufficiale apposta sulla singola unità di vendita, chiaramente visibile e distinguibile da ogni altra informazione o etichetta posta sullo stesso supporto e fermo restando che il passaporto semplificato (integrato al documento di accompagnamento commerciale quale fattura o documento di trasporto) non è più ammesso, l'operatore può ri portare dati o riferimenti al passaporto delle piante sui documenti commerciali, purché tali documenti non creino in alcun modo confusione o si sostituiscano al passaporto delle piante e purché siano rispettate leprescrizioni soprarichiamate.Si sottolinea che nel passaporto delle piante, il codice di tracciabilità (dopo la parte relativa al centro aziendale) è scelto liberamente dall'operatore e può fare riferimento a qualunque documentazione o sistema di registrazione della ditta.
  
61.L'OP A CHE VENDE PIANTE PRONTE PER LA VENDITA AD UN OP B, IL QUALE LE RIVENDE AD UN OP C CHE LE VENDE AD UN UTILIZZATORE FINALE: L'OP A DEVE EMETTERE PASSAPORTO? DEVE RIPORTARE LA TRACCIABILITÀ?
Ogni passaggio commerciale deve essere effettuato accompagnato dal passaporto delle piante, ad eccezione della vendita diretta ad un utilizzatore finale.
In relazione all'uso del codice di tracciabilità la commissione europea sta predisponendo un regolamento applicativo.
  
62.UN OP REALIZZA COMPOSIZIONI DA DESTINARE AD UN GARDEN PER LA MESSA IN VENDITA AD UTILIZZATORI FINALI; POSSIBILE CASISTICA PER PASSAPORTI, IN RELAZIONE ALLE PIANTE COMPONENTI:A. PIANTE DELLA STESSA SPECIE MA DI PARTITE DIVERSE; B. PIANTE PROVENIENTI IN PARTE DA AUTOPRODUZIONE ED IN PARTE ACQUISTATE DA FORNITORI; COME CI SI COMPORTA NELLA COMPILAZIONE DEL PASSAPORTO?
Ogni operatore professionale deve garantire la tracciabilità dei materiali acquistati o autoprodotti e dei materiali forniti, in modo da poter risalire all'eventuale operatore fornitore e all'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita.
  
63.GIARDINIERI PROFESSIONISTI. CONSIDERATO CHE L'ACQUISTO DI PIANTE AVVENGA PRESSO UN OP, SI POSSONO PRESENTARE DIVERSI CASI IN RELAZIONE AI DESTINATARI PRESSO I QUALI LE PIANTE VENGONO MESSE A DIMORA, AD ESEMPIO PRESSO UTILIZZATORE FINALE (PRIVATO): DEVONO EMETTERE PASSAPORTO?
I giardinieri professionisti non devono emettere passaporti delle piante (e quindi non e obbligatoria la loro registrazione nel Ruop) in quanto la loro attività è legata alla prestazione di un servizio, quale la realizzazione di parchi, giardini ecc. che include la messa a dimora di piante ma non la loro vendita.
Il rilascio di eventuali fatture è per la prestazione professionale resa e non può essere per la fornitura di piante in quanto tale attività non può includere la vendita/fornitura di piante.
Qualora questa avvenga il giardiniere si configura come commerciante/garden con tutti gli adempimenti correlati (iscrizione al Ruop e rilascio del passaporto delle piante).
Si precisa che l'utilizzatore finale, a norma dell'art.2 del regolamento 2016/2031, si configura come persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. Pertanto, sono esclusi condomini, hotel, comuni, altre amministrazioni ecc..
  
64.SE LE PIANTE ACQUISTATE DA SCUOLE AGRARIE VENGONO POI VENDUTE, DEVE ESSERE EMESSO PASSAPORTO? VA COMUNQUE TENUTA LA TRACCIABILITÀ?
Gli operatori professionali che effettuano la vendita rilasciano sempre il passaporto se:
- se la vendita riguarda piante, prodotti delle piante o altri oggetti per i quali è richiesto l'uso di un passaporto delle piante PP o ZP;
- se la vendita è destinata ad utilizzatori finali tramite contratti a distanza;
- se la vendita, anche diretta, è destinata a utilizzatori finali in zone protette.
In tali casi devono essere iscritti al Ruop ed essere autorizzati al rilascio dei passaporti delle piante da parte del servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale
  
65.I SUBSTRATI (TERRICCI COMMERCIALI, TORBE, MISTI DI TORBE E DRENANTI, DI TORBE E COMPOST, DI COCCO E TORBE, ECC.) DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA PASSAPORTO?
No non necessitano di passaporto delle piante ai sensi nell'allegato XIII del reg.2019/2072
  
66.QUANDO SI PARTECIPA A FIERE ALL'ESTERO CON PIANTE E ALTRI PRODOTTI VEGETALI CHE POI VENGONO RIPORTATI IN ITALIA, COME DEVONO ESSERE GESTITI I PASSAPORTI?
Nell'ambito dell'Unione europea la circolazione richiede l'uso del passaporto per le piante e i prodotti vegetali per i quali è previsto. Se il materiale non muta lo stato fitosanitario può essere commercializzato con il passaporto delle piante originario.
  
67.REGOLAMENTO (UE) 2019/2072, ART. 17, C. 1: A QUALI PIANTE DA IMPIANTO VIENE APPLICATO IL PERIODO TRANSITORIO (FINO AL 14 DICEMBRE 2020) CHE VIENE CITATO? È PREVISTA L'EMISSIONE DI PASSAPORTI?
Il periodo transitorio è applicato a tutte le sementi e le altre piante da impianto che introdotte o spostate nel territorio dell'Unione o prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CÈ.
I passaporti delle piante che accompagnano le sementi e le altre piante da impianto che beneficiano del periodo di transizione certificano, fino al 14 dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.
Quindi i passaporti delle piante devono essere emessi ma non contemplano i controlli per gli ORNQ fino al 14 dicembre 2020.
  
68.CODICE DI TRACCIABILITÀ SUL PASSAPORTO: PUÒ CONTENERE IL NUMERO DELLA BOLLA DI CONSEGNA O DELLA FATTURA?
Il codice di tracciabilità (dopo la parte relativa al centro aziendale) è scelto liberamente dall'operatore professionale autorizzato e può fare riferimento a qualunque documentazione o sistema di registrazione della ditta.
    
IMPORT/EXPORT
69.QUALI SONO I REQUISITI PER CHIEDERE IL CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE O RI-ESPORTAZIONE?
Le condizioni per il rilascio di un certificato per l'export sono che:
a) l'OP sia iscritto al RUOP;
b) l'OP abbia sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinato all'esportazione;
c) la pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetti le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese importatore.
Inoltre, è possibile il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b - c.
    
70.CHE COS'È IL CERTIFICATO DI PRE-ESPORTAZIONE E QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERLO?
Il certificato di pre-esportazione (già documento intracomunitario di comunicazione fitosanitaria) è un documento in cui il paese di origine certifica ad un altro stato membro uno o più dei seguenti elementi:
· l'assenza o la presenza al di sotto di una specifica soglia di determinati organismi nocivi nei vegetali in questione;
· l'origine dei vegetali in un settore, sito, luogo, zona di produzione specifici;
· status dell'organismo nocivo nel settore, sito, luogo, zona di produzione;
· risultati delle ispezioni dei campionamenti e delle analisi effettuati sui vegetali;
· procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione dei vegetali;
Il certificato di pre-esportazione è rilasciato a richiesta dell'OP dalle autorità competenti dello stato membro in cui i vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati mentre tali vegetali si trovano nei siti dell'OP in questione.
Il certificato di pre-esportazione accompagna i vegetali durante lo spostamento nel territorio dell'unione.
    
TRACCIABILITA'
71.QUALE TRACCIABILITÀ DEVE RISPETTARE L' OPERATORE PROFESSIONALE?
Gli operatori professionali dovranno garantire la tracciabilità delle piante e dei prodotti vegetali regolamentati che ricevono e cedono ad altri operatori professionali
    
72.Quali informazioni (grado di dettaglio) devono essere racchiuse in un codice di tracciabilità per un produttore? È una decisione del proprietario quale tipo di informazioni deve registrare dentro tale codice? Per esempio, in un ciclo di produzione di oltre 3 anni, devono rintracciare il materiale originariamente piantato?
Il livello del dettaglio delle informazioni deve essere determinato da ogni vivaio, secondo la propria analisi dei rischi (specie di piante, rischio di organismi nocivi, ecc.). Il registro dei dati deve essere conservato per 3 anni; se le piante sono più vecchie, è richiesta solo la tracciabilità degli ultimi 3 anni.
      
CONTROLLI UFFICIALI
73.QUALI CONTROLLI UFFICIALI SARANNO EFFETTUATE A CARICO OPERATORI PROFESSIONALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI?
Gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono essere ispezionati almeno una volta all'anno dall'autorità competente. Il controllo coprirà il rispetto delle condizioni da soddisfare per essere autorizzato a rilasciare passaporti delle piante. Il controllo può anche includere ispezioni e campionamenti fitosanitari.
Gli operatori autorizzati possono stabilire piani di gestione del rischio fitosanitario (PGRP) che devono essere approvati dall'autorità competente. La frequenza delle ispezioni può essere ridotta per gli operatori autorizzati che applicano un piano di gestione del rischio fitosanitari (PGRP) approvato.
  
74.QUALE SARÀ LA FREQUENZA DI CONTROLLI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI CORRELATI ALL'APPOSIZIONE ISPM15, QUALI GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE MARCANO IL MARCHIO O GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE USANO IL LEGNO MARCATO?
Tutti gli operatori registrati ISPM 15 saranno ispezionati almeno una volta all'anno per verificare che stiano producendo, contrassegnando o riparando materiali da imballaggio in legno in conformità con i requisiti della norma.
    
APPOSIZIONE MARCHIO IMBALLAGGI LEGNO
75.QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEI NUOVI REGOLAMENTI SULLE ATTIVITÀ ISPM15?
Le nuove normative stabiliscono i requisiti per la lavorazione, la marcatura e la riparazione dei materiali di imballaggio in legno in conformità all'ISPM 15. Stabiliscono inoltre norme relative all'autorizzazione e al controllo degli operatori professionali che appongono questo marchio nel territorio dell'Unione europea. Il materiale da imballaggio in legno con il marchio ISPM 15 può essere riparato solo da operatori autorizzati, a meno che il marchio non venga cancellato.
  
76.CON IL NUOVO REGOLAMENTO, DOVREI REGISTRARMI SE SONO UN RIPARATORE O UN UTENTE LEGNO MARCATO ISPM 15?
Se sono un riparatore di imballaggi contrassegnati ISPM 15 o se sono un produttore di imballaggi destinati all'esportazione e desidero apporre il marchio ISPM 15, devo registrarmi. Non devo registrarmi se riparo imballaggi in legno senza il marchio ISPM 15 o imballaggi in legno dai quali il marchio ISPM 15 viene cancellato.
    
TARIFFA FITOSANITARIA
77.VERRÀ MANTENUTA LA TARIFFA FITOSANITARIA ANNUALE? CHI LA DOVRÀ PAGARE E A QUALE SERVIZIO FITOSANITARIO? CHI È STATO ISCRITTO D'UFFICIO AL RUOP DOVRÀ CONTINUARE A PAGARLA?
Per quantoconcerne la tariffa fitosanitaria si sottolinea che, a partire dall'entrata invigore del regolamento (UE) 2016/2031ed in relazione a tutti gli operatoriprofessionali che transitano nel RUOP o vi sono registrati ex novo,si disapplicano le tariffe una tantum normate dall'articolo55 deldecreto legislativo 214/05, Allegato XX, Parte B:
· Rilasciodell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19; 
· Produttoridi patate da consumo o di frutti di agrumi;
· Rilasciodell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26.
Altresì,mantengono validità tutte le restanti tariffe fitosanitarie relative aicontrolli fitosanitari alla produzione e alla circolazione.
Mantengono,inoltre, validità tutte le tariffe fitosanitarie dovute per l'effettuazione deicontrolli fitosanitari all'importazione e all'esportazione di cui all'articolo55 del decreto legislativo 214/05-Allegato XX-Parte A.
Si evidenziache l'autorizzazione all'uso del passaporto è relativa al centro aziendale/sitidi produzione in cui si effettuano i controlli ufficiali da parte del Serviziofitosanitario regionale competente per territorio. Pertanto, la tariffa annualedestinata a coprire i costi di effettuazione dei controlli ufficiali relativiall'uso passaporto delle piante (PP e ZP), deve essere versata dall'OP inrelazione ad ogni centro aziendale autorizzato nel quale sono svolti i relativicontrolli ufficiali.
Se i Centriaziendali di uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni differenti,l'OP dovrà versare la tariffa ad ogni Servizio fitosanitario regionalecompetente.
Fattesalve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del decreto legislativo 19agosto 2005, n. 214 e nelle more della definizione della nuova normativafitosanitaria nazionale, le tariffe annue per l'anno 2020 sono versate entroil 14 marzo 2020, data limite per l'aggiornamento dei dati di registrazioneal RUOP propedeutici ai controlli fitosanitari, a carico dell'OP.
  
78.A COSA SI RIFERISCE LA TARIFFA ANNUALE DOVUTA PER L'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Nelle more della definizione della normativa nazionale di applicazione dei nuovi regolamenti europei, si evidenzia che la tariffa annuale relativa all'uso del passaporto delle piante è destinata a coprire i costi di effettuazione dei controlli ufficiali relativi ai passaporto delle piante.
L'autorizzazione all'uso del passaporto è relativa al centro aziendale/siti di produzione in cui si effettuano i controlli ufficiali da parte del SFR competente per territorio.
La tariffa pertanto deve essere versata dall'Operatore professionale in relazione ad ogni singolo centro aziendale, nel quale saranno svolti i controlli ufficiali. Pertanto l'operatore professionale che possiede più centri aziendali, anche in una medesima Regionale, dovrà versare la tariffa suddetta per ogni singolo centro aziendale, a copertura dei controlli che saranno effettuati nello stesso .
  
79.SE I CENTRI AZIENDALI SONO IN DIFFERENTI REGIONI LA TARIFFA DEVE ESSERE VERSATA AL SFR DI OGNI REGIONE?
Si, la tariffa deve essere versata per ogni Centro Aziendale autorizzato all'emissione del passaporto delle piante. Se differenti Centri aziendali di uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni differenti, l'operatore professionale versa la tariffa ad ogni Servizio fitosanitario Regionale competente.

 

 

Documenti

20/01/2020

Previsioni del monitoraggio degli organismi nocivi dei vegetali e prodotti vegetali anno 2020

20/01/2020

Il Servizio Fitosanitario Nazionale propone la moneta per l'Anno Internazionale della Salute delle Piante 2020

16/12/2019

Pubblicato il Regolamento d'attuazione della nuova Normativa Fitosanitaria in vigore dal 14 dicembre 2019

20/10/2019

Anno internazionale della salute delle piante 2020

01/08/2019

ICQRF - Programma di controllo sulla presenza di OGM nelle sementi di mais e soia destinate alle semine 2019 - Relazione finale

31/07/2019

Apertura della consultazione per la revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

22/05/2019

Barriere fitosanitarie  e Trattative bilaterali in essere

11/02/2019

ICQRF - Programma di controllo delle sementi di mais e soia. Campagna di semina 2018-2019

19/11/2018

Aggiornamento 2018 - Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti e Registro dei fertilizzanti

22/11/2017

Centri di saggio

 

Normativa

23/01/2020

S.F.N. - Monitoraggio aree indenni dal batterio Xylella fastidiosa in attuazione del D.M. 18/02/2016 - anno 2019

23/12/2019

D.M. 7521 del 4 marzo 2016 - "Attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto"

23/12/2019

il Regolamento 2017/625 relativo ai controlli e tutta la normativa di riferimento per il settore fitosanitario

24/04/2019

DM n. 1785 del 14 febbraio 2019 - "Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella"

03/04/2019

D.M. 13136 del 11/03/2019 - Modalità operative per l'iscrizione online di varietà vegetali nei Registri nazionali e per la richiesta di autorizzazione provvisoria alla commercializzazione di sementi

03/04/2019

Centri di saggio - Normativa e Format Verbale di verifica conformità

11/02/2019

Previsioni del monitoraggio degli organismi nocivi dei vegetali e prodotti vegetali anno 2019

23/01/2019

Monitoraggio aree indenni dal batterio Xylella fastidiosa in attuazione del D.M. 18/02/2016 - anno 2018 eccetto la regione Puglia

10/12/2018

DDG n. 33962 del 5 dicembre 2018 - con il quale si aggiorna la gamma di varietà di fruttiferi e portainnesti iscritti nel registro varietale

19/11/2018

Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti e Registro dei fertilizzanti

10/09/2018

Nomina Gruppo di Lavoro Permanente per la protezione delle piante

18/07/2018

D.M 6696 del 22/01/2018 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana

23/04/2018

Lista dei laboratori nazionali che effettuano analisi ufficiali di screening massale (1° livello) per Xylella fastidiosa e dei laboratori di riferimento per le analisi di conferma (2° livello).

04/04/2018

Previsioni del monitoraggio degli organismi nocivi dei vegetali e prodotti vegetali anno 2018

16/05/2018

Decreto n 4999 del 13/02/2018 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et all) nel territorio della Repubblica italiana

12/03/2018

Monitoraggio aree indenni dal batterio Xylella fastidiosa in attuazione del D.M. 18/02/2016 - anno 2017 eccetto la regione Puglia

13/09/2017

D.M. 21181 del 26/07/2017 - Norme tecniche volontarie per la produzione di materiali certificati di nocciolo

31/07/2017

D.M. 21986 31/07/2017 - Modulistica per la presentazione delle istanze al SFN di cui al D.M. 06/12/2016

26/06/2017

D.M. 7521 del 4 marzo 2016 - "Attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto" aggiornamento elenco delle varietà

12/06/2017

Previsioni del monitoraggio degli organismi nocivi dei vegetali e prodotti vegetali anno 2017