La nuova disciplina fitosanitaria
europea
Il 14 dicembre 2019 entrerà in vigore il Regolamento
2016/2031/UE sul nuovo regime fitosanitario europeo.
Il nuovo assetto normativo, al fine di rafforzare la protezione delle piante e
dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi, introduce nuovi obblighi per
tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e
commercializza vegetali, modificando profondamente l'organizzazione dei Servizi
fitosanitari nei vari Paesi membri, le procedure di sorveglianza messe in atto
dai servizi ufficiali, la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità
dei vegetali.
A partire dalla stessa data entrerà in vigore anche il regolamento (UE)
2017/625/UE che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali
anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante. Tale regolamento prevede
che gli operatori professionali siano soggetti a regolari controlli da parte
dell'Autorità competente, la cui frequenza può cambiare qualora l'operatore si
doti di un Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.
I Regolamenti (UE) 652/2014 sui finanziamenti agli interventi e il regolamento
1143/2014 recante disposizioni per prevenire ed impedire l'introduzione e la
diffusione delle specie esotiche invasive , completano il quadro del regime
unionale.
Introduzione alla
nuova disciplina fitosanitaria
Nuova Normativa
Fitosanitaria
La nuova disciplina
fitosanitaria europea
A PARTIRE DAL 14 DICEMBRE 2019
Tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa
fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all'interno del
territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP).
Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale
degli Operatori Professionali (RUOP)
MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE AL R.U.O.P. E RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE
L'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante si
ottiene da parte del Servizio fitosanitario competente per centro aziendale
(vd. Nota informativa su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali).
I passaporti delle piante emessi dagli operatori professionali autorizzati
dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell'Allegato al regolamento (UE)
2017/2313:
¦ Per le piante,
i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato
al suddetto regolamento.
¦ Per i materiali pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai sensi delle normative di
settore, si utilizzano i modelli di cui alle parti C e D dell'allegato
al Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e
ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.
¦ Per i materiali
di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli indicati nelle Parti A e B
dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313.
PRIMA DEL 14 DICEMBRE 2019 - NORME TRANSITORIE
I passaporti delle piante rilasciati
prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci
fino al 14 dicembre 2023 ai
sensi del reg. (UE) 2017/2313
Le piante, i materiali di
moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati nella UE o
prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle
seguenti direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC,
2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli
organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo
transitorio fino al 14 dicembre 2020
I passaporti delle piante per
questi materiali devono attestare unicamente la loro conformità alle norme
relative agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da
quarantena per le zone protette e alle misure di emergenza
.
Pertanto, nel periodo transitorio, non si
applicano i controlli agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP)
cosi come previsti dalle nuove norme fitosanitarie.
I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali
che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate
al paragrafo precedente (materiale non certificato o materiale certificato)
Continua
CONSULTA LE "FAQ"
Le nuove disposizioni in materia di passaporto delle piante europeo
Passaporto delle Piante (781.98 KB)
quando è necessario il Passaporto
delle Piante (563.5 KB)
Schema riepilogativo concernente
l'emissione_del_PP_e_del_PZ (304.3 KB)
Nota Tecnica Passaporto Fruttiferi (2.18 MB)
Nota Tecnica Passaporto congiunto
all'etichettà Vite (63.39 KB)
Obblighi degli Operatori Professionali e iscrizione al Registro
Ufficiale OP
Obblighi degli Operatori Professionali (279.07 KB)
iscrizione al Registro Ufficiale
Operatori Professionali (RUOP) (356.46 KB)
Nota tecnica modalità operative n.
1889 del 16 gennaio 2020 (1.62 MB)
incontri informativi Mipaaf dell' 11 e 14 ottobre 2019
presentazione dr.Lancia SFR Lazio (730.26 KB)
presentazione dr.Faraglia - SFN (2.13 MB)
presentazione
dr.ssa Tiranti - SFN (1.61 MB)
Modulistica per iscrizione al Registro Unico Operatori
Professionali (RUOP) e Richiesta di autorizzazione al rilascio del Passaporto
delle piante
Domanda di registrazione al RUOP (260.02 KB)
Allegato_1 alla domanda RUOP: Centri
Aziendali (129.89 KB)
Allegato 2 alla domanda RUOP: IMPORT (173.08 KB)
Allegato_3 alla domanda RUOP: EXPORT (176.31 KB)
Richiesta di
autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante (300.54 KB)
Modulistica
12/11/2018
Modelli per iscrizione di una varietà e/o di un
clone al Registro nazionale delle varietà di vite
07/05/2010
Modulo Verbale di Ispezione (aggiornato al 07/05/2010)
FAQ
Dal
14 dicembre 2019 è in vigore il nuovo regime europeo sulla salute delle piante.
Di seguito è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sul
nuovo quadro normativo.
INDICE FAQ
CONTESTO
GENERALE (da 1 a
5)
ORGANISMI
NOCIVI(da 6 a 12)
REGISTRO
UFFICIALE OPERATORI PROFESSIONALI(da 13 a 25)
FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI(da 26 a 27)
PIANI
DI GESTIONE DEL RISCHIO (da
28 a 30)
PASSAPORTO
DELLE PIANTE (da
31 a 68)
IMPORT/EXPORT(da
69 a 70)
TRACCIABILITA' (da 71 a 72)
CONTROLLI
UFFICIALI(da 73 a 74)
APPOSIZIONE
MARCHIO IMBALLAGGI LEGNO(da 75 a 76)
TARIFFA
FITOSANITARIA(da 77 a 79)
Abbreviazioni:
ON:
Organismo Nocivo
OP:
Operatore Professionale
QP:
organismo nocivo da quarantena (Quarantine Pest)
RNQP:
organismo nocivo non da quarantena (Regulated Non Quarantine Pest)
SF:
Servizio Fitosanitario
CONTESTO
GENERALE
1.CHI
È INTERESSATO DAL NUOVO REGOLAMENTO FITOSANITARIO 2016/2031?
Tutti coloro che sono interessati dall'introduzione e dallo spostamento nel
territorio europeo o dalla esportazione verso Paesi terzi di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti, così come definiti dal regolamento UE 2016/2031.
2.LA
NORMATIVA IN OGGETTO VIENE APPLICATA SOLO IN CONCOMITANZA ALL'EMISSIONE DEL
PASSAPORTO DELLE PIANTE E QUINDI SOLO A PIANTE, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI
OGGETTI OGGETTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE?
No il nuovo regime fitosanitario si applica ad ogni pianta, prodotto vegetale
ed altro oggetto specificato nel regolamento UE 2016/2031 e che è oggetto di
introduzione, di spostamento nel territorio europeo o di esportazione verso
Paesi terzi.
3.LA
NORMATIVA VIENE APPLICATA SOLO PER ESPORTAZIONI ALL'ESTERO O ANCHE SUL SUOLO
NAZIONALE?
La normativa si applica ad esportazioni verso Paesi terzi. Se richiesto da un
paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in uscita dal
territorio dell'Unione verso tale paese sono accompagnati da un certificato
fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione.
Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sono esportati da uno Stato
membro ma sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati in un
altro Stato membro, le rispettive autorità competenti si scambiano le
necessarie informazioni fitosanitarie necessarie a rilasciare il certificato
fitosanitario per l'esportazione. Lo scambio di informazioni assume la forma di
un documento armonizzato denominato «certificato di pre-esportazione» nel quale
le autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali
e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati,
certificano la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti
alle specifiche prescrizioni fitosanitarie. Il certificato di pre-esportazione
è richiesto dall'operatore professionale.
4.DAL
14 DICEMBRE OGNI OPERATORE PROFESSIONALE COSA DEVE FARE CON I VEGETALI GIÀ IN
PRODUZIONE E PRESENTI NELLE AZIENDE?
A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla
nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati
all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto
delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette
(ZP), laddove richiesto. Gli operatori professionali interessati devono essere
registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). La
richiesta di registrazione deve essere presentata al Servizio fitosanitario
regionale competente per sede legale dell'operatore professionale utilizzando i
modelli di cui al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
L'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante è emessa dal Servizio
fitosanitario competente per centro aziendale e deve essere richiesta
presentando la relativa modulistica sopra richiamata (vd. Si vedano al riguardo
le note informative su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali pubblicate nel portale Mipaaf al link sopra indicato).
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019
mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre
2023 ai sensi del reg. (UE) 2017/2313.
5.È
PREVISTO UN SISTEMA SANZIONATORIO RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. (UE)
2016/2031?
Per le fattispecie già previste dal decreto legislativo 214/2005 si applicano
le sanzioni in esso contenute e il nuovo sistema sanzionatorio sarà
perfezionato con la predisposizione della normativa nazionale, che darà
applicazione al nuovo regime fitosanitario.
ORGANISMI
NOCIVI
6.DOVE
POSSO TROVARE LE LISTE DEGLI ORGANISMI NOCIVI?
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati redatti gli elenchi
degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi
regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in
materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un
livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.
7.GLI
ORGANISMI CHE NON SONO ELENCATI A LIVELLO EUROPEO POSSONO ESSERE SOGGETTI A
ULTERIORE DISPOSIZIONI?
Il regolamento fitosanitario offre agli Stati membri la possibilità di
istituire misure di controllo sul loro territorio per organismi nocivi non
regolamentati a livello europeo o misure di controllo più rigorose che superano
gli obblighi previsti per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena
(RNQP) e gli organismi non regolamentati. Tuttavia, queste misure nazionali,
eventualmente emanate con Decreto, non devono costituire un ostacolo agli
scambi né concorrenza arbitraria.
8.COME
SONO CATEGORIZZATI GLI ORGANISMI NOCIVI?
Gli organismi nocivi delle piante sono suddivisi in quattro categorie
principali al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e
delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:
1. Organismi da quarantena:
sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti
nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in
grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio.
Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale
inaccettabile sul territorio in questione.
2. Organismi da quarantena rilevanti
per la UE: sono organismi nocivi da quarantena il cui
territorio di riferimento è l'Unione europea. Possiedono lo status di organismi
da quarantena soltanto all'interno della UE. Il Servizio Fitosanitario
nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il
rinvenimento di tali organismi. Sono
definiti negli allegati II e III del regolamento di esecuzione 2019/2072.
3. Organismi da quarantena rilevanti
per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti
per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul
territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da
quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni
economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un
rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione
di indagini di sorveglianza, l'elaborazione di piani di emergenza e di piani di
azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono
anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali
emergenze (SFN e laboratori). Sono
definiti dal regolamento di esecuzione 2019/1072.
4. Organismi nocivi regolamentati non
da quarantena: Si tratta di organismi nocivi ampiamente diffusi
in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la
loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena
ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa
potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di
materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare,
gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali
di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi
regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea. Sono definiti nell'allegato IV del
regolamento di esecuzione UE 2019/2072.
9.COSA
SI INTENDE PER ORGANISMO NOCIVO DA QUARANTENA (QP)?
Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è
un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sua identità è stata accertata ;
b) non è presente nel territorio, oppure, se presente, la sua presenza
all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa
c) è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del
territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è
in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti
di detto territorio in cui è assente,
d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, hanno un impatto
economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione
oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in
cui è assente;
e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso,
l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale
territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto.
Tra gli organismi nocivi da quarantena sono definiti gli organismi nocivi
RILEVANTI per l'Unione, per i quali il territorio definito cui si fa
riferimento nella parte introduttiva di questo paragrafo è il territorio
dell'Unione. Per questi non è consentito l'introduzione, lo spostamento, la
detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell'Unione.
10.COSA
SI INTENDE PER ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI?
Gli organismi nocivi prioritari sono organismi nocivi da quarantena rilevanti
per l'Unione, che soddisfano tutte le condizioni seguenti: la loro presenza nel
territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte
limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non
frequenti; il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più
grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio
dell'Unione e figurano nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui al
Regolamento 2019/1072.
11.COSA
DEVE FARE L'OP SE SOSPETTA LA PRESENZA DI UN PATOGENO DA QUARANTENA?
Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza di un
organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo
non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione ma che può soddisfarne le condizioni, su piante, prodotti vegetali o
altri oggetti sonotto il proprio controllo, ne dà immediata notifica al
Servizio fitosanitario competente affinché possano essere adottate misure. Se
opportuno, l'operatore professionale provvede ad adottare immediatamente misure
cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo
in questione.
Quando un operatore professionale riceve una conferma ufficiale relativa alla
presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante,
prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo, consulta il
Servizio fitosanitario regionale competente, adotta immediatamente le misure
necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in questione e
agisce secondo le disposizioni fornite dal SFR.
L'operatore professionale, inoltre, ritira senza indugio dal mercato le piante,
i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il proprio controllo sui quali
potrebbe essere presente l'organismo nocivo. Se le piante, prodotti vegetali e
altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore
professionale deve immediatamente:
a) informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le
piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza
dell'organismo;
b) fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare
durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti
in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi
nocivi interessati;
c) richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti
12.COSA
SI INTENDE PER ORGANISMO NOCIVO REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA (RNQP)?
Un ORGANISMO NOCIVO REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA RILEVANTE PER L'UNIONE è un
organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
* la sua identità è stata accertata;
* è presente nel territorio dell'Unione;
* non è un Organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;
* è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto;
* la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico
inaccettabile;
* sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza
sulle piante in questione.
Figurano nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena
rilevanti per l'Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto di cui
all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072.
REGISTRO
UFFICIALE OPERATORI PROFESSIONALI
13.COME
SI REGISTRA UN OPERATORE PROFESSIONALE?
L'OP deve presentare una domanda di registrazione al Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio ove ha la propria sede legale attraverso la
modulistica di cui al link
h
ttps://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
L'articolo 66, punto 2, del regolamento 2016/2031 elenca gli elementi che
devono essere obbligatoriamente dichiarati in domanda.
Tra questi si evidenzia:
· Indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno
utilizzati dall' OP per svolgere le proprie attività;
· Tipi di merce, famiglie, generi, specie cui appartengono piante e prodotti
vegetali
Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti, il Servizio Fitosanitario
regionale registra l'Operatore Professionale senza indugio e assegna un numero
di registrazione che sarà unico su tutto il territorio europeo. Il numero di
registrazione ufficiale deve includere il codice di due lettere stabilito dalla
norma ISOper
lo stato italiano (IT). Il nuovo codice di registrazione RUOP avrò pertanto la
seguente composizione:
IT-
codice ISTA Regione ove ha sede legale l'OP- numero progressivo
Gli OP registrati sono tenuti a presentare annualmente, se del caso, un
aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda entro il 30 aprile di ogni
anno per i dati dell'anno precedente.
Nella nota tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre
2019, n. 31448, sono descritte le
modalità operative transitorie per l'applicazione dei nuovi Regolamenti in
relazione all'iscrizione al RUOP e all'autorizzazione all'emissione del
passaporto delle piante.
14.IL
NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO UFFICIALE
DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP) (ART. 65) IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE
REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) (ART. 20, D.LGS 214/2005). CHI DEVE
ISCRIVERSI AL NUOVO REGISTRO?
Tutti gli operatori professionali appartenenti alle categorie di cui all'art.
65 del reg. 2016/2031, di seguito richiamate, dovranno registrarsi nel registro
unico RUOP. Un operatore professionale potrà essere iscritto nel registro di
un'autorità competente solo una volta.
a) gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante,
prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un
certificato fitosanitario o un passaporto delle piante
b) gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
c) gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di
rilasciare i certificati di esportazione, di esportazione o di pre-esportazione
d) gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi su imballaggi
ISPM 15 o a rilasciare altri attestati diversi dal marchio per il materiale da
imballaggio di legno;
e) gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d)
, se richiesto da un atto di esecuzione
La registrazione non si applica agli operatori professionali che
a) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli
quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi
diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
b) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli
quantitativi di sementi escluse quelle per i quali sono richiesti i certificati
fitosanitari;
c) la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e
altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
d) la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di
oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
15.IL
CONCETTO DI UTILIZZATORE FINALE COME VIENE DEFINITO, SI APPLICA A CONDOMINI,
ALBERGHI, ECC.?
Il regolamento (UE) 2016/2031, all'articolo 2 comma 12, definisce chiaramente
l'utilizzatore finale come la "persona che, non agendo per i fini
commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti
vegetali per uso personale".
Pertanto, l'aspetto discriminante è legato alla natura giuridica del soggetto i
quanto persona fisica e all'utilizzo del materiale vegetale ad uso privato. Un
privato cittadino che acquista per uso personale è un utilizzatore finale; un
albergo in quanto organismo unitario caratterizzato da una pluralità di persone
fisiche o da un complesso di beni (società con scopo produttivo Spa, S.r.l.,
sapa, srls) è una persona giuridica pertanto non può essere considerato un
utilizzatore finale. Analogamente il condominio.
Un privato cittadino è un utilizzatore finale anche se acquista con fattura.
16.SONO
UN OPERATORE PROFESSIONALE GIÀ REGISTRATO, DEVO REGISTRARMI? IL MIO NUMERO DI
ISCRIZIONE CAMBIERÀ?
Gli operatori professionali che risultano già iscritti al Registro ufficiale
dei produttori (RUP), transitano nel Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali (RUOP), ai sensi del punto 4 dell'art. 66 del Regolamento (UE)
2016/2031, senza la presentazione di una domanda di registrazione, se tutti gli
elementi essenziali per il rilascio dell'iscrizione previsti dal medesimo
articolo sono già a disposizione del Servizio fitosanitario regionale. Se del
caso, l'operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali
elementi entro il 14 marzo 2020, che include la presentazione dell'elenco, con
la collocazione, dei siti e degli appezzamenti dove si svolgono le attività,
nonché le attività che si intendono svolgere.
Il numero identificativo dell'operatore sarà unico in tutto il territorio
europeo. Questo sarà aggiornato sulle base delle procedure descritte nella nota
tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre 2019, n. 34148.
17.IN
CHE MODO GLI OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI DEVONO DICHIARARE O AGGIORNARE
LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E IL TIPO DI MERCI?
Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a presentare
annualmente, se sono intervenute modifiche, un aggiornamento dei dati
comunicati in sede di domanda di registrazione entro il 30 aprile di ogni anno
per i dati dell'anno precedente.
L'aggiornamento deve essere presentato utilizzando i modelli scaricabili nel
portale del Mipaaf e nei portali dei singoli
Servizi fitosanitari regionali.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
18.L'OP
CHE AD OGGI È ISCRITTO AL RUP COSA DEVE FARE IN VISTA DELLA PIENA OPERATIVITÀ
DEL NUOVO REG. (UE) 2016/2031 DAL 14 DICEMBRE 2019? DEVE PRESENTARE DOMANDA DI
ISCRIZIONE AL RUOP?
Dal 14 dicembre 2019 i Servizi fitosanitari competenti per territorio ove è
presente la sede legale registreranno d'ufficio nel nuovo RUOP:
* Gli operatori professionali già iscritti al RUP autorizzati ad emettere il
passaporto;
* Gli OP già autorizzati in base all'art. 19 ad applicare il marchio ISPM 15
sugli imballaggi in legno.
A tutti questi OP verrà assegnato un codice di registrazione univoco a livello
nazionale, che sarà così composto: IT-codice
Istat regione-numero attualmente assegnato
19.L'OP
CHE AD OGGI NON È ISCRITTO AL RUP DEVE OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI AL RUOP? E,
NEL CASO, COSA DEVE FARE PER ISCRIVERSI?
L'Operatore professionale dovrà obbligatoriamente iscriversi al RUOP se rientra
in una delle categorie previste dall'art. 65 del regolamento UE 2016/2031,
presentando una domanda all'SFR competente per territorio ove ha sede legale
attraverso modelli scaricabili nel portale del Mipaaf e nei portali dei singoli
Servizi fitosanitari regionali.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
20.DOVE
TROVO IL MODULO PER LA REGISTRAZIONE AL RUOP?
I modelli sono consultabili e disponibili nel portale Mipaaf al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali.
21.NEL
CASO L'OP SI LIMITI AD IMPORTARE SEMENTI DI SPECIE ORTIVE DEVE ISCRIVERSI AL
RUOP? NEL CASO, QUALI REQUISITI DEVE AVERE?
Si. Deve obbligatoriamente iscriversi al Ruop in quanto soggetto che importa.
Non vi sono requisiti richiesti se non la necessità di presentare una domanda
di registrazione al RUOP conforme a quanto previsto dall'art. 66 del
regolamento 2016/2031.
22.IN
ITALIA I LABORATORI DI ANALISI (PUBBLICI E PRIVATI), GLI AGRICOLTORI
MOLTIPLICATORI, GLI STOCCATORI ED I DISTRIBUTORI SARANNO CONSIDERATI SOGGETTI
ALL'ISCRIZIONE AL RUOP?
L'iscrizione al RUOP non è legata a categorie professionali ma alle attività
che si intendono svolgere indicate all'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031.
23.QUALI
SONO I LIMITI CHE DESCRIVONO I PICCOLI QUANTITATIVI DI SEMENTI CHE ALL'ART. 65,
PUNTO 3.B, DEL REG. 2016/2031 PREVEDONO L'ESCLUSIONE DELL'ISCRIZIONE NEL RUOP
DEGLI OP CHE FORNISCONO ESCLUSIVAMENTE E DIRETTAMENTE AGLI UTILIZZATORI FINALI?
La Commissione europea deve ancora integrare il regolamento di base 2016/2031
stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti.
24.FIORISTI
E GARDEN CENTER CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE AD UTILIZZATORI FINALI, NON FANNO
VENDITA ONLINE E NON VENDONO PIANTE ZP, SI DEVONO ISCRIVERE AL RUOP?
No, se vendono esclusivamente al dettaglio ad utilizzatori finali.
25.LE
SCUOLE AGRARIE (ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI O REGIONALI), CHE ACQUISTANO LE
PIANTE A SCOPO FORMATIVO PER FARLE COLTIVARE O COMUNQUE MANIPOLARE DA PARTE
DEGLI STUDENTI, DEVONO ESSERE ISCRITTI AL RUOP?
Al Ruop devono iscriversi solo gli operatori professionali che rientrano in una
delle categorie specificate all'art. 65 del regolamento 2016/2031.
FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI
26.QUALI
REQUISITI DOVRÀ AVERE LA PERSONA CHE ESEGUIRÀ I CONTROLLI ALL'INTERNO
DELL'AZIENDA?
L' operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante
deve assicurare che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al
suo personale che partecipa o effettua gli esami su piante, prodotti vegetali e
altri oggetti ai fini del rilascio del passaporto (art. 87 del reg. 2016/2031),
affinché possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami scrupolosi
richiesti.
27.L'OP
È TENUTO A GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI PER ALMENO 3 ANNI. CI SONO
FORMAT O MODALITÀ PARTICOLARI?
Un operatore professionale, al quale sono forniti piante, prodotti vegetali o
altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni particolari in
relazione a organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a organismi
nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione,
a organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, ad
altre prescrizioni particolari , anche in relazione a Zone protette, deve
registrare i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita,
gli operatori professionali che l'hanno fornita. Analogamente, un operatore
professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti deve
registrare i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita
gli operatori professionali ai quali è stata fornita.
Qualora un operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante o nei casi
in cui il Servizio fitosanitario regionale competente rilasci un passaporto
delle piante per conto di un operatore registrato, tale operatore deve
assicurare la tracciabilità mediante la registrazione dei seguenti dati: a)
operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione; b)
operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata
fornita; c) informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante. I dati
devono essere conservati per almeno tre anni.
Gli
operatori professionali sopra indicati devono inoltre istituire sistemi o
procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti
di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i loro centri
aziendali/siti produzione.
PIANI
DI GESTIONE DEL RISCHIO
28.COSA
SI INTENDE PER PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Gli operatori autorizzati al rilascio del Passaporto delle piante possono
elaborare un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che
garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in
merito ai rischi connessi agli organismi nocivi e ai punti critici delle loro
attività professionali
I piani di gestione dei rischi devono essere approvati dal Servizio
fitosanitario competente.
I piani di gestione dei rischi comprendono, eventualmente sotto forma di
manuali di procedura operativa standard (POS), almeno i seguenti elementi:
- Le informazioni richieste in sede di domanda di Registrazione al Ruop all'
operatore professionale (art.66 punto 2 del reg. 2016/2031);
- Le informazioni in merito ai sistemi di tracciabilità attuati;
- La descrizione dei processi di produzione, una analisi dei punti critici e le
misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli
organismi nocivi legati a tali punti critici;
- le procedure messe in atto nel caso di presenza sospetta o confermata di
organismi da quarantena;
- la registrazione degli interventi realizzati;
- i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto;
- la formazione impartita al personale.
Gli
operatori professionali che per almeno due anni consecutivi attuano un piano di
gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi forniscono maggiori garanzie
in relazione al livello di protezione fitosanitaria nei loro siti di
produzione. Pertanto, il Servizio fitosanitario competente può ridurre la
frequenza dei controlli ufficiali su tali operatori ad almeno una volta ogni
due anni, qualora il rischio lo consenta e se tale Piano di gestione è stato
approvato dal Servizio fitosanitario medesimo.
29.CI
SONO FORMAT DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Il Servizio Fitosanitario nazionale ha in programma l'elaborazione di linee
guida di indirizzo per la stesura dei Piani di gestione del rischio. Si prevede
la conclusione di tali lavori nel corso del 2020.
30.E'
OBBLIGATORIO REDIGERE UN PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO?
No. L'elaborazione di un Piano di gestione dei rischi è una scelta facoltativa
dell'operatore autorizzato all'emissione del passaporto delle piante.
PASSAPORTO
DELLE PIANTE
31.CHE
COS'È UN PASSAPORTO DELLE PIANTE EUROPEO (PP)?
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo
spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento
nelle zone protette, che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie
previste dal regolamento 2016/2031 e il cui contenuto e formato sono conformi
all'articolo 83 del reg. UE 2016/2031 e al regolamento di esecuzione (UE)
2017/2313.
32.CON
IL NUOVO REGOLAMENTO fitosanitario, QUALI SONO LE NUOVE NORME RIGUARDANTI IL
PASSAPORTO DELLE PIANTE?
A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla
nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati
all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP)o
da un passaporto delle piante per Zone
protette (ZP).
Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali (RUOP) eavere
avuto l'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante da parte del
Servizio fitosanitario competente per centro aziendale (vd. Nota informativa su
Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali).
I passaporti delle piante emessi dagli operatori professionali autorizzati
dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell'Allegato al regolamento (UE) 2017/2313, in
particolare:
- Per le piante,
i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle
Parti A e B dell'allegato al suddetto regolamento.
- Per i materiali
pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai
sensi delle normative di settore, si utilizzano i modelli di cui alle parti C e
D dell'allegato al Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e
ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.
- Per i materiali
di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli
indicati nelle Parti A e B dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313.
Nello specifico in relazione ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e
della vite si rimanda alle note tecniche pubblicate al link (Sezione "Le
nuove disposizioni in materia di passaporto delle piante europeo")
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
33.SONO
PREVISTE NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PASSAPORTO DELLE PIANTE E RELATIVI
CONTROLLI?
Sì,
sono previste norme transitorie specifiche.I passaporti delle piante rilasciati
prima del 14 dicembre 2019mantengono la loro validità e
accompagnano le merci fino al 14
dicembre 2023 ai
sensi del reg. (UE) 2017/2313 .
Le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati
nella UE o prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti
previsti dalle seguenti direttive
66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC,
2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli
organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo
transitorio fino al 14 dicembre 2020. I passaporti delle piante per questi
materiali devono attestare unicamente la loro conformità alle norme relative
agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena per le
zone protette e alle misure di emergenza.
Pertanto,
nel periodo transitorio, nonsi applicano i controlli agli organismi
regolamentati non di quarantena (RNQP) cosi come previsti dalle nuove norme
fitosanitarie.
I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali
che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate
alla precedente domanda (materiale non certificato o materiale certificato).
Tutti i passaporti delle piante devono essere rilasciati in un formato comune,
che faciliterà la loro visibilità e li renderà più facilmente riconoscibili in
tutta l'Unione europea. I modelli di riferimento sono individuati dal
regolamento 2017/2313.
Il passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale più
piccola della merce (unità di vendita) come etichetta separata. Il passaporto
semplificato che consentiva l'integrazione delle informazioni sui documenti di
accompagnamento (fattura, bolla di consegna etc.) non è più ammesso.
34.A
QUALI PIANTE SI APPLICA IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un
passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione sono
elencati nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/2072.
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un
passaporto delle piante con l'indicazione «PZ», per l'introduzione e lo
spostamento in determinate zone protette, sono invece elencati all'allegato XIV
del regolamento (UE) 2019/2072.
35.DA
QUANDO IL NUOVO FORMATO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE SARÀ OBBLIGATORIO?
I passaporti delle piante rilasciati a partire dal 14 dicembre 2019 devono
essere conformi ai modelli di cui al regolamento 2017/2313. I passaporti rilasciati
prima del 14 dicembre 2019, quindi conformi alla direttiva 92/105/CEE, e che
sono presenti per le merci ancora sul mercato o ancora in circolazione dopo
tale data, restano validi fino al 14 dicembre 2023. Oltre tale data, saranno
validi solo i passaporti che soddisfano i requisiti del nuovo regolamento
2017/2313 / UE
36.CHI
RILASCIA I PASSAPORTI DELLE PIANTE E A QUALI CONDIZIONI?
I passaporti delle piante saranno rilasciati da operatori professionali, a
condizione che siano autorizzati a tal fine dal Servizio fitosanitario
regionale competente per Centro aziendale.
37.QUALI
CONTROLLI DEVONO ESEGUIRE GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI AL RILASCIO
DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?
Gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
devono in particolare:
- sottoporre le piante, i prodotti vegetali e gli altri articoli coperti dal
passaporto delle piante, nonché il loro materiale di imballaggio, a revisioni
approfondite per garantire che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio
dei passaporti delle piante. Questi esami vengono effettuati nei momenti
opportuni, tenendo conto dei rischi connessi e comportano almeno un esame
visivo;
- monitorare in particolare i punti della produzione delle piante e i processi
di movimento che sono fondamentali per la conformità ai requisiti fitosanitari;
- informare immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente in
caso di presenza sospetta o accertata di un Organismo nocivo da quarantena
38.PUÒ
RITENERSI AMMISSIBILE L'UTILIZZO DI UN ELENCO DI PASSAPORTI CHE ACCOMPAGNI LA
MERCE ANZICHÉ DOVER APPORRTE PER OGNI UNITÀ DI VENDITA COMMERCIALE IL SINGOLO
PASSAPORTO ALLA PIANTA?
No, ciò non è consentito. Il passaporto delle piante deve essere apposto
sull'unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita intesa come:
la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di
commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;
L'apposizione del passaporto sull'unita di vendita deve avvenire prima del suo
spostamento nel territorio dell'Unione o prima di un suo spostamento o
introduzione in una zona protetta, in conformità all'art.83 del reg. 2016/2031
e del reg. (UE) 2017/2313 e in modo tale che sia facilmente visibile e chiaramente
distinguibile e leggibile.
39.AI
SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/2031 (ART.79, 1 A), I PASSAPORTI SONO OBBLIGATORI
PER TUTTE LE PIANTE DA IMPIANTO; COSA VUOL DIRE TUTTE PIANTE DA IMPIANTO?
Così come definito dall'art. 2 del regolamento (Ue) 2016/2031, per "piante
da impianto" si intendono piante destinate a restare piantate oppure a
essere piantate o ripiantate; dove per impianto sono intese tutte le operazione
di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni
simili, che ne assicurano la successiva crescita, riproduzione o
moltiplicazione. Es. (Elenco non esaustivo) piante radicate in vasi o non;
talee radicate (e non); portainnesti; nesti, talee; marze; tuberi, bulbi,
rizomi, colture di tessuti vegetali ecc.
40.GLI
OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO DEFINIRE LE LORO "UNITÀ DI
VENDITA" E "LOTTO"?
Ogni operatore professionale individua nel modo più appropriato l'unità di
vendita e la composizione del lotto che meglio si adatta alla sua produzione e
tecniche o esigenze di commercializzazione.
41.COME
DEVE ESSERE DESCRITTA LA DENOMINAZIONE BOTANICA O TAXON?
I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di
cui al regolamento Ue 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B,
C, è D). In particolare, nei modelli di cui all'allegato parte A e B, in
corrispondenza della lettera A, è richiesta l'indicazione della denominazione
botanica della specie o del taxon in questione oppure il nome
dell'oggetto o eventualmente il nome della varietà. Il taxon non va interpretato in modo estensivo
ma è necessario scendere sempre al livello più basso (specie o genere) quando
possibile.
42.SE
IL COMMERCIANTE A STA COMPRANDO PIANTE DA UN FORNITORE B PER UN CLIENTE C E
QUESTE PIANTE SONO TRASPORTATE DIRETTAMENTE DA B A C, QUESTE PIANTE POSSONO
AVERE UN PASSAPORTO DELLE PIANTE CON SOPRA L'IDENTIFICAZIONE DEL COMMERCIANTE
A? OVVIAMENTE CON LA CONDIZIONE CHE A, B E C POSSANO GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ.
È possibile perché il Regolamento riguarda la movimentazione delle piante
nell'Unione Europea, non solo il commercio. Il Passaporto delle Piante iniziale
(apposto da B) può rimanere sulle piante. Il commerciante A può usare anche il
suo Passaporto delle Piante. Spetta a lui decidere, anche se la tracciabilità
deve ovviamente essere registrata da tutti gli operatori in ogni passaggio.
43.CHI
VENDE AI CONSUMATORI FINALI DEVE CONSERVARE PER 3 ANNI I PASSAPORTI DELLE
PIANTE ARRIVATE GIÀ PRONTE PER LA VENDITA?
La sola conservazione è sufficiente per i rivenditori che vendono direttamente
al consumatore finale.
44.I
COMMERCIANTI INTERMEDIARI CHE COMPRANO E VENDONO PIANTE ALL'INGROSSO GIÀ PRONTE
PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, COME DEVONO COMPORTARSI CON I PASSAPORTI?
USANO IL PASSAPORTO FORNITO DAL PRODUTTORE, DEVONO RESTITUIRE IL PASSAPORTO,
REGISTRANO I LORO PASSAPORTI O DEVONO RIFARLI TUTTI E QUINDI ANCHE LA
TRACCIABILITÀ? CHI RICEVE I BENI REGISTRATI SU UN PASSAPORTO SENZA
TRACCIABILITÀ?
I
PASSAPORTI ORIGINALI EMESSI DAL COLTIVATORE, CHE ACCOMPAGNANO LE PIANTE PRONTE
PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, POSSONO ACCOMPAGNARE LE PIANTE IN TUTTI I
PASSAGGI COMMERCIALI.
Un commerciante può anche cambiare il passaporto delle piante ed emettere nuovi
passaporti delle piante. In ogni caso, la tracciabilità deve essere garantita,
tutti i passaggi documentati e registrati.
45.I
"GIARDINIERI NON PROFESSIONISTI" SONO ESCLUSI DALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Sì, sono esclusi. In qualità di utenti finali possono ricevere piante
accompagnate dal passaporto delle piante (ad es. apposto alla pianta
etichettata singolarmente), ma il fornitore non ha l'obbligo di emettere un
Passaporto delle Piante per loro.
Ci sono 2 eccezioni:
- qualora l'utente finale si trovi in una zona protetta ZP (si vedano gli
specifici allegati di cui al regolamento (UE) 2019/2072) avrà bisogno del
Passaporto delle Piante ZP;
- le piante ricevute tramite vendite a distanza (ad es. internet) dovranno
essere accompagnate da un Passaporto delle Piante (PP o ZP).
46.I
PASSAPORTI DELLE PIANTE SONO NUMERATI?
I
passaporti delle piante non sono numerati.
Devono contenere unicamente gli elementi previsti dal Reg. 2016/2031 e dal reg.
2017/2313. Nei modelli di riferimento di cui al regolamento UE 2017/2313,
allegato Parte A e parte B, è presente il codice di tracciabilità le cui
modalità di composizione sono a discrezione dell'operatore professionale
autorizzato al rilascio del passaporto delle piante. Tale codice può essere
integrato da un riferimento a un codice a barre, ologramma, chip o altro
supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita.
47.CI
SARÀ UN REGISTRO DEL PASSAPORTO? SE SÌ, SENZA NUMERO PROGRESSIVO, COME
ELENCHIAMO I PASSAPORTI?
Non ci sarà più il registro dei passaporti. Dovrà essere garantita la
tracciabilità. Il codice di tracciabilità dovrà essere utilizzato per
l'identificazione della singola unità di vendita.
48.IL
PASSAPORTO DELLE PIANTE PUÒ ESSERE STAMPATO ANCHE DIRETTAMENTE SUL VASO?
Sì, in quanto il passaporto delle piante delle essere apposto sulla più piccola
unità di vendita e su un supporto adatto alla stampa. Nei casi in cui tale
unità di merce sia il singolo vaso può essere apposto su questo in modo tale
che sia facilmente visibile e riconoscibile e sia chiaramente distinguibile da
qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso
supporto.
49.COME
DEVONO REGISTRARE E ARCHIVIARE I PASSAPORTI DELLE PIANTE OPERATORI
PROFESSIONALI CHE FUNGONO DA INTERMEDIARI E CHE HANNO VENDUTO LO STOCK AL
VIVAIO CON I PASSAPORTI SOTTO FORMA DI ADESIVI SUI VASI?
Gli operatori professionali sono chiamati a garantire la registrazione di tutte
le informazioni e dei dati per almeno tre anni in modo tale che ciò assicuri
una tracciabilità efficace e assicuri, nel caso insorga una problematica
fitosanitaria, tutte le informazioni pertinenti relative al passaporto delle
piante e consenta al Servizio fitosanitario competente di risalire
all'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita e all'operatore
professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita. Le
modalità sono a discrezione dell'operatore professionale.
50.ANCHE
AGLI ACQUIRENTI SARÀ RICHIESTO DI CONSERVARE I DATI DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?
È un obbligo degli Operatori professionali e degli Operatori professionali
autorizzati al rilascio del passaporto delle piante assicurare la registrazione
di tutti i dati pertinenti il passaporto delle piante. Non è invece un obbligo
per l'utilizzatore finale definito come la "persona che, non agendo per i
fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso
personale. Esempio: singoli individui e privati cittadini.
51.COSA
SUCCEDE SE IL CLIENTE PERDE IL PASSAPORTO APPLICATO SULLE PIANTE (PERCHÉ CADE,
SI STRAPPA, ECC.)? GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO APPLICARE IL
PASSAPORTO ANCHE SUI DOCUMENTI O INVIARLO TRAMITE POSTA O FOTO?
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale che deve essere saldamente
apposta sull'unita di vendita in modo che non sia alterabile e che in modo che
sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che
possano figurare sullo stesso supporto. Il
passaporto semplificato, integrato al documento di accompagnamento commerciale
(fattura o documento di trasporto) non è pertanto più ammesso.
52.COME
PUÒ ESSERE EMESSO UN PASSAPORTO DELLE PIANTE ELETTRONICO? SI PUÒ USARE UN
SOFTWARE PROPRIO O CE NE SARÀ UNO DI TIPO UFFICIALE?
La Commissione, mediante atti di esecuzione, potrà stabilire le modalità
tecniche per il rilascio di passaporti delle piante elettronici, nonché
modalità appropriate ed efficaci per il rilascio di tali passaporti. Tali atti
di esecuzione non sono stati ancora adottati, pertanto il passaporto delle
piante elettronico non è utilizzabile.
53.QUAL
È IL FORMATO DEL NUOVO PP?
Il formato del nuovo passaporto è definito dal Regolamento (UE) 2016/2031 Allegato
VII e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 . Sono previste 4 categorie:
* per spostamenti all'interno dell'UE
* per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette
* per spostamenti all'interno dell'UE combinati con un'etichetta di
certificazione ufficiale
* per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette combinati con
un'etichetta di certificazione ufficiale.
54.CHI
AUTORIZZA L'OP AD EMETTERE PASSAPORTO?
Il Servizio Fitosanitario regionale competente per centro aziendale autorizza
l'Operatore Professionale a rilasciare i PP. Il Servizio Fitosanitario dispone
che l'OP anteponga al codice di tracciabilità la sigla della provincia ove è
ubicato il centro aziendale seguita dal numero progressivo del centro aziendale
stesso.
55.QUALI
SONO I REQUISITI CHE UN OP DEVE RISPETTARE PER POTER EMETTERE PP?
L'OP deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che gli consentano di
eseguire i controlli delle proprie produzioni. Deve inoltre disporre di sistemi
e procedure che gli consentano di rispettare gli obblighi in materia di
tracciabilità stabiliti dal Reg. 2016/2031 ed in particolare deve identificare
e controllare i punti critici del suo processo di produzione.
L'OP deve conservare i risultati di questi controlli per almeno 3 anni
56.IL
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SEMENTI DI CUI ALL'ART. 5 1096/71 PUÒ ESSERE
CONSIDERATO UNO STRUMENTO SUFFICIENTE PER GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEL LOTTO
AI FINI DEL REG. 2016/2031?
Si, per le sementi certificate, per le quali e' previsto un PP integrato con
l'etichetta ufficiale di certificazione. Per le altre sementi il registro di
carico e scarico può essere utilizzato ai fini del codice di tracciabilità.
57.COME
FARÀ L'OP A SAPERE QUALI ORGANISMI NOCIVI (QP E RNQP) DEVE CONTROLLARE? CI
SARANNO DELLE LISTE DI ORGANISMI DA CONTROLLARE PER SPECIE?
Gli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli
organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi
nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure
volte a prevenire la loro presenza nei rispettivi territori dell'Unione o sulle
piante da impianto, sono stati stabiliti con il regolamento (UE) 2019/2072.
58.I
MATERIALI PRODOTTI PRIMA DEL 14 DICEMBRE PROVVISTI DI PASSAPORTO POTRANNO
CIRCOLARE?
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della
direttiva 92/105/CEE rimarranno validi fino al 14 dicembre 2023.
59.RIGA
A DEL PASSAPORTO: IL NOME DELLA PIANTA VA MESSO COME GENERE E SPECIE, OPPURE SI
PUÒ METTERE SOLO IL GENERE? PARE CHE PER VASSOI MISTI DI PIANTE
GRASSE/SUCCULENTE SIA STATO CONCESSO L'UTILIZZO DEL NOME DELLA FAMIGLIA,
DIVENTA PERTANTO NECESSARIO AVERE UN QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO PER IL
CORRETTO UTILIZZO DEI NOMI BOTANICI DELLE SPECIE COINVOLTE.
I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di
cui al regolamento Ue 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B,
C, è D). In particolare, nei modelli di cui all'allegato parte A e B, in
corrispondenza della lettera A, è richiesta l'indicazione delle denominazioni
botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti
vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e,
facoltativamente, il nome della varietà. Pertanto, quando più specie sono
inserite nello stesso contenitore la lettera A e seguita dai nomi botanici di tutte
le specie interessate o del taxon di riferimento.
Recenti interpretazioni del concetto di taxon (es. Ordine) da parte di alcuni Stati
membri sono state sottoposte all'attenzione della Commissione che le ha
definite troppo estensive, evidenziando la necessità di indicare il livello più
basso (specie, genere, famiglia). La Commissione sta predisponendo una modifica
legislativa al riguardo.
60.ASSODATO
CHE L'ETICHETTA DEL PASSAPORTO DEVE ACCOMPAGNARE L'UNITÀ DI VENDITA E CHE IL
PASSAPORTO SEMPLIFICATO (DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E/O CONTABILI CHE
SOSTITUISCONO IL PASSAPORTO) NON PUÒ PIÙ ESSERE UTILIZZATO, È POSSIBILE
RIPORTARE ALCUNI DATI DEL PASSAPORTO SUI DOCUMENTI CONTABILI/ACCOMPAGNATORI?
Fermo restando che il passaporto delle piante è una etichetta ufficiale apposta
sulla singola unità di vendita, chiaramente visibile e distinguibile da ogni
altra informazione o etichetta posta sullo stesso supporto e fermo restando che
il passaporto semplificato (integrato al documento di accompagnamento commerciale
quale fattura o documento di trasporto) non è più ammesso, l'operatore può ri
portare dati o riferimenti al passaporto delle piante sui documenti
commerciali, purché tali documenti non creino in alcun modo confusione o si
sostituiscano al passaporto delle piante e purché siano rispettate leprescrizioni
soprarichiamate.Si sottolinea che nel passaporto
delle piante, il codice di tracciabilità (dopo la parte relativa al centro
aziendale) è scelto liberamente dall'operatore e può fare riferimento a
qualunque documentazione o sistema di registrazione della ditta.
61.L'OP
A CHE VENDE PIANTE PRONTE PER LA VENDITA AD UN OP B, IL QUALE LE RIVENDE AD UN
OP C CHE LE VENDE AD UN UTILIZZATORE FINALE: L'OP A DEVE EMETTERE PASSAPORTO?
DEVE RIPORTARE LA TRACCIABILITÀ?
Ogni passaggio commerciale deve essere effettuato accompagnato dal passaporto
delle piante, ad eccezione della vendita diretta ad un utilizzatore finale.
In relazione all'uso del codice di tracciabilità la commissione europea sta
predisponendo un regolamento applicativo.
62.UN
OP REALIZZA COMPOSIZIONI DA DESTINARE AD UN GARDEN PER LA MESSA IN VENDITA AD
UTILIZZATORI FINALI; POSSIBILE CASISTICA PER PASSAPORTI, IN RELAZIONE ALLE
PIANTE COMPONENTI:A. PIANTE DELLA STESSA SPECIE MA DI PARTITE DIVERSE; B. PIANTE
PROVENIENTI IN PARTE DA AUTOPRODUZIONE ED IN PARTE ACQUISTATE DA FORNITORI;
COME CI SI COMPORTA NELLA COMPILAZIONE DEL PASSAPORTO?
Ogni operatore professionale deve garantire la tracciabilità dei materiali
acquistati o autoprodotti e dei materiali forniti, in modo da poter risalire
all'eventuale operatore fornitore e all'operatore professionale al quale
l'unità di vendita in questione è stata fornita.
63.GIARDINIERI
PROFESSIONISTI. CONSIDERATO CHE L'ACQUISTO DI PIANTE AVVENGA PRESSO UN OP, SI
POSSONO PRESENTARE DIVERSI CASI IN RELAZIONE AI DESTINATARI PRESSO I QUALI LE
PIANTE VENGONO MESSE A DIMORA, AD ESEMPIO PRESSO UTILIZZATORE FINALE (PRIVATO):
DEVONO EMETTERE PASSAPORTO?
I giardinieri professionisti non devono emettere passaporti delle piante (e quindi
non e obbligatoria la loro registrazione nel Ruop) in quanto la loro attività è
legata alla prestazione di un servizio, quale la realizzazione di parchi,
giardini ecc. che include la messa a dimora di piante ma non la loro vendita.
Il rilascio di eventuali fatture è per la prestazione professionale resa e non
può essere per la fornitura di piante in quanto tale attività non può includere
la vendita/fornitura di piante.
Qualora questa avvenga il giardiniere si configura come commerciante/garden con
tutti gli adempimenti correlati (iscrizione al Ruop e rilascio del passaporto
delle piante).
Si precisa che l'utilizzatore finale, a norma dell'art.2 del regolamento
2016/2031, si configura come persona che, non agendo per i fini commerciali o
professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso
personale. Pertanto, sono esclusi condomini, hotel, comuni, altre
amministrazioni ecc..
64.SE
LE PIANTE ACQUISTATE DA SCUOLE AGRARIE VENGONO POI VENDUTE, DEVE ESSERE EMESSO
PASSAPORTO? VA COMUNQUE TENUTA LA TRACCIABILITÀ?
Gli operatori professionali che effettuano la vendita rilasciano sempre il
passaporto se:
- se la vendita riguarda piante, prodotti delle piante o altri oggetti per i
quali è richiesto l'uso di un passaporto delle piante PP o ZP;
- se la vendita è destinata ad utilizzatori finali tramite contratti a distanza;
- se la vendita, anche diretta, è destinata a utilizzatori finali in zone
protette.
In tali casi devono essere iscritti al Ruop ed essere autorizzati al rilascio
dei passaporti delle piante da parte del servizio fitosanitario regionale
competente per Centro aziendale
65.I
SUBSTRATI (TERRICCI COMMERCIALI, TORBE, MISTI DI TORBE E DRENANTI, DI TORBE E
COMPOST, DI COCCO E TORBE, ECC.) DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA PASSAPORTO?
No non necessitano di passaporto delle piante ai sensi nell'allegato XIII del
reg.2019/2072
66.QUANDO
SI PARTECIPA A FIERE ALL'ESTERO CON PIANTE E ALTRI PRODOTTI VEGETALI CHE POI
VENGONO RIPORTATI IN ITALIA, COME DEVONO ESSERE GESTITI I PASSAPORTI?
Nell'ambito dell'Unione europea la circolazione richiede l'uso del passaporto
per le piante e i prodotti vegetali per i quali è previsto. Se il materiale non
muta lo stato fitosanitario può essere commercializzato con il passaporto delle
piante originario.
67.REGOLAMENTO
(UE) 2019/2072, ART. 17, C. 1: A QUALI PIANTE DA IMPIANTO VIENE APPLICATO IL
PERIODO TRANSITORIO (FINO AL 14 DICEMBRE 2020) CHE VIENE CITATO? È PREVISTA
L'EMISSIONE DI PASSAPORTI?
Il periodo transitorio è applicato a tutte le sementi e le altre piante da
impianto che introdotte o spostate nel territorio dell'Unione o prodotte, prima
del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle direttive
66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE,
2002/55/CE,
2002/56/CE,
2002/57/CE,
2008/72/CE,
2008/90/CÈ.
I passaporti delle piante che accompagnano le sementi e le altre piante da
impianto che beneficiano del periodo di transizione certificano, fino al 14
dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena
rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell'articolo 30
del regolamento (UE) 2016/2031.
Quindi i passaporti delle piante devono essere emessi ma non contemplano i controlli
per gli ORNQ fino al 14 dicembre 2020.
68.CODICE
DI TRACCIABILITÀ SUL PASSAPORTO: PUÒ CONTENERE IL NUMERO DELLA BOLLA DI
CONSEGNA O DELLA FATTURA?
Il codice di tracciabilità (dopo la parte relativa al centro aziendale) è
scelto liberamente dall'operatore professionale autorizzato e può fare
riferimento a qualunque documentazione o sistema di registrazione della ditta.
IMPORT/EXPORT
69.QUALI
SONO I REQUISITI PER CHIEDERE IL CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE O RI-ESPORTAZIONE?
Le condizioni per il rilascio di un certificato per l'export sono che:
a) l'OP sia iscritto al RUOP;
b) l'OP abbia sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro
oggetto destinato all'esportazione;
c) la pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetti le prescrizioni
fitosanitarie per l'importazione del paese importatore.
Inoltre, è possibile il rilascio del certificato fitosanitario per
l'esportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori
professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b - c.
70.CHE
COS'È IL CERTIFICATO DI PRE-ESPORTAZIONE E QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERLO?
Il certificato di pre-esportazione (già documento intracomunitario di
comunicazione fitosanitaria) è un documento in cui il paese di origine
certifica ad un altro stato membro uno o più dei seguenti elementi:
· l'assenza o la presenza al di sotto di una specifica soglia di determinati
organismi nocivi nei vegetali in questione;
· l'origine dei vegetali in un settore, sito, luogo, zona di produzione
specifici;
· status dell'organismo nocivo nel settore, sito, luogo, zona di produzione;
· risultati delle ispezioni dei campionamenti e delle analisi effettuati sui
vegetali;
· procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione dei
vegetali;
Il certificato di pre-esportazione è rilasciato a richiesta dell'OP dalle
autorità competenti dello stato membro in cui i vegetali sono stati coltivati,
prodotti, immagazzinati o trasformati mentre tali vegetali si trovano nei siti dell'OP in
questione.
Il certificato di pre-esportazione accompagna i vegetali durante lo spostamento
nel territorio dell'unione.
TRACCIABILITA'
71.QUALE
TRACCIABILITÀ DEVE RISPETTARE L' OPERATORE PROFESSIONALE?
Gli operatori professionali dovranno garantire la tracciabilità delle piante e
dei prodotti vegetali regolamentati che ricevono e cedono ad altri operatori
professionali
72.Quali
informazioni (grado di dettaglio) devono essere racchiuse in un codice di
tracciabilità per un produttore? È una decisione del proprietario quale tipo di
informazioni deve registrare dentro tale codice? Per esempio, in un ciclo di
produzione di oltre 3 anni, devono rintracciare il materiale originariamente
piantato?
Il livello del dettaglio delle informazioni deve essere determinato da ogni
vivaio, secondo la propria analisi dei rischi (specie di piante, rischio di
organismi nocivi, ecc.). Il registro dei dati deve essere conservato per 3
anni; se le piante sono più vecchie, è richiesta solo la tracciabilità degli
ultimi 3 anni.
CONTROLLI
UFFICIALI
73.QUALI
CONTROLLI UFFICIALI SARANNO EFFETTUATE A CARICO OPERATORI PROFESSIONALI DA
PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI?
Gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
devono essere ispezionati almeno una volta all'anno dall'autorità competente.
Il controllo coprirà il rispetto delle condizioni da soddisfare per essere
autorizzato a rilasciare passaporti delle piante. Il controllo può anche
includere ispezioni e campionamenti fitosanitari.
Gli operatori autorizzati possono stabilire piani di gestione del rischio
fitosanitario (PGRP) che devono essere approvati dall'autorità competente. La
frequenza delle ispezioni può essere ridotta per gli operatori autorizzati che
applicano un piano di gestione del rischio fitosanitari (PGRP) approvato.
74.QUALE
SARÀ LA FREQUENZA DI CONTROLLI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI CORRELATI
ALL'APPOSIZIONE ISPM15, QUALI GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE MARCANO IL
MARCHIO O GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE USANO IL LEGNO MARCATO?
Tutti gli operatori registrati ISPM 15 saranno ispezionati almeno una volta
all'anno per verificare che stiano producendo, contrassegnando o riparando
materiali da imballaggio in legno in conformità con i requisiti della norma.
APPOSIZIONE
MARCHIO IMBALLAGGI LEGNO
75.QUALI
SONO LE CONSEGUENZE DEI NUOVI REGOLAMENTI SULLE ATTIVITÀ ISPM15?
Le nuove normative stabiliscono i requisiti per la lavorazione, la marcatura e
la riparazione dei materiali di imballaggio in legno in conformità all'ISPM 15.
Stabiliscono inoltre norme relative all'autorizzazione e al controllo degli
operatori professionali che appongono questo marchio nel territorio dell'Unione
europea. Il materiale da imballaggio in legno con il marchio ISPM 15 può essere
riparato solo da operatori autorizzati, a meno che il marchio non venga
cancellato.
76.CON
IL NUOVO REGOLAMENTO, DOVREI REGISTRARMI SE SONO UN RIPARATORE O UN UTENTE
LEGNO MARCATO ISPM 15?
Se sono un riparatore di imballaggi contrassegnati ISPM 15 o se sono un
produttore di imballaggi destinati all'esportazione e desidero apporre il
marchio ISPM 15, devo registrarmi. Non devo registrarmi se riparo imballaggi in
legno senza il marchio ISPM 15 o imballaggi in legno dai quali il marchio ISPM
15 viene cancellato.
TARIFFA
FITOSANITARIA
77.VERRÀ
MANTENUTA LA TARIFFA FITOSANITARIA ANNUALE? CHI LA DOVRÀ PAGARE E A QUALE
SERVIZIO FITOSANITARIO? CHI È STATO ISCRITTO D'UFFICIO AL RUOP DOVRÀ CONTINUARE
A PAGARLA?
Per quantoconcerne la tariffa fitosanitaria si sottolinea che, a partire
dall'entrata invigore del regolamento (UE) 2016/2031ed in relazione a tutti gli
operatoriprofessionali che transitano nel RUOP o vi sono registrati ex novo,si disapplicano
le tariffe una tantum normate dall'articolo55 deldecreto
legislativo 214/05, Allegato XX, Parte
B:
· Rilasciodell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19;
· Produttoridi patate da consumo o di frutti di agrumi;
· Rilasciodell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui
all'art. 26.
Altresì,mantengono validità tutte le restanti tariffe fitosanitarie relative
aicontrolli fitosanitari alla produzione e alla circolazione.
Mantengono,inoltre, validità tutte le tariffe fitosanitarie dovute per
l'effettuazione deicontrolli fitosanitari all'importazione e all'esportazione
di cui all'articolo55 del decreto legislativo 214/05-Allegato XX-Parte
A.
Si evidenziache l'autorizzazione all'uso del passaporto è relativa al centro
aziendale/sitidi produzione in cui si effettuano i controlli ufficiali da parte
del Serviziofitosanitario regionale competente per territorio. Pertanto, la
tariffa annualedestinata a coprire i costi di effettuazione dei controlli
ufficiali relativiall'uso passaporto delle piante (PP e ZP), deve essere versata dall'OP
inrelazione ad ogni centro aziendale autorizzato nel quale sono svolti i
relativicontrolli ufficiali.
Se
i Centriaziendali di uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni
differenti,l'OP dovrà versare la tariffa ad ogni Servizio fitosanitario
regionalecompetente.
Fattesalve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del decreto legislativo
19agosto 2005, n. 214 e nelle more della
definizione della nuova normativafitosanitaria nazionale, le tariffe annue per l'anno 2020
sono versate entroil 14 marzo 2020, data limite per
l'aggiornamento dei dati di registrazioneal RUOP propedeutici ai controlli fitosanitari,
a carico dell'OP.
78.A
COSA SI RIFERISCE LA TARIFFA ANNUALE DOVUTA PER L'USO DEL PASSAPORTO DELLE
PIANTE?
Nelle more della definizione della normativa nazionale di applicazione dei
nuovi regolamenti europei, si evidenzia che la tariffa annuale relativa all'uso
del passaporto delle piante è destinata a coprire i costi di effettuazione dei
controlli ufficiali relativi ai passaporto delle piante.
L'autorizzazione all'uso del passaporto è relativa al centro aziendale/siti di
produzione in cui si effettuano i controlli ufficiali da parte del SFR
competente per territorio.
La tariffa pertanto deve essere versata dall'Operatore professionale in
relazione ad ogni singolo centro aziendale, nel quale saranno svolti i
controlli ufficiali. Pertanto l'operatore professionale che possiede più centri
aziendali, anche in una medesima Regionale, dovrà versare la tariffa suddetta
per ogni singolo centro aziendale, a copertura dei controlli che saranno
effettuati nello stesso .
79.SE
I CENTRI AZIENDALI SONO IN DIFFERENTI REGIONI LA TARIFFA DEVE ESSERE VERSATA AL
SFR DI OGNI REGIONE?
Si, la tariffa deve essere versata per ogni Centro Aziendale autorizzato
all'emissione del passaporto delle piante. Se differenti Centri aziendali di
uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni differenti, l'operatore
professionale versa la tariffa ad ogni Servizio fitosanitario Regionale
competente.
Documenti
20/01/2020
Previsioni del monitoraggio degli organismi nocivi
dei vegetali e prodotti vegetali anno 2020
20/01/2020
Il Servizio Fitosanitario Nazionale propone la
moneta per l'Anno Internazionale della Salute delle Piante 2020
16/12/2019
Pubblicato il Regolamento d'attuazione della nuova
Normativa Fitosanitaria in vigore dal 14 dicembre 2019
20/10/2019
Anno internazionale
della salute delle piante 2020
01/08/2019
ICQRF -
Programma di controllo sulla presenza di OGM nelle
sementi di mais e soia destinate alle semine 2019 - Relazione finale
31/07/2019
Apertura della consultazione per la revisione del
Piano di Azione Nazionale (PAN)
per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
22/05/2019
Barriere fitosanitarie e Trattative
bilaterali in essere
11/02/2019
ICQRF -
Programma di controllo delle sementi di mais e soia. Campagna di semina
2018-2019
19/11/2018
Aggiornamento
2018 - Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti e Registro dei fertilizzanti
22/11/2017
Centri di saggio
Normativa
23/01/2020
S.F.N. - Monitoraggio aree indenni dal batterio
Xylella fastidiosa in attuazione del D.M. 18/02/2016 - anno 2019
23/12/2019
D.M. 7521 del 4 marzo 2016 - "Attuazione del
registro nazionale delle varietà di piante da frutto"
23/12/2019
il Regolamento 2017/625 relativo ai controlli e
tutta la normativa di riferimento per il settore fitosanitario
24/04/2019
DM n. 1785
del 14 febbraio 2019 - "Piano di intervento per il rilancio del settore
agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella"
03/04/2019
D.M. 13136 del 11/03/2019 - Modalità operative per
l'iscrizione online di varietà vegetali nei Registri nazionali e per la
richiesta di autorizzazione provvisoria alla commercializzazione di sementi
03/04/2019
Centri di saggio - Normativa e Format Verbale di
verifica conformità
11/02/2019
Previsioni del monitoraggio degli organismi nocivi
dei vegetali e prodotti vegetali anno 2019
23/01/2019
Monitoraggio aree indenni dal batterio Xylella
fastidiosa in attuazione del D.M. 18/02/2016 - anno 2018 eccetto la regione
Puglia
10/12/2018
DDG n. 33962
del 5 dicembre 2018 - con il quale si aggiorna la gamma di varietà di
fruttiferi e portainnesti iscritti nel registro varietale
19/11/2018
Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti e
Registro dei fertilizzanti
10/09/2018
Nomina Gruppo di Lavoro Permanente per la
protezione delle piante
18/07/2018
D.M 6696 del 22/01/2018 Misure d'emergenza per
impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della
Repubblica italiana
23/04/2018
Lista dei laboratori nazionali che effettuano
analisi ufficiali di screening massale (1° livello) per Xylella fastidiosa e dei laboratori di riferimento per le
analisi di conferma (2° livello).
04/04/2018
Previsioni del monitoraggio degli organismi nocivi
dei vegetali e prodotti vegetali anno 2018
16/05/2018
Decreto n 4999 del 13/02/2018 Misure di emergenza
per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well
et all) nel territorio della Repubblica italiana
12/03/2018
Monitoraggio aree indenni dal batterio Xylella
fastidiosa in attuazione del D.M. 18/02/2016 - anno 2017 eccetto la regione
Puglia
13/09/2017
D.M. 21181 del 26/07/2017 - Norme tecniche
volontarie per la produzione di materiali certificati di nocciolo
31/07/2017
D.M. 21986 31/07/2017 - Modulistica per la
presentazione delle istanze al SFN di cui al D.M. 06/12/2016
26/06/2017
D.M. 7521 del 4 marzo 2016 - "Attuazione del
registro nazionale delle varietà di piante da frutto" aggiornamento elenco
delle varietà
12/06/2017
Previsioni del monitoraggio degli organismi nocivi
dei vegetali e prodotti vegetali anno 2017