Vir bonus dicendi peritus
Categorie d'intervento
Ai sensi
dell’articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 nonché del DPR n.
380 del 6 giugno 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, gli interventi edilizi sono
riconducibili alle sei principali categorie:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- nuova costruzione;
- ristrutturazione urbanistica.
EDILIZIA LIBERA
NOVITÀ DECRETO 2 MARZO 2018 IN VIGORE DAL 22 APRILE 2018
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 2018 il decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta l’elenco non esaustivo delle principali opere di edilizia libera, realizzabili senza Cila o Scia. Il Decreto sarà in vigore dal 22 aprile 2018
decreto e casistica
1. Interventi di Manutenzione
ordinaria
In riferimento all’art.31, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978,
n.457, si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle
costruzioni e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti se mpre che non comportino alterazioni delle
preesistenti caratteristiche degli edifici e in particolare quelli:
a) relativi alle opere di
finitura quali:
- tinteggiatura e/o ogni altro trattamento
superficiale delle pareti, degli infissi e delle pavimentazioni interne;
- riparazione, sostituzione e rifacimento degli
intonaci, delle pavimentazioni, dei rivestimenti delle pareti, delle
controsoffittature, degli infissi interni;
- bonifica delle murature, dei vespai, delle
pavimentazioni interne, comprensiva di ogni opera di impermeabilizzazione
tesa alla eliminazione di infiltrazioni d’acqua e umidità;
- riparazione, sostituzione e rifacimento degli
intonaci e riparazione dei paramenti esterni compresa ogni lavorazione
particolare (opere in pietra, in cotto, ecc.), senza alterazione dei tipi
di materiale;
- tinteggiatura delle facciate e lavori connessi
senza alterazione delle tinte preesistenti per le costruzioni ricadenti
nei centri storici definite dallo strumento urbanistico e nelle zone di
vincolo ambientale;
- tinteggiatura e sostituzione di parti o
rifacimento degli infissi esterni e delle parti metalliche quali
inferriate, parapetti, senza alterazione della forma, della sagoma e dei
materiali;
- sostituzione di tegole lesionate o mancanti;
sostituzione di parti deteriorate dei sistemi di smaltimento delle acque
piovane; riparazione o rinnovo dell’impermeabilizzazione delle coperture
piane e degli impianti di serre.
b) relativi agli impianti tecnologici quali:
- riparazione e sostituzione di ogni opera
relativa agli impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento dei
rifiuti solidi e liquidi, di distribuzione del gas, elettrici, telefonici,
di sollevamento verticale, esistenti purché relativi alle singole unità
immobiliari o alle sole parti comuni dell’edificio a condizione che non ne
derivi la realizzazione di nuovi locali o manufatti.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare
modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi delle
costruzioni.
2. Interventi di
Manutenzione straordinaria
In riferimento all’art.31, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1978,
n.457, si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle
costruzioni, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, e in
particolare:
a) lavori volti all’esecuzione di opere, quali:
- rinnovamento e sostituzione di tramezzature
interne;
- riparazione o rifazione di tompagni esterni non
portanti, a parità di forma, dimensione e ubicazione;
- rifacimento del manto di copertura dei tetti,
compresa la piccola orditura e/o il tavolato, e dei sistemi di raccolta e
smaltimento delle acque piovane;
- rifacimento dei rivestimenti delle superfici
piane di copertura, compresa ogni opera di impermeabilizzazione e i
massetti di pendenza per il deflusso delle acque piovane.
b) opere tese a restituire all’originaria funzione statica singoli elementi
strutturali, degradati o lesionati, attraverso il loro rafforzamento o la loro
sostituzione, quali:
- consolidamento dei muri portanti e delle
fondazioni;
- consolidamento e/o sostituzione di elementi
strutturali dei solai, del tetto e delle scale, senza alterazione delle quote
e della posizione;
- consolidamento delle strutture voltate e degli
archi, senza alterazione delle quote, della posizione e della forma;
- rafforzamento, anche con nuovi elementi di
sostegno, graffature e staffe, di singole parti strutturali;
- ogni opera provvisionale di sostegno,
ripartizione dei carichi, protezione.
c) lavori volti alla realizzazione e alla integrazione degli impianti
tecnologici e dei servizi igienico-sanitari, purché non siano alterate le
strutture portanti e i profili altimetrici delle coperture, quali:
- realizzazione degli impianti tecnologici, come
definiti dall’art.1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (oggi Legge 37/2008), mancanti o integrazione di quelli esistenti,
compreso quelli relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed
al risparmio dell’energia, e adeguamenti igienico-sanitari;
- realizzazione degli impianti di scarico degli
insediamenti produttivi di cui all’art.2 della legge 24 dicembre 1979,
n.650;
- ampliamento dei servizi igienico-sanitari e
conseguente adeguamento degli impianti;
- realizzazione di servizi igienici all’interno
della singola unità funzionale;
- installazione di impianti ascensore o
montacarichi all’ interno delle costruzioni, dei cortili e delle
chiostrine, quando sia dimostrata l’impossibilità della realizzazione
dell’impianto nelle parti comuni dell’edificio e purché esso non
interferisca con gli elementi architettonici caratterizzanti le facciate;
- installazione di impianti solari e di pompe di
calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per
edifici esistenti sulle coperture degli stessi ovvero negli spazi liberi
privati annessi;
d) opere finalizzate alla sistemazione di spazi esterni, che non comportino la
realizzazione di superfici utili o volumi, quali:
- realizzazione o rifazione di recinzioni, muri di
cinta e cancellate;
- realizzazione o consolidamento di muri o di
sistemi di contenimento di terreni e scarpate, secondo le norme e le
prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici per le singole zone;
- rifazione di pavimentazioni esterne su suoli,
realizzazione o rifazione di pavimenti su terrazzi o lastrici solari di
pertinenza delle costruzioni esistenti, ivi compreso la realizzazione di
scale o botole interne;
- realizzazione di giardini, opere di arredo,
quali vasche, aiuole per impianti floreali o arborei, fontane, eccetera;
- realizzazione di pergolati, grillages e gazebi;
e) tutte le opere necessarie per l’adeguamento degli edifici esistenti alle
vigenti disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche, consistenti in rampe,
ascensori e manufatti, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche
ed ambientali degli edifici;
f) realizzazione di cabine elettriche o per la protezione di impianti e quadri
di controllo, a servizio e di pertinenza delle costruzioni;
g) realizzazione, modifica o integrazione di mostre, vetrine, tende e insegne
per gli esercizi commerciali, terziari o artigianali;
h) l’accorpamento di unità immobiliari;
i) la demolizione, senza ricostruzione, di opere di modesta entità.
3. Interventi di
Restauro e risanamento conservativo
Si definiscono interventi di restauro e risanamento conservativo quelli rivolti
a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono ilconsolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Le opere individuate come restauro e risanamento conservativo sono, in
particolare, quelle volte alla conservazione e alla tutela del bene, nella sua
inscindibile unità storico-architettonica così come si è andata configurando
nel corso del tempo e quelle volte all’adeguamento degli edifici; esse devono
salvaguardarne i caratteri storico-culturali, ambientali e in particolare
tipologici, anche ove gli edifici abbiano subìto trasformazioni o ampliamenti
nel tempo e assicurarne la funzionalità con destinazioni d’uso compatibili,
come:
- la conservazione o il ripristino delle
caratteristiche fondamentali dell’impianto distributivo-organizzativo
originario; dei fronti esterni e interni anche con la reintegrazione degli
elementi di valore decorativo; degli elementi di collegamento orizzontali
e verticali, quali androni, porticati, ballatoi, scale caratterizzanti
l’organizzazione morfologica e tipologica; del sistema degli spazi liberi,
esterni e interni, quali le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i
giardini, i chiostri, e delle relative caratteristiche dimensionali e
formali; delle finiture e delle decorazioni connesse all’edificio ed alla
storia delle sue trasformazioni; degli infissi interni e esterni;
- il consolidamento, anche con sostituzione di
parti limitate non risanabili, con tecniche non alteranti la struttura,
senza modificazione della posizione o della quota, dei seguenti elementi
strutturali: murature portanti sia esterne che interne; solai; scale con
rampe piane; tetti;
- il consolidamento, anche con sostituzione di
parti limitate non risanabili, senza modificazione della posizione o della
quota, dei seguenti elementi strutturali: volte e archi; scale con rampe
su voltine;
- la eliminazione delle superfetazioni come parti
non congrue all’impianto organico della costruzione;
- l’inserimento degli impianti tecnologici e
igienico-sanitari richiesti dall’esigenza dell’uso edalle normative
vigenti in materia compatibilmente con le prescrizioni precedenti.
E’ consentita, nell’ambito dell’unitarietà del progetto, la sostituzione,
nonché l’integrazione, di materiali di finitura e degli infissi con altri
materiali non originari, ove non sia possibile la conservazione di quelli
esistenti.
E’ consentito l’accorpamento di unità immobiliari, o parti di esse, con unità
immobiliari contigue ove coerente con i principi del restauro e risanamento
conservativo.
Sono inoltre ammessi, a parità di superficie utile e volume preesistenti,
interventi di ripristino filologico, rivolti a ricostruire l’intero manufatto,
o parti di esso, eventualmente demolito o crollato, purché sia possibile,
attraverso fonti iconografiche, cartografiche, fotografiche e catastali,
documentarne la consistenza certa. Tale document
4. Interventi di
Ristrutturazione edilizia
In riferimento dell’art.31, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n.457, si definiscono interventi di ristrutturazione ed ilizia quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi e impianti, e in particolare:
- opere di consolidamento, rifazione o innovazione
delle strutture verticali;
- opere di consolidamento e rifazione delle
strutture orizzontali, anche con variazioni delle quote;
- opere di risanamento, rifazione o modificazione
delle facciate esterne, compreso la variazione delle dimensioni, della
posizione e del numero delle aperture, purché ne risulti un sistema
compatibile con l’organizzazione distributiva delle facciate e con
l’ambiente urbano in cui l’edificio si inserisce;
- riorganizzazione distributiva delle unità
immobiliari, del loro numero e della loro dimensione;
- rifazione o creazione di impianti tecnologici,
igienico-sanitari ed energetici.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi gli
interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica, ove non in contrasto con i parametri
ed indici, edilizi ed urbanistici, fissati dallo stesso strumento urbanistico
di inquadramento. A tali interventi si applicano inderogabilmente le norme di cui
all’art.18 della legge 6 agosto 1967, n.765, come modificato dall’art.2 della
legge 24 marzo 1989, n.122, relative alle quote minime di parcheggi
pertinenziali.
Salvo quanto diversamente stabilito dallo strumento urbanistico, in tali casi
l’edificazione dai fabbricati esistenti è consentita in aderenza a muro cieco o
a distanza tra le facciate pari alla metà dell’altezza della facciata più alta
e comunque non inferiore a m 10,00.
5. Interventi di Nuova
costruzione
In riferimento dell’art.31, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, si definiscono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite
alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra
o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto al numero 6;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in
via permanente di suolo inedificato;
- l’installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- l’installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto
ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato.
6. Interventi di
Ristrutturazione urbanistica
Ai sensi dell’art.31, comma 1, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n.457, si
definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a
sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Tali interventi di cui al presente articolo sono definiti nell’ambito degli
strumenti urbanistici esecutivi ed a essi subordinati.
Beati monoculi in terra coecorum