Tutta la normativa vigente al 2017 in un click
ELENCO DOCUMENTI DA INOLTRARE AL SUAP
documenti occorrenti e/o da procurare per la predisposizione dell'istanza
DICHIARAZIONE URBANISTICA TECNICO E PROPRIETARIO
RELAZIONE ASSEVERATA PRATICHE SUAP
files protetti da psw, richiedila: WhatsApp su 3334228002
PSR CAMPANIA PROSSIMO BANDO => 15 SETTEMBRE 2022 FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE DEL 75% SU LAVORI, ARREDI ED ATTREZZATURE
Il Responsabile di Misura Dr.ssa Grazia Paruolo illustra la misura 6.4.1
STRUTTURE AGRITURISTICHE REALIZZATE/FINANZIATE
PROGETTAZIONE, ISCRIZIONE ALBO REGIONALE
DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E
FINANZIAMENTO DI MOLTE AZIENDE AGRITURISTICHE DELLA COSTIERA SORRENTINA,
AMALFITANA ED AVELLINESE:
agriturismo MADONNA DI ROSELLE di Masturzo Elena, Piano Sorrento - ctg. 5 girasoli
agriturismo VILLA ZAGARA, Sorrento - ctg. 5 girasoli
agriturismo CHAMPAGNE SRL Calata Puolo 2, Sorrento - ctg. 5 girasoli
agriturismo Mariano Pontecorvo, Sorrento - ctg. 5 girasoli
agriturismo Del Sole Capri - ctg. 5 girasoli www www
agriturismo "VILLA ROSA" Chef Peppe Guida Vico Equense (*) ctg. 5 girasoli
agriturismo "AGRIBIO LA SOSTA" di Chianese Pietro - Teverola CE ctg. 4 girasoli
agriturismo La Ginestra Vico Equense (*) ctg. 5 girasoli www
agriturismo Il Casolare Baronissi AV
agriturismo La Chiana Vico Equense (*) www
agriturismo Barone Meta
agriturismo La Selva Vico Equense (*) www
agriturismo La Sorgente del Melo Vico Equense (*) ctg. 5 girasoli www video
agriturismo La Cantina del Fattore Vico Equense (*) ctg. 5 girasoli www
agriturismo Crapolla Vico Equense
agriturismo Nonno Luigino Vico Equense (*) ctg. 5 girasoli www
agriturismo Il Piccolo Paradiso Piano di Sorrento (*) ctg. 5 girasoli www
agriturismo Buonocore Annunziata Agerola (*)
agriturismo Casanocillo Piano di Sorrento (*)
agriturismo La Gabbianella di Maurizio De Rosa Vico
Equense
agriturismo Masseria Greco Massa Lubrense
agriturismo Pollio Sorrento
agriturismo Iovieno Agerola (*)
agriturismo Pegaso srl Pozzuoli
agriturismo L’Angolo di Paradiso Sorrento (*) ctg. 4 girasoli www
agriturismo Casa Rosa Massa Lubrense
agriturismo Villa Castanito Massa Lubrense
agriturismo Sireneo d’aequa Vico Equense
agriturismo Greenland c/mare di stabia www
agriturismo La Fenice Casalnuovo di Napoli
agriturismo Il Pendolo Pimonte
agriturismo Quisisana c/mare di stabia
agriturismo Il Castagno Agerola www
agriturismo Il Casino di Paipo Agerola (*)
agriturismo DE LUCA Roccarainola (*)
agriturismo L'ARANCIO IN FIORE Trasaella S. Agnello
agriturismo TENUTA L'INCANTO Vico Equense www
agriturismo IL CASALE DEL GOLFO DI CILENTO ANTONIO Vico Equense
agriturismo Il Piccolo Paradiso Soc. Semp. Agr. Piano di Sorrento (*) ctg. 5 girasoli www
agriturismo Il Limoneto Sant'Agnello (NA) (*)
agriturismo LA TAVERNA DI SANTA LUCIA - Castelvetere sul calore (Av)
agriturismo Casalfinocchito - Ogliastro Cilento (Sa) (*)
agriturismo MARESCA MICHELANGELO - Meta di Sorrento (NA)
agriturismo VILLABONIFATI - Castrovillari (Cs) (*) - Collab. ing. Paolillo Gennaro www
(*) con finanziamenti
agriturismo La Cantina del Fattore Vico Equense (*) il video dell'inaugurazione
agriturismo TENUTA L'INCANTO il video inaugurazione
agriturismo IL GIARDINO DI VIGLIANO MASSA LUBRENSE il video agriturismo LA SORGENTE DEL MELO Vico Equense video
OBBLIGO DI DIMOSTRARE IL RAPPORTO DI CONNESSIONE ANCHE FINO A 10 OSPITI
Soppresso il comma 3 dell'articolo 4 Legge 96/2006
[…omissis…]
Art. 4. Criteri e limiti dell'attività agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale
o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia
dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività
agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la
valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto
alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare
riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
[3. L'attività agricola si
considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di
somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci
ospiti.]
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 339
del 2007)
[…omissis…]
legge 96/2006
Imposta di soggiorno
- imposta di soggiorno
diritti di segreteria pe pratiche SUAP
DGC n. 7 del 20/03/2019: “Istituzione dei Diritti di segreteria e istruttoria per le istanze rivolte al SUAP/ Servizio Attività produttive con la tabella degli importi”. pdf
COMUNE DI VICO EQUENSE
diritti di segreteria
importo euro 250
causale AGRITURISMI SCIA PER APERTURA
ATTIVITÀ
IBAN IT75Z0760103400000022997803
COMUNE DI SORRENTO
diritti di segreteria
importo euro 300
causale AGRITURISMI SCIA PER APERTURA
ATTIVITÀ
IBAN IT95Y0623040260000056706141
CLASSIFICA A GIRASOLI
DEGLI AGRITURISMI
in vigore da giugno 2014
Con Delibera di Giunta n. 79 del
09.03.2015 sono stati recepiti i criteri omogenei di classificazione e
modalità di uso del marchio nazionale per le aziende agrituristiche campane.
Lo studio si occupa dell'ottenimento della classificazione e licenza d'uso del marchio "AGRITURISMO ITALIA"
CATEGORIE
E PUNTEGGI MINIMI CLICCA
istruzioni loghi e fonts per la tipografia CLICCA targa realizzata clicca
richiedere psw al numero +39 3334228002
Attenzione: verifica
la regolarità del Tuo agriturismo
controlla sul link
della Regione Campania
=> Se il Tuo
agriturismo è riportato: tutto okay
=> se non esce significa che le
“carte” non sono a posto per cui la Tua struttura non è in regola ed a
controllo saresti sanzionabile e/o eserciti senza un regolare titolo.
SPIEGAZIONI DELLA
IRREGOLARITà=> I casi sono 2
1° CASO: non hai effettuato
l’adeguamento al Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 15/2008 in
vigore dal 14 gennaio 2010;
2° CASO: hai effettuato
l’adeguamento al Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 15/2008 ma
l’istanza ha problemi e non è stata evasa;
Numero di agriturismi per provincia (agg. sett. 2022)
STS - Sistemi Territoriali di Sviluppo BURC Numero 45bis del 10 novembre 2008
Il PTR della regione Campania
suddivide il territorio in 45 Sistemi territoriali di sviluppo, aree basate
sulle diverse aggregazioni sovracomunali esistenti e considerate omogenee per
caratteri sociali, geografici e strategie di sviluppo locale da perseguire.
Il
Consiglio Regionale della Campania, con l’approvazione della Legge Regionale del 16 settembre 2008,
adotta il Piano Territoriale Regionale (PTR). Nel documento di Piano, (…) al
fine di ridurre le condizioni d’incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione
del territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, (…)
sono riportati cinque Quadri Territoriali di Riferimento:
1°) Il
Quadro delle reti;
2°) Il Quadro degli ambienti insediativi;
3°) Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo
(STS);
4°) Il Quadro dei campi territoriali complessi
(CTC) ;
5°) Il Quadro delle modalità per la cooperazione
istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”.
La
zonizzazione del PSR Campania tiene conto delle indicazioni contenute nel PTR
e, in particolare, del terzo Quadro Territoriale di Riferimento che
individua, in Campania, 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo omogenei. I Sistemi
sono aggregati secondo le seguenti dominanti:
A
Sistemi a dominante naturalistica
B Sistemi
a dominante rurale – culturale
C
Sistemi a dominante rurale manifatturiera
D
Sistemi urbani
E
Sistemi a dominante urbano-industriale
F
Sistemi costieri a dominante paesistico ambientale culturale
F - SISTEMI COSTIERI A DOMINANTE PAESISTICO AMBIENTALE
CULTURALE
F1 - LITORALE DOMITIO: Castel Volturno, Cellole, Mondragone, Sessa
Aurunca.
F2 – AREA FLEGREA: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto.
F3 - MIGLIO D’ORO - TORRESE STABIESE: Boscoreale, Boscotrecase,
Castellamare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre
Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
F4 - PENISOLA SORRENTINA: Agerola, Casola di Napoli,
Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Santa
Maria la Carità, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense.
F5 - ISOLE MINORI: Anacapri, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola
Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana.
F6 - MAGNA GRECIA: Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio,
Giungano, Roccadaspide, Trentinara.
F7 - PENISOLA AMALFITANA: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei
Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti,
Vietri sul Mare. F8 - PIANA DEL SELE: Battipaglia, Eboli, Serre.
normativa mappa STS elenco STS
Agriturismo in Regione Campania clicca
Agriturismo in Regione Calabria clicca
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FINANZIAMENTI: PSR CAMPANIA 2014/2020 MISURA 6.4.1
Misura 6.4.1 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese NS ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
CHI: 1) Attività in esercizio 2) nuove attività da realizzarsi 3) fattorie sociali 4) fattorie didattiche
COSA: lavori, arredi ed attrezzature, sistemazione esterne, parco giochi, piscina
DOVE SI PUÒ FARE: La misura trova attuazione in TUTTE le Macroaree A, B, C e D
REGIME DI AIUTI: finanziamento in conto capitale (no restituire) del 75% (vale regola del de minimis: max 200.000 euro di finanziamento nei primi 3 anni => progetto massimo 267.000 euro.
spese ammissibili (lavori edili, arredi ed attrezzature compreso parco giochi e piscina)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere ed ai lavori edili che riguardano:
• la modifica di porte e pareti interne;
• la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
• il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento
energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi,
pavimentazioni interne, coperture;
• l'abbattimento di barriere architettoniche.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cos'è
l'agriturismo, normativa e chiarimenti
DESCRIZIONE
L’agriturismo è una forma di turismo nella quale gli avventori sono ospitati presso un'azienda agricola. Il termine, coniato a metà degli
anni '60, identifica un'attività praticata, con diverse norme e denominazioni,
in diversi paesi del mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. In Italia, l'esercizio dell'attività
agrituristica, da parte delle imprese agricole, è consentito esclusivamente nel
rispetto di specifiche norme che ne regolano la connessione con l'attività
agricola.
La dimostrazione deve
essere in termini di TEMPO/LAVORO: occorre “dimostrare” che il tempo (ore/anno
ndr) richiesto dalle attività agricole sia superiore al tempo richiesto dalle
attività agrituristiche.
L'attività di agriturismo comprende:
- dare
ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;
- somministrare
di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da
prodotti di aziende agricole della zona, con preferenza per i prodotti
tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi
nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- organizzare
degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzare,
anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa,
attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché
escursionistiche (trekking, mountain bike) e di ippoturismo, anche per
mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale;
RURALITÀ DELL'IMMOBILE
La qualificazione di
“ruralità”
del fabbricato strumentale è un dato esclusivamente “oggettivo” e non dipende dalla
qualifica del possessore e/o dalla classificazione catastale, ma esclusivamente
dalla destinazione “effettiva”dell’immobile allo svolgimento
delle attività agricole, come indicate dall’articolo 2135 cod. civ.
(coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse).
Ciò è chiaramente
rilevabile dal tenore letterale dei commi 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali)
dell’articolo
9 D.L. 557/1993 che ha fissato, “distintamente”, i
requisiti di ruralità di abitazioni e fabbricati strumentali all’esercizio
delle attività agricole.
La ruralità è attestata con
attribuzione delle specifiche categorie “A/6” (abitativi) o “D/10”
(strumentali) o con specifica “annotazione”, rilevabile nelle visure catastali,
ai sensi del D.M. 26 luglio 2012.
Per i fabbricati già
edificati al 2012, la domanda di ruralità doveva essere presentata con
specifica denuncia inoltrata al Territorio entro il 30 novembre 2012, mentre,
per quelli costruiti successivamente o che sono stati oggetto di modifiche
sostanziali con mutamento della categoria catastale, si è reso necessario
presentare una nuova domanda di validazione della ruralità, mediante il
cosiddetto modello “DOCFA”, allegando le autocertificazioni
richieste, attestanti il possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni
precedentemente richiamate.
CODICE
ATECO agriturismo (Codice Ateco 2007
in vigore dal 01/01/2008)
55.20.52
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
FORSE NON TUTTI SANNO CHE:
L.R. 15/2005 - Art. 11 Obblighi degli operatori
agrituristici
1.
Gli operatori agrituristici sono tenuti: a) a comunicare al Comune le tariffe,
il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea
dell’esercizio, la durata della chiusura; b) ad esporre al pubblico una tabella
indicante i servizi offerti; c) ad osservare le disposizioni di cui
all’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; d) a
comunicare al Comune qualsiasi variazione dell’attività, entro quindici giorni
dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza
dei requisiti e degli adempimenti di legge; e) a somministrare alimenti e
bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.
Possibilità
di riattare ad uso agrituristico abitazioni, stalle e comodi rurali =>chi
dice cosa:
Legge Regionale del 6 novembre 2008 n. 15
"Disciplina per l'attività di agriturismo"
[…] ART. 3 Strutture agrituristiche e aree
attrezzate per il tempo libero
Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il
tempo libero 1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste
dalla presente legge: a) i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore
agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel
fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo; b) i locali siti
nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri
abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la
conservazione della ruralità; c) le superfici aziendali da destinare ad
attività ricreative, sportive e di accoglienza. 2. La eventuale
ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché
delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l’utilizzo di
tipologie e di materiali tradizionali della zona. 3. I locali utilizzati ad uso
agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo
svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della
destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta
cambio di destinazione d’uso degli edifici censiti come rurali e come beni
strumentali, ai sensi dell’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 536. Inoltre sono assimilate le strutture sanitarie con fondo di
pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in
agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce
svantaggiate (1). (1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 79, della
legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
[…]
LEGISLAZIONE VIGENTE NEL SETTORE
AGRITURISTICO:
Nel corso dell'ultimo trentennio, si sono avvicendate una
serie di normative nazionali e regionali, atte a stabilire delle precise regole
per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In linea generale, le leggi
regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando
aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti
e così via, mentre le leggi nazionali dello Stato definiscono l’attività di
agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Con riferimento alla normativa
regionale, in questa sede viene considerata esclusivamente quella valida per la
Regione Campania.
L'evoluzione normativa è stata la seguente:
- L.R. Campania n. 41 del 28/08/1984,
recante "Interventi per favorire l'agriturismo in Campania", abrogata
dal comma
1 dell'art. 20 L.R. Campania 15/2008; clicca
- Legge n. 730 del 5 dicembre 1985,
recante "Disciplina dell'agriturismo", abrogata dal comma
1 dell'art. 14 Legge 96/2006; clicca
- Legge quadro
nazionale n. 96 del 20 febbraio 2006, recante
"Disciplina dell'agriturismo"; clicca
- L.R.
Campania n. 15 del 6 novembre 2008, recante
"Disciplina per l'attività di agriturismo", così come modificata ed
integrata dalle LL.RR. 2/2010 e 1/2012, e regolamento di attuazione 18/2009, in
vigore dal 14 gennaio 2010 (TESTO COORDINATO CLICCA);
·
Circolare n. 0548427 del 29 luglio 2013, recante "Manuale
delle procedure e dei controlli in materia di agriturismo" clicca
· Circolare 2015 n. 0750651 del 4.11.2015 clicca.
A livello Nazionale, dunque, la Legge-Quadro vigente è la 96/2006 secondo la quale le attività
agrituristiche concernono nella ricezione ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli (riuniti anche in forma di società di capitali o di
persone, ovvero associati fra loro) attraverso l'utilizzazione della propria
azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo,
di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere addetti allo
svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi
familiari -ai sensi dell'art 230 bis del codice civile-, nonché i lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, che sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e
fiscale vigente. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per
lo svolgimento di attività e servizi complementari.
L’attività
agrituristica può essere realizzata esclusivamente in edifici rurali
preesistenti nelle aziende agricole e non più utili alla conduzione del fondo.
Sono previsti aiuti finanziari regionali nel quadro dei Piani di Sviluppo
Rurale sostenuti dall’Unione Europea.
In Campania
AUTORIZZAZIONE E GESTIONE
- Legge Regionale n. 15/2008 (Testo coordinato della legge 15/2008 alla luce delle
modifiche apportate dalle LL.RR. 2/2010 e 1/2012):
- Regolamento
attuativo
- Circolare 11/2015 Protocollo n. 0750651 del 04/11/2015
- Classificazione ed uso
del marchio agriturismo Italia
- Circolare 07/2013 Protocollo n. 0548427 del 29/07/2013
- Manuale delle procedure e dei controlli
EMERGENZA E SICUREZZA ANTINCENDIO:
1. D.M.
9 aprile 1994 coordinato con il DM 6 ottobre 2003 (Prevenzione incendi: sino a 25
posti letto si applicano le disposizioni del TITOLO III);
2. D.P.R.
1 agosto 2011 n. 151 (Antincendio:
sino a 50 posti letto ctg. A);
superamento
barriere architettoniche:
1.
L.R. Campania n. 15/2008,
art. 7, co. 1 lett. “i”: […]Ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad
attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 24,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di
opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere
architettoniche […];
2. Art. 24 co. 2 L. 5 febbraio 1992, n. 104: […] 2.
Per gli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli
4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai
vincoli stessi. […]
La normativa di riferimento è la L.R. 15/2008 con il suo
regolamento di attuazione e circolari applicative:
Legge
Regionale Campania n. 15 del 6.11.2008: “disciplina per l’attività di agriturismo” CLICCA
· nota prot. n. Prot. N. 172679 del 25.02.2010
Regolamento di Attuazione della L.R. 15/08: Pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 29 dicembre 2009 è stato
pubblicato il regolamento di attuazione della Legge Regionale 6 Novembre 2008
n. 15 (DISCIPLINA PER L'ATTIVITA' DI AGRITURISMO).
Così come precisato all'articolo 15 del suddetto Regolamento, in
vigore dal 14 gennaio 2010. CLICCA
· Circolare n. 0548427 del
29.07.2013 (competenze e controlli in materia di agriturismo) clicca
Altre circolari applicative:
·
nota prot. n. 2/6864 del 07/06/95,
riguardante Adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 6 della L.R. 41/84
relativo all'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici;
·
nota prot. n. 2/4980 del 18/06/96,
riguardante Art. 5 - L.R. 41/84 - Iscrizione nell'Elenco regionale degli
operatori agrituristici;
·
nota prot. n. 2/15749 del 22/11/2000,
riguardante Artt. 5, 6, 8 - L.R. 41/84;
·
nota prot. n. 2/12221 del 02/12/2002
riguardante Artt. 5, 6, 8, 9 - L.R. 41/84;
·
nota prot n. 710840 del 21/11/2003
riguardante L.R. 41/84 - Legge 730/85 - Autorizzazioni comunali.
Cosa occorre fare per essere abilitati all’esercizio
dell’agriturismo
PREMESSA: L'agriturismo si configura come integrazione del reddito agricolo, pertanto la premessa base è che vi sia, preliminarmente un'azienda agricola.
una volta che è stata costituita l'azienda agricola [sia come ditta individuale (coltivatore diretto), che come società imprenditore agricolo vedi tasto IAP] occorre:
Adempimenti: per poter operare gli
adempimenti da effettuare sono 3+1:
1) SCIA SANITARIA (oggi notifica alimentare) Indirizzata all’ASL per il tramite del Comune
2) SCIA AGRITURISMO Indirizzata al Comune (che manderà copia alla Regione) con allegati di rito
3) Documenti per ottenimento autor. all'uso dei girasoli (se presente ospitalità)
4) Iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrit. (lo fa la Regione Campania settore ITABI ex IPA)
FAI DA TE SENZA ME: benché gli adempimenti
siano sostanzialmente semplici, in realtà per poter presentare la sSCIA SANITARIA, il titolare deve essere in regola con il fabbricato [(NO abusi
edilizi, NO condoni), qualche comune consente di operare in strutture con
condono 47/85 (paese che vai…)], gli scarichi fognari devono essere autorizzati,
deve essere redatta una relazione tecnica agronomica in un determinato modo, si
deve redigere, a cura di un tecnico agrario, il calcolo del tempo/lavoro….
Fino a 10 ospiti: Ai sensi dell’articolo
7, comma 5, della legge regionale n.15 /2008, se le attività di ricezione e di
somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci
ospiti,
è sufficiente il
rispetto dei requisiti previsti per i locali di abitazione.
[3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.]
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 339 del 2007)
[…omissis…]
legge 96/2006
Tempistica: esecutività al protocollo della SCIA (il comune ha comunque 30 giorni per verificare correttezza dell'istanza)
Connessione delle
attività agrituristiche e prevalenza dell’attività agricola:
Le attività
agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività
agricola,
che deve rimanere
comunque prevalente.
Il rapporto di
prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi
dell’articolo 10
della legge regionale n.
15/2008, si intende soddisfatto quando il rapporto tempo-lavoro per
l’attività agricola è
prevalente rispetto al tempo necessario per l’attività agrituristica (fino a 10
ospiti la connessione è considerata, comunque, soddisfatta).
IN SOLDONI: non è più vigente la condizione per la quale "il fatturato" agricolo deve essere superiore a "quello" agrituristico, con la L.R. 15/2008 e suo regolamento di attuazione, i controlli non possono nulla sindacare sull'aspetto economico, devono verificare INVECE se risulta soddisfatta la connessione e quindi complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, SOLO E SOLTANTO IN TERMINI DI ORE/LAVORO.
Cosa si può “mettere a
tavola”:
Tutti gli ingredienti fino ad un minimo del 60% devono essere reperiti
nel proprio STS Sistema Territoriale di Sviluppo (ciò significa che se siamo a Vico e c’è una persona che pesca pesce (tracciabile), a Castellammare, posso somministrare
pesce tutti i giorni.
Fino ad
un massimo del 15% si può far ricorso a prodotti extraregionali (per consentire, ad
esempio, l’uso di spezie)
Super
ALCOLICI
SI
REQUISITI IGIENICO SANITARI
locali per la
somministrazione
1)
I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono
avere una superficie non inferiore a 1,5 metri quadrati
per posto/tavola.
2)
I locali devono essere dotati di finestre che garantiscono il ricambio
dell’aria. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione
ed illuminazione.
3)
Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e
bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente
accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.
4)
Il servizio igienico di cui al comma 3 deve essere dotato di:
a) pavimento lavabile e disinfettabile;
b) pareti trattate o rivestite con materiale
impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad
un’altezza minima di 2 metri;
c) adeguata aerazione, naturale o meccanica;
d) w.c. con impianto di scarico dell’acqua a
doppia erogazione;
e) lavabo fornito di sapone liquido o in polvere
e di asciugamani elettrico o monouso anche in tessuto, approvvigionato con
acqua potabile calda e fredda, munito di comando di erogazione dell’acqua non
manuale;
f) contenitore per rifiuti con comando a pedale.
locali per la preparazione
dei pasti
1. I locali polifunzionali delle aziende
agrituristiche adibiti a cucine/laboratori per la preparazione di pasti,
alimenti e bevande e per la preparazione di prodotti trasformati devono avere i
seguenti requisiti:
a)
sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla presenza di
aperture
sull’esterno.
Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed
illuminazione;
b)
superficie minima di 10
metri quadrati oltre i dieci pasti, con un incremento di
0,20 metri
quadrati
per ogni pasto oltre i quindici. La superficie può essere costituita dalla
sommatoria
dei
locali adibiti rispettivamente alle funzioni di cui alle lettere f), g) e h);
c)
pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e
disinfettabile fino ad
un’altezza
minima di 2 metri;
d)
pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;
e)
finestre e porte esterne protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori;
f)
zona di lavaggio e di preparazione degli alimenti dotata di lavello;
g)
zona di cottura;
h)
zona di lavaggio delle stoviglie attrezzata con lavelloe lavastoviglie;
i)
lavamani o, in alternativa, il lavello della zona di lavaggio delle stoviglie
deve essere dotato
di
comando di erogazione dell’acqua non manuale e attrezzato con sapone liquido o
in m)
polvere
e con asciugamani monouso;
l)
contenitore per rifiuti con comando a pedale;
m)
cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da convogliare
all’esterno i
fumi
ed i vapori oltre il colmo del tetto;
n)
tavoli da lavoro con superficie lavabile;
o)
armadietti per riporre le stoviglie;
p)
armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione o
apposito locale
separato
da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati,
trasformati,
serviti e consumati;
q)
lavastoviglie, anche di tipo non industriale, se siano previsti non più di
venti pasti;
r)
frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguatae dotato di
termometro di
massima
e di minima temperatura;
s)
spazio o locale idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti con
scaffali in
materiale
lavabile e disinfettabile;
t)
servizi igienici per gli operatori alimentari.
2.
I servizi igienici per gli operatori devono avere i seguenti requisiti:
a) non essere direttamente comunicanti con il
locale per la preparazione dei pasti;
b) presenza di uno spogliatoio, eventualmente
identificabile con l’antibagno dei servizi igienici
e
dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili,
in numero
corrispondente
a quello degli addetti. La porta dell’antibagno deveessere dotata di
dispositivo
per la chiusura automatica;
c) essere dotati di lavabo ad acqua corrente con
comando di erogazione non manuale, con
distributore
di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.
3.
Se il locale per la preparazione dei pasti è all’interno o nelle vicinanze
dell’abitazione è ammesso l’utilizzo dei locali dell’abitazione, come
spogliatoi e servizi igienici dell’abitazione, purché diversi da quelli a
disposizione del pubblico.
locali per
l’ospitalità (camere da letto)
1.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 15/2008 i locali, per
conservare la caratteristica di
ruralità,
devono avere le seguenti caratteristiche:
a) un’altezza minima dei locali adibiti al
soggiorno e pernottamento degli ospiti non inferiore a
2,50 metri di altezza. In caso di soffitti
inclinati l’altezza media può essere di 2,50 metri con
altezze
minime non inferiori a 2
metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri
l’utilizzo
obbligatorio di appositi arredi deve consentire di riportare l’altezza minima a
2
metri.
b) un’altezza minima dei locali adibiti a
servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20
metri.
c) un rapporto areo-illuminante pari al valore
di 1/14. Se vi è una distanza della parete del
fabbricato
da altre strutture superiore ai 15 metri il rapporto può essere ridotto ad
1/20,
purché
siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
2. Per immobili di particolare pregio storico ed
architettonico sottoposti a vincoli di non
modificabilità
delle aperture esterne sono consentite ulteriori deroghe, a condizione che vi
sia un
progetto
di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti,
idonee
condizioni
igienico sanitarie dell’alloggio ottenibili con una maggiore superficie dei
vani
abitabili
ovvero con un’adeguata illuminazione di impianti autonomi e con un’adeguata
ventilazione
resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai
riscontri
d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
3.
Le deroghe previste nel presente articolo sono valide solo per l’uso dei locali
a fini agrituristici.
4. La ricettività delle camere ad uso
agrituristico è determinata computando per ciascun posto/letto
una
superficie non inferiore a 15metri quadrati, comprensiva dell’incidenza dei
disimpegni e
dei
servizi igienici in ragione di uno per ogni camera, con un massimo di quattro
posti/letto e
calcolando
2 metri quadrati
per ogni letto in più oltre il primo.
locali per la macellazione
1. La macellazione degli animali allevati in
azienda è effettuata in un apposito locale posto
all’interno
dell’azienda agricola.
2. Il limite massimo di capi di pollame,
lagomorfi e piccola selvaggina che possono essere
macellati
annualmente in azienda e ceduti direttamente al consumatore finale, è pari a
cinquecento
unità, ai sensi della delibera di Giunta regionale 16 giugno 2006 n. 796,
relativa
alle
linee guida applicative del regolamento CE 29 aprile 2004 n.853.
3. La macellazione nel rispetto del limite di
cui al comma 2 è svolta anche nei locali della
cucina,
purché effettuata in tempi diversi da quelli di preparazione dei pasti, con
procedure
appositamente
previste dal piano di autocontrollo aziendale, riferito anche alle modalità di
lavaggio
e di disinfezione ad ultimazione di tali operazioni e per il monitoraggio
dell’efficacia
delle stesse operazioni.
4. I requisiti minimi per la macellazione per
autoconsumo sono quelli previsti dal regolamento
CE
29 aprile 2004 n. 852, in
particolare per quanto riguarda i locali strutturati con pavimenti
e
pareti facili da lavare e disinfettare, con la disponibilità di acqua calda e
fredda e con
l’utilizzo
di attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili
Chiariamo
un concetto
Connessione, complementarietà
delle attività agrituristiche e prevalenza dell’attività agricola
Il requisito normativo fondamentale che permette ad una azienda
agricola di poter esercitare, legalmente, le attività agrituristiche è quello
che queste ultime devono risultare in rapporto di connessione con l’attività
agricola, che deve rimanere comunque prevalente.
Chi diceva cosa…
In soldoni era cosa risaputa che l’unica principale
preoccupazione di un’azienda agrituristica era quella che a fine anno il suo
fatturato agricolo (vendita di prodotti agricoli) doveva essere almeno il 51%
rispetto al reddito ricavato dalle attività agrituristiche (posti mensa + posti
letto+ eventuale altre attività).
Questo
scolastico concetto in realtà era stabilito dalla Legge Nazionale 20 febbraio
2006 N. 96 che al suo articolo 4 disponeva:
Art.
4.
Criteri e limiti dell'attività agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri,
limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività
agrituristica.
2. Affinchè l'organizzazione
dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di
connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome
definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle
attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere
prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario
all'esercizio delle stesse attività.
(al comma 3, addirittura si
legiferava che sino a 10 ospiti, detta connessione e complementarietà era data
per accettata senza dimostrazioni fiscali.
Per cui stante il normato della
Legge Nazionale, effettivamente per dimostrare il rapporto di connessione e
complementarietà, si doveva dimostrare
un fatturato agricolo maggiore di quello agrituristico.
Chi, oggi, dice cosa…
Con il mutato
assetto normativo, è rimasto nell’opinione dei gestori di agriturismo (ed anche
negli Enti preposti al controllo, oserei dire), che oggi la loro preoccupazione
principale è e deve essere ancora quella di dimostrare a consuntivo che il
reddito agricolo in termini monetari debba essere del 51% rispetto all’analogo
reddito Agrituristico.
Niente di più
sbagliato!
La normativa
oggi vigente in materia di agriturismo (per chi esercita e per chi controlla) è
solo e soltanto l’attuale Legge Regionale Campania N. 15 del 6 novembre 2008
(così come modificata ed integrata dalle LL.RR. N. 2 del 21.01.2010 e N. 1 del
27.01.2012).
Detta
normativa al suo testo coordinato art. 7 comma 1 lett. a) dice:
[…]
a) la
relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull’azienda
agricola e sulle attività
agrituristiche
proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e
la
prevalenza
dell'attività agricola di cui all’articolo 10;
andando
all’art. 10 si legge al comma 2 che:
[…]
2. Ai fini
della presente legge il carattere di prevalenza dell’attività di coltivazione del fondo, della
silvicoltura
e dell’allevamento di animali rispetto all’attività agrituristica si intende
realizzato quando il
tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore
a quello impiegato nell’attività agrituristica
sulla base
delle tabelle di cui al comma 5. […]
IN SOLDONI…
non è più vigente la
condizione per la quale "il fatturato" agricolo deve essere superiore
a "quello" agrituristico, per cui i controlli non possono nulla
sindacare sull'aspetto economico, devono verificare INVECE se risulta
soddisfatta la connessione e quindi complementarietà dell'attività
agrituristica rispetto a quella agricola, SOLO E SOLTANTO IN TERMINI DI
ORE/LAVORO.
sfatiamo dei miti SULL’AGRITURISMO
·
Quanto terreno occorre?
·
Occorre la notifica sanitaria per la
casistica FINO A 10 OSPITI?
·
Max 30 posti e max 6 stanze??!
·
No super alcolici
·
No somministrare pesce
·
Fatturato agricolo 51%
·
Cuoco interno alla famigli
·
Locale per trasformare prodotti e
fare marmellate/conserve
·
Ho un fabbricato A/6 ed uno C/2 li
devo variare a D/10
Quanto terreno
occorre – allora, il discorso è questo: l’agriturismo
è un’attività che può svolgere (nell’ambito di un normato rapporto di
connessione/prevalenza), SOLO un’azienda agricola. Da questo risulta banalmente
chiaro che il terreno che occorre deve essere almeno necessario per iscrivere
il titolare all’INPS: mediamente a Napoli 1 ettaro (10.000mq).
Una volta chiarito il concetto di quanto terreno occorre, si deve contattare il tecnico (ovviamente Voi già sapete QUALE tecnico: tal rafiluccio starace), che esaudirà i vostri sogni e vi calibrerà il livello di attività possibile.
Occorre la notifica
sanitaria per la casistica FINO A 10 OSPITI? –
L’attuale normativa sull’agriturismo (Reg. Attuazione della L.R. 15/08),
dispone al’art. 2 comma 4 che fino a 10 ospiti si da per scontata la prevalenza
delle attività agricole. In soldoni:
fino a 10 ospiti non occorre dimostrare nulla, non serve il confronto in
termini di orelavoro.
Ora per capire se occorre o meno la notifica
sanitaria, si deve prendere in considerazione la LEGGE di riferimento: L.R.
15/2008 che all’articolo 7 elenca i documenti da produrre. Fra questi il
documento occorrente di cui art. 7 comma 1 lettera m) è, giust’appunto la
notifica sanitaria:
m) il parere favorevole dell’Azienda sanitaria locale
competente per territorio relativo ai locali da adibire all’attività.
Orbene, per la casistica “FINO A 10 OSPITI” l’articolo
7 comma 5 della Legge Regionale 15/2008 elenca i documenti occorrenti per
questa attività:
5. Se il richiedente intende intraprendere
un’attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la
documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).
Dove viene chiaramente disposto che fino a 10
ospiti NON occorre il documento di cui lettera m): notifica sanitaria.
MAX 30 POSTI MENSA e
MAX 6 CAMERE – esiste l’erronea convinzione che, IN CAMPANIA,
si può essere autorizzati per massimo 30 PM (Posti Mensa) e per massimo 6
Camere (12PL).
In realtà tale assurda ed errata convinzione
nasce dai primi bandi che hanno finanziato l’agriturismo in Campania. In quei
bandi POP CAMPANIA Mis. 4.2.1, si diceva che il livello massimo di attività
poteva essere solo quello: 30PM 6 Camere. Tale asserto era stato previsto
perché in condizioni di “normalità”, si era dimostrato che per le aziende in Campania
fino ad un tale livello di attività, la complementarietà era più o meno
verosimile, oltre risultava difficile che l’attività agricola potesse essere
considerabile prevalente (come dire, a tavolino puoi essere autorizzato fino a
max 30PM e 12PL).
In
realtà. Personalmente abbiamo fatto autorizzare aziende con 240
posti mensa e 24 stanze per 48 posti letto. Il discorso è molto semplice e legittimo: si può essere autorizzati
a QUALSIASI NUMERO DI POSTI LETTO O POSTI MENSA, purché il rapporto di
connessione e complementarietà venga sempre rispettato: questa è l’unica regola
da legge che bisogna rispettare => se si ha un’attività agricola talmente
grande…
No superalcolici – Nelle precedenti disposizioni normative, nulla
veniva detto in merito, per cui gli stessi Enti preposti al controllo, non
disponevano di strumenti atti ad applicare CORRETTAMENTE la norma: non vi è
scritto niente, si possono o non possono somministrare superalcolici, visto che
un agriturismo dovrebbe somministrare prodotti prevalentemente della propria
azienda..!
OGGI il
disposto della Legge Regionale 15/2008 vigente ha risolto il problema,
asserendo che un agriturismo può somministrare superalcolici, L.R. 15/2008 art. 2 comma 3 lettera b)
[…]
b) somministrare pasti e bevande, ivi
comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico
[…]
Somministrare pesce –
Considerato che un agriturismo dovrebbe somministrare prodotti prevalentemente
della propria azienda, fino alla precedente normativa Non si poteva
somministrare con continuità cose non prodotte in azienda.
Siccome la difficoltà, stante ad un tale
disposto normativo, era talmente assurde (ma allora anche il te, lo zucchero,
il caffè, le spezie, lo stesso sale…), la normativa oggi vigente, è corsa ai
ripari:
nel Regolamento di Attuazione della L.R.
15/2008, all’articolo 3 chiarisce che i prodotti che si possono
somministrare devono:
- per
almeno il 60% provenire dalla propria azienda o dal proprio
STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) per la Penisola Sorrentina è STS F4
Penisola Sorrentina
- max 15%
prodotti extraregionali
Da cui si evince che se si riesce a dimostrare
la tracciabilità della materia prima (in questo specifico caso del pesce, se
posso dire che è stato pescato da Castellammare a Massa Lubrense), posso darlo
tutti i giorni.
Fatturato agricolo
almeno 51% – Sino alla precedente disposizione normativa,
vi era l’obbligo di dimostrare con dati fiscali (fatturato), la condizione di
prevalenza dell’attività agricola, rispetto a quella agrituristica. Il
principale problema di tutti i gestori di agriturismo era far in modo che a
fine anno, il fatturato agricolo fosse superiore a quello agrituristico
(fatture agricole 51% rispetto a fatture pranzo+letto).
Oggi con il disposto della nuova normativa (L.R. 15/2008, all’articolo 10)
il rapporto di connessione deve essere dimostrato e documentato in termini di
ore/lavoro e non in termini economici. Oggi, benché qualche operatore addetto
ai controlli chieda ancora il fatturato. Tale condizione nulla inficia rispetto
alla legittimità di operare in conformità alla normativa OGGI vigente: l’unico
parametro da verificare è che il monte ore agricolo sia prevalente rispetto
alle ore necessarie per condurre l’attività agrituristica.
Cuoco interno alla
famiglia – Stante la manchevolezza della normativa
PRIMA esistente, siccome l’attività agrituristica era un’attività che
contemplasse l’utilizzo di surplus di manodopera e fabbricati aziendali, non
essendoci precisi riferimenti nella normativa, si dava per scontato che la
manodopera utilizzabile fosse quella aziendale. Stante la chiara impossibilità,
in taluni casi, di disporre di una persona in grado di preparare pasti, con la
Legge 96/2006 si è chiarito che si può far ricorso ad un cuoco esterno:
L.R. 15/2008 art. 2 comma 2
[…]
2. Possono essere
addetti allo svolgimento dell'attività' agrituristica l'imprenditore agricolo e
i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i
lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli
addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai
fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale Il ricorso a soggetti esterni è
consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi
complementari.
[…]
Locale per
trasformare prodotti, macellare e fare conserve e marmellate – Benché
l’azienda non disponga di un locale specificamente autorizzato od autorizzabile
per trasformare prodotti e fare conserve e marmellate, oggi con la recente
introduzione del Regolamento di Attuazione della L.R. 15/2008, si è
automaticamente autorizzati. All’articolo 8 di detto regolamento, si chiarisce
che può essere utilizzata la cucina sia per macellazione ch trasformazione purché
[…] purché effettuata in tempi diversi
da quelli di preparazione dei pasti […]
Ho un fabbricato A/6
ed uno C/2 li devo variare a D/10 – Conditio sine qua non, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio
è che preliminarmente gli immobili (fabbricati), siano censiti come rurali:
1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività
previste dalla presente legge: a) i locali siti nell’abitazione
dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi
esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo; b)
i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nei borghi e
nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere
garantita la conservazione della ruralità; c) le superfici aziendali da destinare
ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.
Da cui appare ovvio che se un locale sito
nell’abitazione sia, in regola con la normativa catastale, un A/6, questo può
essere destinato ad agriturismo senza nessuna variazione (non deve essere
variato a D10).
Relativamente ai depositi e stalle e tettoie e
simili, onde fugare ogni dubbio, la Circolare 4/2006 ha espressamente affermato
che se un immobile è un deposito (C2) od una stalla (C6) va bene così e non
deve essere variato.
I'm only responsable
for what i say not for what you understand..!
MAPPA sentieri Vico Equense
Mappa dei sentieri di Vico Equense
RETE SENTIERISTICA GENERALE PENISOLA SORRENTINA/AMALFITANA
Mappa dei sentieri Penisola Sorrentina/Amalfitana
MAPPA UFFICIALE sentieri CAI Penisola Sorrentina
Mappa dei sentieri CAI Club Alpino Italiano Penisola Sorrentina: consultazione stralcio (la MAPPA è a pagamento non può essere in download libero)
Visualizza tutti i dettagli dei sentieri su CAI
MAPPA sentieri Comunità Montana Penisola Sorrentina Peter. J. Hoogstaden
Mappa redatta da Peter J. Hoogstaden
MAPPA sentieri GIOVANNI VISETTI
Cartografia on line cartografo Giovis Giovanni Visetti
SENTIERO SMC-MONTE COMUNE SU GOOGLE EARTH 17/03/2017 - in sintonia e collaborazione col TRAILCAMPANIA, riceviamo da Volpe Michele il file .Kmz da "caricare su Google Earth per vedere il tracciato. Stiamo pressando il sig. Volpe e il TrailCampania affinchè ci diano tutti i files Kml/Kmz di tutti i sentieri TrailCampania. Grazie "rasoterra"
ISTRUZIONI
1) lanciare l'applicativo Google Earth
2) Menu "File", apri...
3) "caricare "il file Kmz che trovate qui
SENTIERISTICA CAI MONTI LATTARI scarica i file kml e gpx download
DOMANDA:
Cosa ha determinato il passaggio dal rapporto di connessione in termini
economici a quello in termini di ore lavoro??!
Preg. mo dott. Starace, AVV. GIUSEPPE SOMMA, sempre ai fini della difesa di
Agribio se potesse aiutarmi nella ricostruzione del dato normativo in campania
a proposito della prevalenza. In particolare: a) se esiste una
espressa disposizione di legge che ha espressamente eliminato il riferimento al
dato reddituale ovvero se ciò è avvenuto solo di fatto con la nuova normativa.
NS RISPOSTA => CERTO DUE
RIFERIMENTI:
Testo vigente della Legge Regionale 6 novembre
2008, n. 15. “Disciplina per l'attività di agriturismo”.
Art. 7 Esercizio dell’attività agrituristica
1.
Gli imprenditori agricoli che intendono
esercitare l’attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la
struttura agrituristica alla segnalazione certificata di inizio attività, ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono
allegati: (1) a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato,
sull’azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte
che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la
prevalenza dell'attività agricola di cui all’articolo 10;
E
D.P.G.R. (Decreto Presidente Giunta Regionale) CAMPANIA N. 18 DEL
28 DICEMBRE 2009
“REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE
2008, N. 15
(DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO)”.
OMISSIS
Art. 2
Connessione
delle attività agrituristiche e prevalenza dell’attività agricola
1. Le
attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con
l’attività agricola,
che rimane
comunque prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è
idonea allo
svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle
varietà
delle attività
agricole, all’estensione, alle dotazioni e alle caratteristiche strutturali,
agli spazi
disponibili, al
numero degli addetti.
2. Il
rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi
dell’articolo 10
della
legge regionale n. 15/2008, si intende soddisfatto quando il rapporto
tempo-lavoro per
l’attività
agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l’attività
agrituristica. Per il
calcolo
del rapporto tempo-lavoro convenzionale si fa riferimento alle tabelle
riportate Nell’allegato A.
b) se e quale era il dettato normativo che prima della legge 15/2008
prevedeva la prevalenza di reddito o di fatturato.
PRIMA
VIGEVA LA L.R. 41/84:
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.
49 del 18 ottobre 2004 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Settore Interventi per la
Produzione Agricola Produzione Agro, Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza
Mercantile - Prot. n. 0739441 del 24/09/2004 - Legge Regionale 41/84 -
Disciplina dell’attività agrituristica.
OMISSIS
ART. 3. Relazione tecnico-economica descrittiva dell’azienda e delle
attività agrituristiche proposte Nell’ambito di ogni più proficua
collaborazione con i Comuni tesa ad assicurare utili elementi di conoscenza e
di orientamento per le valutazioni di propria competenza, si evidenziano di
seguito le informazioni di particolare rilievo che devono risultare deducibili
dalla relazione tecnico-economica, di cui al precedente punto 2, lettera b): a)
descrizione dell’azienda agricola, con l’indicazione dell’ordinamento
produttivo, della produzione lorda vendibile e del tempo/lavoro occorrente per
l’ordinaria gestione dell’azienda; b) descrizione dell’attività agrituristica
prevista, con l’indicazione della capacità ricettiva, del periodo di esercizio
e dell’offerta dei prodotti aziendali; c) consistenza dei fabbricati aziendali,
con l’indicazione della loro utilizzazione per l’esercizio dell’attività
agricola e dell’attività agrituristica; d) complementarietà dell’attività
agrituristica. Per la stima della complementarietà
costituiscono parametri di valutazione: 1. il valore del reddito lordo
aziendale, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, che deve
risultare maggiore rispetto al reddito lordo ottenibile dall’attività
agrituristica; 2. il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività
agrituristica, nel corso dell’anno solare, che deve risultare inferiore al
tempo utilizzato per l’attività agricola.
raf starace
BANCA DATI NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI AGRITURISMO E MULTIFUNZIONALITÀ
Nell'ambito della Programmazione RRN 2014-20 è stata realizzata una banca dati normativa in materia di agriturismo e multifunzionalità (attività agricole connesse).
Per ciascuna norma o atto è stata realizzata una Scheda di sintesi (scaricabile) nella quale è presente anche un link per poter monitorare ulteriori eventuali modifiche.
In calce alla presente pagina è comunque scaricabile il DB completo delle norme in vigore alla data di aggiornamento.
Norme aggiornate al 31 ottobre 2021
La BD contiene 113 riferimenti a norme e documenti ufficiali ripartiti come segue:
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