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AGRITURISMO » dott. Raffaele Starace, agronomo


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Pubblicato il primo e-book sull'agriturismo in Campania

 Cos'è l'agriturismo, come si viene autorizzati, normativa, prassi, finanziamenti






Tutta la normativa vigente al 2017 in un click  
ELENCO DOCUMENTI DA INOLTRARE AL SUAP 
documenti occorrenti e/o da procurare per la predisposizione dell'istanza 
DICHIARAZIONE URBANISTICA TECNICO E PROPRIETARIO 
RELAZIONE ASSEVERATA PRATICHE SUAP 
files protetti da psw, richiedila: WhatsApp su 3334228002  


PSR CAMPANIA PROSSIMO BANDO   => 15 SETTEMBRE 2022 

FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE DEL 75% SU LAVORI, ARREDI ED ATTREZZATURE

Il Responsabile di Misura Dr.ssa Grazia Paruolo illustra la misura 6.4.1





STRUTTURE AGRITURISTICHE REALIZZATE/FINANZIATE

PROGETTAZIONE, ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E  FINANZIAMENTO DI MOLTE AZIENDE AGRITURISTICHE DELLA COSTIERA SORRENTINA, AMALFITANA ED AVELLINESE:


agriturismo MADONNA DI ROSELLE di Masturzo Elena, Piano Sorrento  - ctg. 5 girasoli
agriturismo VILLA ZAGARA, Sorrento  - 
ctg. 5 girasoli
agriturismo CHAMPAGNE SRL Calata Puolo 2, Sorrento  - 
ctg. 5 girasoli
agriturismo Mariano Pontecorvo, Sorrento  - ctg. 5 girasoli
agriturismo Del Sole Capri  - 
ctg. 5 girasoli www   www
agriturismo "VILLA ROSA" Chef Peppe Guida Vico Equense  (
*ctg. 5 girasoli
agriturismo "AGRIBIO LA SOSTA" di Chianese Pietro - Teverola CE  ctg. 4 girasoli
agriturismo La Ginestra Vico Equense  (*ctg. 5 girasoli www
agriturismo Il Casolare Baronissi AV
agriturismo La Chiana Vico Equense (
*) www
agriturismo Barone Meta 

agriturismo La Selva Vico Equense (
*) www
agriturismo La Sorgente del Melo Vico Equense (
*)   ctg. 5 girasoli www  video

agriturismo La Cantina del Fattore Vico Equense (*)  ctg. 5 girasoli www

agriturismo Crapolla Vico Equense
agriturismo Nonno Luigino Vico Equense (
*ctg. 5 girasoli www
agriturismo Il Piccolo Paradiso Piano di Sorrento (
*ctg. 5 girasoli www
agriturismo Buonocore Annunziata Agerola (
*)
agriturismo Casanocillo Piano di Sorrento (*)
agriturismo La Gabbianella di Maurizio De Rosa Vico Equense
agriturismo Masseria Greco Massa Lubrense
agriturismo Pollio Sorrento
agriturismo Iovieno Agerola (
*)
agriturismo Pegaso srl Pozzuoli
agriturismo L’Angolo di Paradiso Sorrento (
*ctg. 4 girasoli  www
agriturismo Casa Rosa Massa Lubrense
agriturismo Villa Castanito Massa Lubrense
agriturismo Sireneo d’aequa Vico Equense
agriturismo Greenland c/mare di stabia www
agriturismo La Fenice Casalnuovo di Napoli
agriturismo Il Pendolo Pimonte

agriturismo Quisisana c/mare di stabia

agriturismo Il Castagno Agerola www

agriturismo Il Casino di Paipo Agerola (*)

agriturismo DE LUCA Roccarainola (*)

agriturismo L'ARANCIO IN FIORE Trasaella S. Agnello 

agriturismo TENUTA L'INCANTO Vico Equense www
agriturismo IL CASALE DEL GOLFO DI CILENTO ANTONIO Vico Equense 
agriturismo Il Piccolo Paradiso Soc. Semp. Agr. Piano di Sorrento (*ctg. 5 girasoli www
agriturismo Il Limoneto Sant'Agnello (NA) (*
agriturismo LA TAVERNA DI SANTA LUCIA - Castelvetere sul calore (Av) 
agriturismo Casalfinocchito - Ogliastro Cilento (Sa) (*)
agriturismo MARESCA MICHELANGELO - Meta di Sorrento (NA)
agriturismo VILLABONIFATI - Castrovillari (Cs) (*) - Collab. ing. Paolillo Gennaro www

(*con finanziamenti

agriturismo La Cantina del Fattore Vico Equense (*) il video dell'inaugurazione  

agriturismo TENUTA L'INCANTO il video  inaugurazione            

agriturismo IL GIARDINO DI VIGLIANO MASSA LUBRENSE il video    
agriturismo LA SORGENTE DEL MELO Vico Equense  video    



 OBBLIGO DI DIMOSTRARE IL RAPPORTO DI CONNESSIONE ANCHE FINO A 10 OSPITI  

Soppresso il comma 3 dell'articolo 4 Legge 96/2006 


[…omissis…]

Art. 4. Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

[3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.]
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 339 del 2007)

[…omissis…]
legge 96/2006  

Imposta di soggiorno

COMUNE DI VICO EQUENSE
diritti di segreteria
importo euro 250
causale AGRITURISMI SCIA PER APERTURA ATTIVITÀ
IBAN IT75Z0760103400000022997803


COMUNE DI SORRENTO

diritti di segreteria
importo euro 300
causale AGRITURISMI SCIA PER APERTURA ATTIVITÀ
IBAN 
IT95Y0623040260000056706141



CLASSIFICA A GIRASOLI DEGLI AGRITURISMI

in vigore da giugno 2014
Con Delibera di Giunta n. 79 del 09.03.2015 sono stati recepiti i criteri omogenei di classificazione e modalità di uso del marchio nazionale per le aziende agrituristiche campane.
Lo studio si occupa dell'ottenimento della classificazione e licenza d'uso del marchio "AGRITURISMO ITALIA"

CATEGORIE E PUNTEGGI MINIMI CLICCA





istruzioni loghi e fonts per la tipografia CLICCA targa realizzata clicca

richiedere psw al numero +39 3334228002






Attenzione: verifica la regolarità del Tuo agriturismo

controlla sul link della Regione Campania

=> Se il Tuo agriturismo è riportato: tutto okay

=> se non esce significa che le “carte” non sono a posto per cui la Tua struttura non è in regola ed a controllo saresti sanzionabile e/o eserciti senza un regolare titolo.

SPIEGAZIONI DELLA IRREGOLARITà=> I casi sono 2

1° CASO: non hai effettuato l’adeguamento al Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 15/2008 in vigore dal 14 gennaio 2010;

2° CASO: hai effettuato l’adeguamento al Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 15/2008 ma l’istanza ha problemi e non è stata evasa;

Effettua il controllo CLICCA


Numero di agriturismi per provincia (agg. sett. 2022)

Napoli
Avellino
Salerno
Benevento
Caserta 

STS - Sistemi Territoriali di Sviluppo   BURC Numero 45bis del 10 novembre 2008

Il PTR della regione Campania suddivide il territorio in 45 Sistemi territoriali di sviluppo, aree basate sulle diverse aggregazioni sovracomunali esistenti e considerate omogenee per caratteri sociali, geografici e strategie di sviluppo locale da perseguire.

Il Consiglio Regionale della Campania, con l’approvazione della Legge Regionale del 16 settembre 2008, adotta il Piano Territoriale Regionale (PTR). Nel documento di Piano, (…) al fine di ridurre le condizioni d’incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, (…) sono riportati cinque Quadri Territoriali di Riferimento:

1°) Il Quadro delle reti;

2°) Il Quadro degli ambienti insediativi;

3°) Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS);

4°) Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC) ;

5°) Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”.

 

La zonizzazione del PSR Campania tiene conto delle indicazioni contenute nel PTR e, in particolare, del terzo Quadro Territoriale di Riferimento che individua, in Campania, 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo omogenei. I Sistemi sono aggregati secondo le seguenti dominanti:

A  Sistemi a dominante naturalistica  

B Sistemi a dominante rurale – culturale  

C  Sistemi a dominante rurale manifatturiera   

D  Sistemi urbani  

E  Sistemi a dominante urbano-industriale

F  Sistemi costieri a dominante paesistico ambientale culturale

 

F - SISTEMI COSTIERI A DOMINANTE PAESISTICO AMBIENTALE CULTURALE

F1 - LITORALE DOMITIO: Castel Volturno, Cellole, Mondragone, Sessa Aurunca.

F2 – AREA FLEGREA: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto.

F3 - MIGLIO D’ORO - TORRESE STABIESE: Boscoreale, Boscotrecase, Castellamare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.

F4 - PENISOLA SORRENTINA: Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense.

F5 - ISOLE MINORI: Anacapri, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana.

F6 - MAGNA GRECIA: Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Giungano, Roccadaspide, Trentinara.

F7 - PENISOLA AMALFITANA: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. F8 - PIANA DEL SELE: Battipaglia, Eboli, Serre.

normativa  mappa STS     elenco STS


Agriturismo in  Regione Campania  
clicca


Agriturismo in  Regione Calabria  clicca



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 FINANZIAMENTI: PSR CAMPANIA 2014/2020 MISURA 6.4.1  


          

Misura 6.4.1 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese NS ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

CHI: 1) Attività in esercizio 2) nuove attività da realizzarsi 3) fattorie sociali 4) fattorie didattiche

 

COSA: lavori, arredi ed attrezzature, sistemazione esterne, parco giochi, piscina

 

DOVE SI PUÒ FARE: La misura trova attuazione in TUTTE le Macroaree A, B, C e D 

                                                            

REGIME DI AIUTI: finanziamento in conto capitale (no restituire) del 75% (vale regola del de minimis: max 200.000 euro di finanziamento nei primi 3 anni => progetto massimo 267.000 euro.

  

spese ammissibili (lavori edili, arredi ed attrezzature compreso parco giochi e piscina)

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere ed ai lavori edili che riguardano:
• la modifica di porte e pareti interne;
• la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
• il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento
energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi,
pavimentazioni interne, coperture;
• l'abbattimento di barriere architettoniche.



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Cos'è l'agriturismo, normativa e chiarimenti


DESCRIZIONE


L’agriturismo è una forma di turismo nella quale gli avventori sono ospitati presso un'azienda agricola. Il termine, coniato a metà degli anni '60, identifica un'attività praticata, con diverse norme e denominazioni, in diversi paesi del mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. In Italia, l'esercizio dell'attività agrituristica, da parte delle imprese agricole, è consentito esclusivamente nel rispetto di specifiche norme che ne regolano la connessione con l'attività agricola.

 

La dimostrazione deve essere in termini di TEMPO/LAVORO: occorre “dimostrare” che il tempo (ore/anno ndr) richiesto dalle attività agricole sia superiore al tempo richiesto dalle attività agrituristiche.

 

L'attività di agriturismo comprende:

  • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • somministrare di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
  • organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche (trekking, mountain bike) e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;



RURALITÀ DELL'IMMOBILE 

La qualificazione di “ruralità” del fabbricato strumentale è un dato esclusivamente “oggettivo” e non dipende dalla qualifica del possessore e/o dalla classificazione catastale, ma esclusivamente dalla destinazione “effettiva”dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole, come indicate dall’articolo 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

Ciò è chiaramente rilevabile dal tenore letterale dei commi 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali) dell’articolo 9 D.L. 557/1993 che ha fissato, “distintamente”, i requisiti di ruralità di abitazioni e fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole.

La ruralità è attestata con attribuzione delle specifiche categorie “A/6” (abitativi) o “D/10” (strumentali) o con specifica “annotazione”, rilevabile nelle visure catastali, ai sensi del D.M. 26 luglio 2012.

Per i fabbricati già edificati al 2012, la domanda di ruralità doveva essere presentata con specifica denuncia inoltrata al Territorio entro il 30 novembre 2012, mentre, per quelli costruiti successivamente o che sono stati oggetto di modifiche sostanziali con mutamento della categoria catastale, si è reso necessario presentare una nuova domanda di validazione della ruralità, mediante il cosiddetto modello “DOCFA”, allegando le autocertificazioni richieste, attestanti il possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni precedentemente richiamate.


CODICE ATECO agriturismo (Codice Ateco 2007 in vigore dal 01/01/2008)

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole


FORSE NON TUTTI SANNO CHE:

L.R. 15/2005 - Art. 11 Obblighi degli operatori agrituristici

 

1. Gli operatori agrituristici sono tenuti: a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura; b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti; c) ad osservare le disposizioni di cui all’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell’attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge; e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.


 

Possibilità di riattare ad uso agrituristico abitazioni, stalle e comodi rurali =>chi dice cosa:

Legge Regionale del 6 novembre 2008 n. 15

"Disciplina per l'attività di agriturismo"

[…] ART. 3 Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero

 

 

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero 1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge: a) i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo; b) i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità; c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza. 2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l’utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona. 3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536. Inoltre sono assimilate le strutture sanitarie con fondo di pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate (1). (1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 79, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

 

[…]



LEGISLAZIONE VIGENTE NEL SETTORE AGRITURISTICO:


Nel corso dell'ultimo trentennio, si sono avvicendate una serie di normative nazionali e regionali, atte a stabilire delle precise regole per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In linea generale, le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, mentre le leggi nazionali dello Stato definiscono l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Con riferimento alla normativa regionale, in questa sede viene considerata esclusivamente quella valida per la Regione Campania.

 

L'evoluzione normativa è stata la seguente:

  • L.R. Campania n. 41 del 28/08/1984, recante "Interventi per favorire l'agriturismo in Campania", abrogata dal comma 1 dell'art. 20 L.R. Campania 15/2008; clicca
  • Legge n. 730 del 5 dicembre 1985, recante "Disciplina dell'agriturismo", abrogata dal comma 1 dell'art. 14 Legge 96/2006; clicca
  • Legge quadro nazionale n. 96 del 20 febbraio 2006, recante "Disciplina dell'agriturismo"; clicca
  • L.R. Campania n. 15 del 6 novembre 2008, recante "Disciplina per l'attività di agriturismo", così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 2/2010 e 1/2012, e regolamento di attuazione 18/2009, in vigore dal 14 gennaio 2010 (TESTO COORDINATO CLICCA);

·          Circolare n. 0548427 del 29 luglio 2013, recante "Manuale delle procedure e dei controlli in materia di agriturismo" clicca

·          Circolare 2015 n. 0750651 del 4.11.2015 clicca.

 

 

A livello Nazionale, dunque, la Legge-Quadro vigente è la 96/2006 secondo la quale le attività agrituristiche  concernono nella ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (riuniti anche in forma di società di capitali o di persone, ovvero associati fra loro) attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari -ai sensi dell'art 230 bis del codice civile-, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale vigente. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

        L’attività agrituristica può essere realizzata esclusivamente in edifici rurali preesistenti nelle aziende agricole e non più utili alla conduzione del fondo. Sono previsti aiuti finanziari regionali nel quadro dei Piani di Sviluppo Rurale sostenuti dall’Unione Europea. 

 

 

In Campania

AUTORIZZAZIONE E GESTIONE

 

  1. Legge Regionale n. 15/2008 (Testo coordinato della legge 15/2008 alla luce delle modifiche apportate dalle LL.RR. 2/2010 e 1/2012):

 

  1. Regolamento attuativo

 

  1. Circolare 11/2015 Protocollo n. 0750651 del 04/11/2015

 

  1. Classificazione  ed uso del marchio agriturismo Italia
  2. Circolare 07/2013 Protocollo n. 0548427 del 29/07/2013
  3. Manuale delle procedure e dei controlli

 

EMERGENZA E SICUREZZA ANTINCENDIO:

1.     D.M. 9 aprile 1994 coordinato con il DM 6 ottobre 2003 (Prevenzione incendi: sino a 25 posti letto si applicano le disposizioni del TITOLO III);

2.     D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (Antincendio: sino a 50 posti letto ctg. A);

 

superamento barriere architettoniche:

1.     L.R. Campania n. 15/2008, art. 7, co. 1 lett. “i”: […]Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche […];

2.      Art. 24 co. 2 L. 5 febbraio 1992, n. 104: […] 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. […]




La normativa di riferimento è la L.R. 15/2008 con il suo regolamento di attuazione e circolari applicative:


Legge Regionale Campania n. 15 del 6.11.2008: “disciplina per l’attività di agriturismo” CLICCA

 ·   nota prot. n. Prot. N. 172679 del 25.02.2010

 

Regolamento di Attuazione della L.R. 15/08: Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 29 dicembre 2009 è stato pubblicato il regolamento di attuazione della Legge Regionale 6 Novembre 2008 n. 15 (DISCIPLINA PER L'ATTIVITA' DI AGRITURISMO).

Così come precisato all'articolo 15 del suddetto Regolamento, in vigore dal 14 gennaio 2010. CLICCA


· Circolare n. 0548427 del 29.07.2013 (competenze e controlli in materia di agriturismo) clicca

 

Altre circolari applicative:

·          nota prot. n. 2/6864 del 07/06/95, riguardante Adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 6 della L.R. 41/84 relativo all'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici;

·          nota prot. n. 2/4980 del 18/06/96, riguardante Art. 5 - L.R. 41/84 - Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici;

·          nota prot. n. 2/15749 del 22/11/2000, riguardante Artt. 5, 6, 8 - L.R. 41/84;

·          nota prot. n. 2/12221 del 02/12/2002 riguardante Artt. 5, 6, 8, 9 - L.R. 41/84;

·          nota prot n. 710840 del 21/11/2003 riguardante L.R. 41/84 - Legge 730/85 - Autorizzazioni comunali.


 


Cosa occorre fare per essere abilitati all’esercizio dell’agriturismo

 

PREMESSA: L'agriturismo si configura come integrazione del reddito agricolo, pertanto la premessa base è che vi sia, preliminarmente un'azienda agricola.


una volta che è stata costituita l'azienda agricola [sia come ditta individuale (coltivatore diretto),  che come società imprenditore agricolo vedi tasto IAP] occorre:

Adempimenti: per poter operare gli adempimenti da effettuare sono 3+1:

1) SCIA SANITARIA (oggi notifica alimentare) Indirizzata all’ASL per il tramite del Comune
2) SCIA AGRITURISMO Indirizzata al Comune (che manderà copia alla Regione) con allegati di rito
3) Documenti per ottenimento autor. all'uso dei girasoli (se presente ospitalità)

4) Iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrit. (lo fa la Regione Campania settore ITABI ex IPA)

 

FAI DA TE SENZA ME: benché gli adempimenti siano sostanzialmente semplici, in realtà per poter presentare la sSCIA SANITARIA, il titolare deve essere in regola con il fabbricato [(NO abusi edilizi, NO condoni), qualche comune consente di operare in strutture con condono 47/85 (paese che vai…)], gli scarichi fognari devono essere autorizzati, deve essere redatta una relazione tecnica agronomica in un determinato modo, si deve redigere, a cura di un tecnico agrario, il calcolo del tempo/lavoro….

 

Fino a 10 ospiti: Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge regionale n.15 /2008, se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti,

è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per i locali di abitazione.  

[3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.]
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 339 del 2007)

[…omissis…]

legge 96/2006   


Tempistica: esecutività al protocollo della SCIA (il comune ha comunque 30 giorni per verificare correttezza dell'istanza)

 

 

Connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell’attività agricola:

Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola,

che deve rimanere comunque prevalente.

Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi dell’articolo 10

della legge regionale n. 15/2008, si intende soddisfatto quando il rapporto tempo-lavoro per

l’attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l’attività agrituristica (fino a 10 ospiti la connessione è considerata, comunque, soddisfatta). 


IN SOLDONI: non è più vigente la condizione per la quale "il fatturato" agricolo deve essere superiore a "quello" agrituristico, con la L.R. 15/2008 e suo regolamento di attuazione, i controlli non possono nulla sindacare sull'aspetto economico, devono verificare INVECE se risulta soddisfatta la connessione e quindi complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, SOLO E SOLTANTO IN TERMINI DI ORE/LAVORO.

 

Cosa si può “mettere a tavola”:

Tutti gli ingredienti fino ad un minimo del 60% devono essere reperiti nel proprio STS Sistema Territoriale di Sviluppo (ciò significa che se siamo a Vico e c’è una persona che pesca pesce (tracciabile), a Castellammare, posso somministrare pesce tutti i giorni.

 

Fino ad un massimo del 15% si può far ricorso a prodotti extraregionali (per consentire, ad esempio, l’uso di spezie)

 

Super ALCOLICI SI

 

REQUISITI IGIENICO SANITARI

 

locali per la somministrazione

 

1) I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,5 metri quadrati per posto/tavola.

2) I locali devono essere dotati di finestre che garantiscono il ricambio dell’aria. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione.

3) Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.

4) Il servizio igienico di cui al comma 3 deve essere dotato di:

a)  pavimento lavabile e disinfettabile;

b)  pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad

     un’altezza minima di 2 metri;

c)  adeguata aerazione, naturale o meccanica;

d)  w.c. con impianto di scarico dell’acqua a doppia erogazione;

e)  lavabo fornito di sapone liquido o in polvere e di asciugamani elettrico o monouso anche in tessuto, approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, munito di comando di erogazione dell’acqua non manuale;

f)  contenitore per rifiuti con comando a pedale.

 

 

locali per la preparazione dei pasti

 

1.  I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine/laboratori per la preparazione di pasti, alimenti e bevande e per la preparazione di prodotti trasformati devono avere i seguenti requisiti:

a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla presenza di aperture

sull’esterno. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed

illuminazione;

b) superficie minima di 10 metri quadrati oltre i dieci pasti, con un incremento di 0,20 metri

quadrati per ogni pasto oltre i quindici. La superficie può essere costituita dalla sommatoria

dei locali adibiti rispettivamente alle funzioni di cui alle lettere f), g) e h);

c) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad

un’altezza minima di 2 metri;

d) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;

e) finestre e porte esterne protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori;

f) zona di lavaggio e di preparazione degli alimenti dotata di lavello;

g) zona di cottura;

h) zona di lavaggio delle stoviglie attrezzata con lavelloe lavastoviglie;

i) lavamani o, in alternativa, il lavello della zona di lavaggio delle stoviglie deve essere dotato

di comando di erogazione dell’acqua non manuale e attrezzato con sapone liquido o in m)

polvere e con asciugamani monouso;

l) contenitore per rifiuti con comando a pedale;

m) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da convogliare all’esterno i

fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto;

n) tavoli da lavoro con superficie lavabile;

o) armadietti per riporre le stoviglie;

p) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione o apposito locale

separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati,

trasformati, serviti e consumati;

q) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, se siano previsti non più di venti pasti;

r) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguatae dotato di termometro di

massima e di minima temperatura;

s) spazio o locale idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti con scaffali in

materiale lavabile e disinfettabile;

t) servizi igienici per gli operatori alimentari.

2. I servizi igienici per gli operatori devono avere i seguenti requisiti:

a)  non essere direttamente comunicanti con il locale per la preparazione dei pasti;

b)  presenza di uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l’antibagno dei servizi igienici

e dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero

corrispondente a quello degli addetti. La porta dell’antibagno deveessere dotata di

dispositivo per la chiusura automatica;

c)  essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione non manuale, con

distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.

3. Se il locale per la preparazione dei pasti è all’interno o nelle vicinanze dell’abitazione è ammesso l’utilizzo dei locali dell’abitazione, come spogliatoi e servizi igienici dell’abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

 

 

locali per l’ospitalità (camere da letto)

 

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 15/2008 i locali, per conservare la caratteristica di

ruralità, devono avere le seguenti caratteristiche:

a)  un’altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernottamento degli ospiti non inferiore a

2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l’altezza media può essere di 2,50 metri con

altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri

l’utilizzo obbligatorio di appositi arredi deve consentire di riportare l’altezza minima a 2

metri.

b)  un’altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20

metri.

c)  un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Se vi è una distanza della parete del

fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri il rapporto può essere ridotto ad 1/20,

purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.

2.  Per immobili di particolare pregio storico ed architettonico sottoposti a vincoli di non

modificabilità delle aperture esterne sono consentite ulteriori deroghe, a condizione che vi sia un

progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee

condizioni igienico sanitarie dell’alloggio ottenibili con una maggiore superficie dei vani

abitabili ovvero con un’adeguata illuminazione di impianti autonomi e con un’adeguata

ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai

riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

3. Le deroghe previste nel presente articolo sono valide solo per l’uso dei locali a fini agrituristici.

4.  La ricettività delle camere ad uso agrituristico è determinata computando per ciascun posto/letto

una superficie non inferiore a 15metri quadrati, comprensiva dell’incidenza dei disimpegni e

dei servizi igienici in ragione di uno per ogni camera, con un massimo di quattro posti/letto e

calcolando 2 metri quadrati per ogni letto in più oltre il primo.

 

 

 

locali per la macellazione

 

1.  La macellazione degli animali allevati in azienda è effettuata in un apposito locale posto

all’interno dell’azienda agricola.

2.  Il limite massimo di capi di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina che possono essere

macellati annualmente in azienda e ceduti direttamente al consumatore finale, è pari a

cinquecento unità, ai sensi della delibera di Giunta regionale 16 giugno 2006 n. 796, relativa

alle linee guida applicative del regolamento CE 29 aprile 2004 n.853.

3.  La macellazione nel rispetto del limite di cui al comma 2 è svolta anche nei locali della

cucina, purché effettuata in tempi diversi da quelli di preparazione dei pasti, con procedure

appositamente previste dal piano di autocontrollo aziendale, riferito anche alle modalità di

lavaggio e di disinfezione ad ultimazione di tali operazioni e per il monitoraggio

dell’efficacia delle stesse operazioni.

4.  I requisiti minimi per la macellazione per autoconsumo sono quelli previsti dal regolamento

CE 29 aprile 2004 n. 852, in particolare per quanto riguarda i locali strutturati con pavimenti

e pareti facili da lavare e disinfettare, con la disponibilità di acqua calda e fredda e con

l’utilizzo di attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili

 

 


                                                            

 


                                             


Chiariamo un concetto

Connessione, complementarietà delle attività agrituristiche e prevalenza dell’attività agricola

Il requisito normativo fondamentale che permette ad una azienda agricola di poter esercitare, legalmente, le attività agrituristiche è quello che queste ultime devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve rimanere comunque prevalente.

 

Chi diceva cosa…

In soldoni era cosa risaputa che l’unica principale preoccupazione di un’azienda agrituristica era quella che a fine anno il suo fatturato agricolo (vendita di prodotti agricoli) doveva essere almeno il 51% rispetto al reddito ricavato dalle attività agrituristiche (posti mensa + posti letto+ eventuale altre attività).

 

Questo scolastico concetto in realtà era stabilito dalla Legge Nazionale 20 febbraio 2006 N. 96 che al suo articolo 4 disponeva:

Art. 4.
Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

(al comma 3, addirittura si legiferava che sino a 10 ospiti, detta connessione e complementarietà era data per accettata senza dimostrazioni fiscali.

Per cui stante il normato della Legge Nazionale, effettivamente per dimostrare il rapporto di connessione e complementarietà, si doveva dimostrare un fatturato agricolo maggiore di quello agrituristico.

 

Chi, oggi, dice cosa…

Con il mutato assetto normativo, è rimasto nell’opinione dei gestori di agriturismo (ed anche negli Enti preposti al controllo, oserei dire), che oggi la loro preoccupazione principale è e deve essere ancora quella di dimostrare a consuntivo che il reddito agricolo in termini monetari debba essere del 51% rispetto all’analogo reddito Agrituristico.

Niente di più sbagliato!

La normativa oggi vigente in materia di agriturismo (per chi esercita e per chi controlla) è solo e soltanto l’attuale Legge Regionale Campania N. 15 del 6 novembre 2008 (così come modificata ed integrata dalle LL.RR. N. 2 del 21.01.2010 e N. 1 del 27.01.2012).

Detta normativa al suo testo coordinato art. 7 comma 1 lett. a) dice:

[…]

a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull’azienda agricola e sulle attività

agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la

prevalenza dell'attività agricola di cui all’articolo 10;

 

andando all’art. 10 si legge al comma 2 che:

[…]

2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell’attività di coltivazione del fondo, della

silvicoltura e dell’allevamento di animali rispetto all’attività agrituristica si intende realizzato quando il

tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica

sulla base delle tabelle di cui al comma 5. […]

 

IN SOLDONI…

non è più vigente la condizione per la quale "il fatturato" agricolo deve essere superiore a "quello" agrituristico, per cui i controlli non possono nulla sindacare sull'aspetto economico, devono verificare INVECE se risulta soddisfatta la connessione e quindi complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, SOLO E SOLTANTO IN TERMINI DI ORE/LAVORO.


sfatiamo dei miti SULL’AGRITURISMO

·        Quanto terreno occorre?

·        Occorre la notifica sanitaria per la casistica FINO A 10 OSPITI?

·        Max 30 posti e  max 6 stanze??!

·        No super alcolici

·        No somministrare pesce

·        Fatturato agricolo 51%

·        Cuoco interno alla famigli

·        Locale per trasformare prodotti e fare marmellate/conserve

·        Ho un fabbricato A/6 ed uno C/2 li devo variare a D/10

 

 

Quanto terreno occorre – allora, il discorso è questo: l’agriturismo è un’attività che può svolgere (nell’ambito di un normato rapporto di connessione/prevalenza), SOLO un’azienda agricola. Da questo risulta banalmente chiaro che il terreno che occorre deve essere almeno necessario per iscrivere il titolare all’INPS: mediamente a Napoli 1 ettaro (10.000mq).
Una volta chiarito il concetto di quanto terreno occorre, si deve contattare il tecnico (ovviamente Voi già sapete QUALE tecnico: tal rafiluccio starace), che esaudirà i vostri sogni e vi calibrerà il livello di attività possibile.  

 

Occorre la notifica sanitaria per la casistica FINO A 10 OSPITI? – L’attuale normativa sull’agriturismo (Reg. Attuazione della L.R. 15/08), dispone al’art. 2 comma 4 che fino a 10 ospiti si da per scontata la prevalenza delle attività agricole.  In soldoni: fino a 10 ospiti non occorre dimostrare nulla, non serve il confronto in termini di orelavoro.

 

Ora per capire se occorre o meno la notifica sanitaria, si deve prendere in considerazione la LEGGE di riferimento: L.R. 15/2008 che all’articolo 7 elenca i documenti da produrre. Fra questi il documento occorrente di cui art. 7 comma 1 lettera m) è, giust’appunto la notifica sanitaria:

m) il parere favorevole dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all’attività.

Orbene, per la casistica “FINO A 10 OSPITI” l’articolo 7 comma 5 della Legge Regionale 15/2008 elenca i documenti occorrenti per questa attività:

5. Se il richiedente intende intraprendere un’attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).

Dove viene chiaramente disposto che fino a 10 ospiti NON occorre il documento di cui lettera m): notifica sanitaria.

 

MAX 30 POSTI MENSA e MAX 6 CAMERE – esiste l’erronea convinzione che, IN CAMPANIA, si può essere autorizzati per massimo 30 PM (Posti Mensa) e per massimo 6 Camere (12PL).

In realtà tale assurda ed errata convinzione nasce dai primi bandi che hanno finanziato l’agriturismo in Campania. In quei bandi POP CAMPANIA Mis. 4.2.1, si diceva che il livello massimo di attività poteva essere solo quello: 30PM 6 Camere. Tale asserto era stato previsto perché in condizioni di “normalità”, si era dimostrato che per le aziende in Campania fino ad un tale livello di attività, la complementarietà era più o meno verosimile, oltre risultava difficile che l’attività agricola potesse essere considerabile prevalente (come dire, a tavolino puoi essere autorizzato fino a max 30PM e 12PL).

In realtà. Personalmente abbiamo fatto autorizzare aziende con 240 posti mensa e 24 stanze per 48 posti letto. Il discorso è molto semplice e legittimo: si può essere autorizzati a QUALSIASI NUMERO DI POSTI LETTO O POSTI MENSA, purché il rapporto di connessione e complementarietà venga sempre rispettato: questa è l’unica regola da legge che bisogna rispettare => se si ha un’attività agricola talmente grande…

 

 

No superalcolici Nelle precedenti disposizioni normative, nulla veniva detto in merito, per cui gli stessi Enti preposti al controllo, non disponevano di strumenti atti ad applicare CORRETTAMENTE la norma: non vi è scritto niente, si possono o non possono somministrare superalcolici, visto che un agriturismo dovrebbe somministrare prodotti prevalentemente della propria azienda..!

OGGI il disposto della Legge Regionale 15/2008 vigente ha risolto il problema, asserendo che un agriturismo può somministrare superalcolici, L.R. 15/2008 art. 2 comma 3 lettera b)

[…]

b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico

[…]

 

Somministrare pesce – Considerato che un agriturismo dovrebbe somministrare prodotti prevalentemente della propria azienda, fino alla precedente normativa Non si poteva somministrare con continuità cose non prodotte in azienda.

Siccome la difficoltà, stante ad un tale disposto normativo, era talmente assurde (ma allora anche il te, lo zucchero, il caffè, le spezie, lo stesso sale…), la normativa oggi vigente, è corsa ai ripari:

nel Regolamento di Attuazione della L.R. 15/2008, all’articolo 3 chiarisce che i prodotti che si possono somministrare devono:

- per almeno il 60% provenire dalla propria azienda o dal proprio STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) per la Penisola Sorrentina è STS F4 Penisola Sorrentina

- max 15% prodotti extraregionali

Da cui si evince che se si riesce a dimostrare la tracciabilità della materia prima (in questo specifico caso del pesce, se posso dire che è stato pescato da Castellammare a Massa Lubrense), posso darlo tutti i giorni.

 

Fatturato agricolo almeno 51% – Sino alla precedente disposizione normativa, vi era l’obbligo di dimostrare con dati fiscali (fatturato), la condizione di prevalenza dell’attività agricola, rispetto a quella agrituristica. Il principale problema di tutti i gestori di agriturismo era far in modo che a fine anno, il fatturato agricolo fosse superiore a quello agrituristico (fatture agricole 51% rispetto a fatture pranzo+letto).

Oggi con il disposto della nuova normativa (L.R. 15/2008, all’articolo 10) il rapporto di connessione deve essere dimostrato e documentato in termini di ore/lavoro e non in termini economici. Oggi, benché qualche operatore addetto ai controlli chieda ancora il fatturato. Tale condizione nulla inficia rispetto alla legittimità di operare in conformità alla normativa OGGI vigente: l’unico parametro da verificare è che il monte ore agricolo sia prevalente rispetto alle ore necessarie per condurre l’attività agrituristica.

 

Cuoco interno alla famiglia – Stante la manchevolezza della normativa PRIMA esistente, siccome l’attività agrituristica era un’attività che contemplasse l’utilizzo di surplus di manodopera e fabbricati aziendali, non essendoci precisi riferimenti nella normativa, si dava per scontato che la manodopera utilizzabile fosse quella aziendale. Stante la chiara impossibilità, in taluni casi, di disporre di una persona in grado di preparare pasti, con la Legge 96/2006 si è chiarito che si può far ricorso ad un cuoco esterno:

 

L.R. 15/2008 art. 2 comma 2

[…]

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

 

[…]

 

Locale per trasformare prodotti, macellare e fare conserve e marmellate – Benché l’azienda non disponga di un locale specificamente autorizzato od autorizzabile per trasformare prodotti e fare conserve e marmellate, oggi con la recente introduzione del Regolamento di Attuazione della L.R. 15/2008, si è automaticamente autorizzati. All’articolo 8 di detto regolamento, si chiarisce che può essere utilizzata la cucina sia per macellazione ch trasformazione purché

[…] purché effettuata in tempi diversi da quelli di preparazione dei pasti […]

 

Ho un fabbricato A/6 ed uno C/2 li devo variare a D/10Conditio sine qua non, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio è che preliminarmente gli immobili (fabbricati), siano censiti come rurali:

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge: a) i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo; b) i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità; c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.

 

Da cui appare ovvio che se un locale sito nell’abitazione sia, in regola con la normativa catastale, un A/6, questo può essere destinato ad agriturismo senza nessuna variazione (non deve essere variato a D10).

 

Relativamente ai depositi e stalle e tettoie e simili, onde fugare ogni dubbio, la Circolare 4/2006 ha espressamente affermato che se un immobile è un deposito (C2) od una stalla (C6) va bene così e non deve essere variato.




I'm only responsable for what i say not for what you understand..!








MAPPA sentieri Vico Equense 
Mappa  dei sentieri di Vico Equense 


RETE SENTIERISTICA GENERALE PENISOLA SORRENTINA/AMALFITANA 
Mappa  dei sentieri Penisola Sorrentina/Amalfitana


MAPPA UFFICIALE sentieri CAI Penisola Sorrentina 
Mappa  dei sentieri CAI Club Alpino Italiano Penisola Sorrentina: consultazione stralcio (la MAPPA è a pagamento non può essere in download libero)

Visualizza tutti i dettagli dei sentieri su CAI 

MAPPA sentieri Comunità Montana Penisola Sorrentina Peter. J. Hoogstaden 
Mappa redatta da Peter J. Hoogstaden 


MAPPA sentieri GIOVANNI VISETTI 
Cartografia on line cartografo Giovis Giovanni Visetti 


SENTIERO SMC-MONTE COMUNE SU GOOGLE EARTH 17/03/2017 - in sintonia e collaborazione col TRAILCAMPANIA, riceviamo da Volpe Michele il file .Kmz da "caricare su Google Earth per vedere il tracciato. Stiamo pressando il sig. Volpe e il TrailCampania affinchè ci diano tutti i files Kml/Kmz di tutti i sentieri TrailCampania. Grazie "rasoterra" 
ISTRUZIONI
1) lanciare l'applicativo Google Earth
2) Menu "File",  apri...
3) "caricare "il file Kmz che trovate 
qui

SENTIERISTICA CAI MONTI LATTARI scarica i file kml e gpx   download


DOMANDA: Cosa ha determinato il passaggio dal rapporto di connessione in termini economici a quello in termini di ore lavoro??!  

Preg. mo dott. Starace, AVV. GIUSEPPE SOMMA, sempre ai fini della difesa di Agribio se potesse aiutarmi nella ricostruzione del dato normativo in campania a proposito della prevalenza. In particolare: a) se esiste una espressa disposizione di legge che ha espressamente eliminato il riferimento al dato reddituale ovvero se ciò è avvenuto solo di fatto con la nuova normativa.

 

 

NS RISPOSTA => CERTO DUE RIFERIMENTI:

Testo vigente della Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15. “Disciplina per l'attività di agriturismo”.

 

Art. 7 Esercizio dell’attività agrituristica

1.       Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati: (1) a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull’azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all’articolo 10;

E

 

D.P.G.R. (Decreto Presidente Giunta Regionale) CAMPANIA N. 18 DEL 28 DICEMBRE 2009
“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE
2008, N. 15 (DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO)”.

 

 

OMISSIS

 

Art. 2
Connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell’attività agricola
1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola,
che rimane comunque prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è
idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà
delle attività agricole, all’estensione, alle dotazioni e alle caratteristiche strutturali, agli spazi
disponibili, al numero degli addetti.
2. Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi dell’articolo 10
della legge regionale n. 15/2008, si intende soddisfatto quando il rapporto tempo-lavoro per
l’attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l’attività agrituristica. Per il
calcolo del rapporto tempo-lavoro convenzionale si fa riferimento alle tabelle riportate Nell’allegato A.

 

 

 

b) se e quale era il dettato normativo che prima della legge 15/2008 prevedeva la prevalenza di reddito o di fatturato.

 

PRIMA VIGEVA LA L.R. 41/84:

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 18 ottobre 2004 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro, Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile - Prot. n. 0739441 del 24/09/2004 - Legge Regionale 41/84 - Disciplina dell’attività agrituristica.

 

OMISSIS

ART. 3. Relazione tecnico-economica descrittiva dell’azienda e delle attività agrituristiche proposte Nell’ambito di ogni più proficua collaborazione con i Comuni tesa ad assicurare utili elementi di conoscenza e di orientamento per le valutazioni di propria competenza, si evidenziano di seguito le informazioni di particolare rilievo che devono risultare deducibili dalla relazione tecnico-economica, di cui al precedente punto 2, lettera b): a) descrizione dell’azienda agricola, con l’indicazione dell’ordinamento produttivo, della produzione lorda vendibile e del tempo/lavoro occorrente per l’ordinaria gestione dell’azienda; b) descrizione dell’attività agrituristica prevista, con l’indicazione della capacità ricettiva, del periodo di esercizio e dell’offerta dei prodotti aziendali; c) consistenza dei fabbricati aziendali, con l’indicazione della loro utilizzazione per l’esercizio dell’attività agricola e dell’attività agrituristica; d) complementarietà dell’attività agrituristica. Per la stima della complementarietà costituiscono parametri di valutazione: 1. il valore del reddito lordo aziendale, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, che deve risultare maggiore rispetto al reddito lordo ottenibile dall’attività agrituristica; 2. il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica, nel corso dell’anno solare, che deve risultare inferiore al tempo utilizzato per l’attività agricola.

raf starace

 






BANCA DATI NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI AGRITURISMO E MULTIFUNZIONALITÀ

Nell'ambito della Programmazione RRN 2014-20 è stata realizzata una banca dati normativa in materia di agriturismo e multifunzionalità (attività agricole connesse).

Per ciascuna norma o atto è stata realizzata una Scheda di sintesi (scaricabile) nella quale è presente anche un link per poter monitorare ulteriori eventuali modifiche.

In calce alla presente pagina è comunque scaricabile il DB completo delle norme in vigore alla data di aggiornamento.


 
Norme aggiornate al 31 ottobre 2021 
 

La BD contiene 113 riferimenti a norme e documenti ufficiali ripartiti come segue:

 














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