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la dichiarazione di successione
ATTIVITÀ DELLO STUDIO:
- Assistenza progetti di divisione ereditari
con formazione quote
- Assistenza per la redazione della
dichiarazione di successione
- Ricerche catastali sugli immobili
- Registrazione della denuncia di
successione presso la Dir. Prov. dell’AgenziaEntrate (ex ufficio del registro)
- Redazione e registrazione delle Volture al
NCEU e NCT
- esecuzione
di frazionamenti catastali conseguenti progetto di divisione
Attenzione:
PRENOTA L’APPUNTAMENTO
ALL’AGENZIAENTRATE
è disponibile la
prenotazione on-line dell’appuntamento per poter effettuare la registrazione
della successione all’Agenziaentrate: invece di fare lunghe fila, il
professionista può prenotare la data e l’ora per la registrazione e,
presentarsi solo pochi minuti prima: CLICCA
download:
Modello F24 2018
SCARICA L'APP CHE GENERA IL MODELLO PER IL PAGAMENTO DEI NUOVI TRIBUTI: CLICCA
Attenzione: Concesso un ulteriore anno di proroga per la presentazione telematica della dichiarazione di successione e voltura (Provvedimento Entrate 305134/2017 del 28 dicembre 2017).
Nuove regole per dichiarazione di successione e voltura
Secondo le nuove regole, la dichiarazione di successione con la relativa domanda di voltura catastale, con riferimento alle successioni aperte successivamente al 3 ottobre 2006, deve essere presentata per via telematica (c’è una proroga di un anno per l’obbligo).
Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006, è necessario comunque utilizzare le vecchie regole con la compilazione del Modello 4. Anche per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una precedente dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione.
Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA (Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma).
Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali Territorio dell’Agenzia.
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE | |
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| | dall'inizio alla fine | |
| | MODALITÁ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE | |
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| | | Modello 4 compilabile | | | Nuova dichiarazione di successione | |
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| | | Modello F24 Successioni compilabile | | | Prospetto di autoliquidazione delle imposte | |
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| | | Dich. sostitutiva dell'atto di notorietà | | | Dich. sostitutiva agevolazioni "prima casa" | |
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| | | Mod. 17T per volture nel Catasto Edilizio Urbano (in formato A3) | | | Mod. 18T per volture nel Catasto Terreni (in formato A3) | |
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| | | Ravvedimento operoso | |
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| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N.B. Con il Provvedimento del 28 dicembre 2017, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che potrà essere utilizzato, a partire dal 15 marzo 2018 e, fino al 31 dicembre 2018, in alternativa al Modello 4.
Dal 1° gennaio 2019 diverrà obbligatorio servirsi esclusivamente del nuovo modello per la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni di successione, salvo alcune eccezioni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE CON IL MODELLO 4
CHI DEVE PRESENTARLA La dichiarazione di successione deve essere presentata: • dai chiamati all'eredità, sia per legge che per testamento, o dai loro rappresentanti legali, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunciato; • dai legatari, o dai loro rappresentanti legali; • dagli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta; • dagli amministratori dell'eredità, dai curatori delle eredità giacenti o dagli esecutori testamentari. I soggetti sopra citati possono essere sostituiti da un incaricato, munito di delega e fotocopia di documento dell'obbligato. Nel caso in cui più persone siano obbligate alla presentazione è sufficiente che questo avvenga ad opera di una sola di esse.
QUANDO E DOVE PRESENTARLA La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (corrispondente alla data della morte) presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al luogo di ultima residenza in Italia del defunto. Nel caso in cui l'ultima residenza sia sconosciuta, è competente a ricevere la dichiarazione l'Ufficio di Roma 6 - EUR TORRINO.
MODELLO DA UTILIZZARE La dichiarazione deve essere compilata su apposito modulo (Modello 4). In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulterà nulla.
COPIE DA PRESENTARE IN UFFICIO La dichiarazione di successione può essere presentata presso l'Ufficio competente, anche mediante spedizione per raccomandata (in tal caso vale il giorno di consegna all'ufficio postale), in tante copie in modo che vi sia: • una copia per l'Agenzia delle Entrate; • una copia per ogni Comune competente in base agli immobili che cadono in successione, per effettuare la variazione IMU; • una copia per ogni Ufficio competente in base agli immobili che cadono in successione per le variazioni catastali (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per le volture catastali, che dovranno essere effettuate nei 30 giorni successivi); • una copia in bollo per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti finanziari (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per consentire lo svincolo dei conti intestati al defunto).
QUALI IMPOSTE SI DEVONO PAGARE La presentazione della dichiarazione di successione consentirà all'Ufficio di quantificare, e richiedere successivamente, l'imposta di successione Sul valore complessivo dell'asse ereditario si applicano le seguenti aliquote:
4% | coniuge ed i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti ecc,), con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario | 6% | fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario | 6% | senza franchigia, per parenti in linea collaterale entro il 4° grado (zii, cugini, ecc.) e gli affini entro il 3° grado (suoceri, generi, nuore, ecc.) | 8% | senza franchigia, per tutti gli altri soggetti |
Tuttavia, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992), la franchigia è elevata ad 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.
Nel caso in cui nella successione ricadano anche beni immobili (fabbricati e/o terreni), oltre l'imposta di successione devono essere autoliquidate, e pagate anteriormente la presentazione della dichiarazione:
imposta ipotecaria | 2% del valore lordo degli immobili, con importo minimo di 200,00 euro | imposta catastale | 1% del valore lordo degli immobili, con importo minimo di 200,00 euro | imposta di bollo | 64,00 euro per ogni formalità di trascrizione richiesta | tassa ipotecaria | 35,00 euro per ogni Ufficio provinciale, ex Conservatoria, territorialmente competente | tributi speciali | per ogni Ufficio provinciale, ex Conservatoria, territorialmente competente. Importo variabile, stabilito da ogni U.T. dell'A.d.E. (su Roma è 18,59 euro) |
Qualora per uno dei beneficiari si tratti di "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sono pari a 200,00 euro ciascuna, relativamente a quell'immobile (importo così aumentato a decorrere dal 01/01/2014 dall'art. 26, comma 2 del Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104).
MODALITA' DI PAGAMENTO L'imposta di successione viene liquidata dall'Ufficio: il contribuente, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, deve pertanto attendere eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio. Le altre imposte eventualmente dovute (imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) devono invece essere pagate prima di recarsi in Ufficio per la presentazione della dichiarazione di successione (cd autoliquidazione), esclusivamente mediante modello F24 reperibile presso gli uffici postali, le banche o sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Nel modello F24, oltre gli importi dovuti, va indicato: • nella sezione "Contribuente" i dati anagrafici dell'erede che effettua il versamento; • nel campo "Codice fiscale del coobbligato" il codice fiscale del defunto; • nel campo "Codice identificativo" il codice "08"; • nei campi "Codici tributo" della "Sezione eraraio" indicare:
1530 | Successioni - Imposta ipotecaria | 1531 | Successioni - Imposta catastale | 1532 | Successioni - Tassa ipotecaria | 1533 | Successioni - Imposta di bollo | 1534 | Successioni - Imposta sostitutiva INVIM | 1538 | Tributi speciali di cui ai Titoli I e II della Tabella A allegata al D.L. 533/1954 |
CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDO Se la presentazione della dichiarazione di successione ed il pagamento delle imposte da versare in autoliquidazione avviene dopo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione, le imposte da autoliquidare possono essere versate avvalendosi del ravvvedimento operoso, versando contestualmente le sanzioni ridotte e gli interessi. I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi sono:
1535 | Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 DLgs 472/1997 | 1536 | Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposta di bollo - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 | 1537 | Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 |
Per quanto concerne la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione, sarà l'Ufficio a quantificare l'importo dovuto, modulato a seconda del ritardo, ed a richiederne il pagamento tramite "Avviso di liquidazione delle imposte e irrogazione delle sanzioni", da versare unitamente alle spese di notifica. Alcuni U.T. dell'Agenzia delle Entrate ritengono sia procedura accettabile, in assenza di imposta di successione, che la sanzione (ravveduta) per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione sia versata con il codice tributo "1535", sommandola alle sanzioni da ravvedimento per le imposte e tasse ipotecarie e catastali, con l'accortezza di farne cenno, al momento della presentazione, allegando al Modello 4 un prospetto degli importi confluiti in detto codice tributo. In questo modo la tardività sarà integralmente sanata, senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio, ed evitando, inoltre, il pagamento le spese di notifica. Poiché, come detto, questo modus operandi è da considerarsi informale, è opportuno contattare l'U.T. di competenza anteriormente l'effettuazione del versamento.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Il modello 4 si compone di sette parti.
1. FRONTESPIZIO, a sua volta diviso in due parti: • dati anagrafici del defunto, dove devono essere indicati i riferimenti anagrafici del soggetto deceduto; • asse ereditario, dove deve essere indicato l'importo complessivo dei successivi quadri B1, B2, B3 e B4, oltre al valore complessivo delle passività indicate nel quadro D; non deve essere invece compilato il riquadro relativo al totale dei beni venduti negli ultimi 6 mesi.
2. ALBERO GENEALOGICO, in cui deve essere indicato, in forma schematica, il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi ed il defunto, indicando anche coloro che hanno rinunciato all'eredità (se esistenti).
3. DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE, i documenti che di norma devono essere allegati alla dichiarazione di successione: • certificato di morte e stato di famiglia del defunto al momento della morte e stato di famiglia degli eredi (in alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure una autocertificazione resa da un erede, allegando un documento d'identità); • per gli immobili storici, che sono esenti dall'imposta di successione, occorre allegare un certificato rilasciato dalla Sovrintendenza ai beni artistici e culturali; • certificato di destinazione urbanistica dei terreni dichiarati, reperibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato; • certificazione bancaria per i rapporti di c/c o di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, comprensivo degli interessi maturati alla data del decesso e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti e/o dei titoli in portafoglio e del valore degli stessi); • prospetto di liquidazione delle imposte dovute in autoliquidazione; • quietanza del pagamento effettuato con mod. F24; • copia autenticata dell'eventuale testamento, se esistente; • copia autenticata dell'eventuale atto di rinuncia all'eredità, se esistono chiamati che hanno rinunciato; • dichiarazione sostitutiva di atto notorio (oppure autocertificazione con allegato documento d'identità) attestante il possesso dei requisiti se la dichiarazione di successione comprende una o più abitazioni utilizzate come prima casa da uno o più eredi; • copia autentica dell'ultimo bilancio, se cade in successione un'azienda; • copia autentica registrata di eventuali verbali d'inventario in caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario o di cassette di sicurezza (all'apertura deve presiedere un notaio o un funzionario dell'Agenzia delle Entrate); • documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari, imposte, assegni e cambiali). L'accorpamento dell'Agenzia del Territorio con l'Agenzia delle Entrate ha reso non più necessario allegare gli estratti catastali degli immobili caduti in successione (vedi Risoluzione n. 11/E del 13/02/2013).
4. QUADRO A - EREDI E LEGATARI, in cui devono essere indicati i dati di coloro che beneficiano della successione, uno per ogni casella, che deve essere numerata progressivamente.
5. QUADRO B - ATTIVO EREDITARIO, a sua volta è diviso in quattro parti:
B1 - immobili e diritti reali immobiliari, in cui deve essere indicato ognuno degli immobili compresi nell'attivo ereditario. Nella casella "valore" va indicato il valore relativo alla quota di possesso del defunto, calcolato in base ai seguenti criteri:
per i fabbricati moltiplicare la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti: | 40,80 | per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E | 60,00 | per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D | 110,00 | per la prima casa e relative pertinenze, purché appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni casa di abitazione per cui si chiede l'agevolazione | 120,00 | per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) | 140,00 | per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B | per i terreni non edificabili moltiplicare per 90 il reddito domenicale rivalutato del 25% | per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale e per i terreni edificabili occorre prendere in considerazione il valore di mercato (valore venale) |
In caso di immobile per il quale si ritiene di usufruire dell'agevolazione "prima casa", è opportuno dichiarare nei righi riservati alle "osservazioni" in corrispondenza dell'immobile e/o della pertinenza interessati dall'agevolazione, il nome dell'erede che la richiede.
B2 - azioni e titoli, in cui devono essere indicate le azioni, le quote di partecipazione al capitale sociale, i titoli ed i fondi comuni d'investimento. I titoli di Stato, anche se compresi nei fondi comuni d'investimento, non sono soggetti a tassazione. In quest'ultimo caso occorre un'attestazione da parte dei gestori del fondo che, oltre a dichiarare il valore delle quote intestate al defunto, precisi la composizione del fondo, con la percentuale riferibile ai titoli di Stato.
B3 - aziende, in cui vanno indicate le aziende entrate in successione. Il valore, questo caso, è dato dal patrimonio netto contabile (senza aggiungere l'avviamento e senza rivalutazione delle immobilizzazioni). E' opportuno allegare un bilancio alla data di apertura della successione.
B4 - altri beni, in cui vanno indicati i crediti del defunto (c/c bancari, c/c postali, rimborsi IRPEF, liquidazioni da parte di enti privati o assicurativi), i depositi in cassetta di sicurezza (allegare il verbale di apertura della cassetta redatto da un notaio o dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate, registrato) ed i crediti verso cooperative per assegnazione di alloggio (occorre la dichiarazione del Presidente della cooperativa che attesti non esserci stato atto di assegnazione formale e che non c'è stato frazionamento individuale del mutuo edilizio).
6. QUADRO C - DONAZIONI, in cui vanno indicate le donazioni che il defunto ha effettuato nei confronti degli eredi e legatari ed il relativo valore alla data del decesso.
7. QUADRO D - PASSIVITA', in cui vanno dichiarati i debiti che il defunto aveva a proprio carico al momento dell'apertura della successione. Per il riconoscimento del debito occorre produrre la documentazione in originale o in copia autentica. A titolo esemplificativo, occorre esibire: • fattura delle spese funerarie; • copia degli atti di mutuo relativi ai beni facenti parte dell'asse ereditario, corredata dalla dichiarazione di sussistenza del debito (mod. 237) rilasciata dalla banca, con firma autentica; • copia atto di acquisto con mutuo; • fotocopie versamenti per le imposte; • documenti comprovanti le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute da un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso; • debiti cambiari: cambiale o pagherò in copia autentica, dichiarazione del creditore (mod. 237) con firma autentica; • assegni: occorre che siano stati protestati e dichiarati dal creditore con firma autentica (mod. 237); • debiti verso istituti di credito relativi a conti correnti ed aperture di credito: occorre il certificato rilasciato dalla banca con lo svolgimento integrale del conto relativo ai 12 mesi antecedenti il decesso o, se antecedente, dall'ultimo saldo attivo.
Per approfondire:
T.U. dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs n. 346/1990)
T.U. delle imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs n. 347/1990)
Circolare n. 44 del 07/05/2001 "Imposta sulle successioni e sulle donazioni" (vedi punto 1 Agevolazione per l'acquisizione della "prima casa")
Circolare n. 38/E del 12/08/2005 "Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. prima casa" (vedi punto 6.1 Successioni mortis causa)
D.L. n. 262/2006, art. 2, commi da 47 a 53
Legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007), art. 1, commi da 77 a 79
Legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), art. 1, comma 31
Circolare n. 3/E del 22/01/2008 "Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione"
Risoluzione n. 33/E del 15/03/2011 "Agevolazione prima casa - Successione o donazione con più eredi o donatari"
Risoluzione n. 40/E del 26/04/2012 "Agevolazioni prima casa nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni"
Risoluzione n. 11/E del 13/02/2013 "Allegati dichiarazione di successione - estratti catastali relativi agli immobili"
Risoluzione n. 16/E del 25/03/2016 (Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346. - Attivazione del codice identificativo "08")
Revisione del 02/01/2018 FONTE Studio Picariello
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dal 1° gennaio 2017 il versamento delle imposte e tasse autoliquidate per la successione (imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali) deve essere effettuatoesclusivamente con il modello F24.
Con la Risoluzione n. 16/E del 25/03/2016 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo da utilizzare mediante il modello F24:
1530 | Successioni - Imposta ipotecaria |
1531 | Successioni - Imposta catastale |
1532 | Successioni - Tassa ipotecaria |
1533 | Successioni - Imposta di bollo |
1534 | Successioni - Imposta sostitutiva INVIM |
1535 | Successioni - Sanzione da ravvedim. - imp.e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 DLgs 472/1997 |
1536 | Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposta di bollo - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 |
1537 | Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 |
Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto "defunto", è stato istitituito il codice identificativo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da predisporre per ogni singola dichiarazione di successione, nella sezione "Contribuente" devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscalee i dati anagrafici dell'erede.
Il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale del defunto, unitamente al codice "08" da riportare nel campo "Codice identificativo".
I suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno del decesso, nel formato "AAAA".
Inoltre, con la Risoluzione n. 67/E del 03/08/2016 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare mediante il modello F24 per il versamento dei "tributi speciali":
1538 | Tributi speciali di cui ai Titoli I e II della Tabella A allegata al D.L. 533/1954 |
Per approfondire:
Risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 (Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346. - Attivazione del codice identificativo "08")
Risoluzione n. 67/E del 3 agosto 2016 (Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dei tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni ed integrazioni)
FONTE: Studio Schiaviello
Come e quando
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali - con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 e salvo specifiche eccezioni - deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Tuttavia, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (periodo transitorio) è possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il Modello 4 all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).
Il Modello 4 - pdf è disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia
Attenzione: se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4 occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.
Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.
Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Attenzione: se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.
Come versare le imposte
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.
Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente questo modello - pdf da consegnare all’ufficio.
Il versamento dell'imposta di successione
L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
- almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
- la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Modelli e istruzioni
A partire dal 23 gennaio 2017 e per tutto il 2018 il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali affiancherà l’attuale modello cartaceo (Modello 4).
Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
Modello di successione da utilizzare a partire dal 12 settembre 2017 e fino al 15 marzo 2018
Modello di successione da utilizzare a partire dal 15 marzo 2018
Modello 4
CHI DEVE PRESENTARLA
Sono obbligati a
presentare la dichiarazione di successione:
1. i chiamati all'eredità
(per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità,
purché non vi abbiano espressamente rinunziato) ed i legatari, ovvero i loro
rappresentanti legali
2. gli immessi nel
possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte
presunta
3. gli amministratori
dell’eredità
4. i curatori delle
eredità giacenti
5. gli esecutori
testamentari
6. i trust.
NB: Se più persone
sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne
una.
Chi non deve (esonero)
Non c'è obbligo di
dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta
del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e
non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni
possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Attenzione
Gli eredi ed i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in
cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione
ai fini dell’imposta municipale propria (Imu).
Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere
la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui
sono ubicati gli immobili.
Come e quando
La
dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione
che coincide (data del decesso del contribuente).
È
necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli
uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui
circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Attenzione:
i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di
successione vengono acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate; i
contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli
“estratti catastali” (risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013).
Se si
utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.
Se il
defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere
presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata
l’ultima residenza italiana.
Se non
si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio
Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.
Attenzione
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è
necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici
provinciali - Territorio dell'Agenzia.
Modello da compilare per la successione (modulo 4)
Il
presente Modulo 4 “Dichiarazione di successione” sostituisce quello finora
usato per uniformarne la veste grafica alle altre dichiarazioni fiscali.
Il
modello è composto da più quadri, contrassegnati da una lettera e da un titolo,
nei quali vanno indicati gli eredi e i legatari, l’attivo ereditario
(costituito da immobili e diritti reali immobiliari, azioni, titoli, quote di
partecipazione non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, aziende,
altri beni), le donazioni e le liberalità effettuate dal defunto e le
passività. L’ultima parte è, invece, riservata all’ufficio.
Quante
copie compilare?
Caso 1: solo terreni o solo
fabbricati:
1 copia richiedente
1 copia ufficio registro (agenziaentrate)
1 copia Comune per IMU
1 copia voltura (terreni o fabbricati)
Totale 4 copie
Caso 2: terreni e
fabbricati:
1 copia richiedente
1 copia ufficio registro (agenziaentrate)
1 copia Comune per IMU
1 copia voltura (terreni)
1 copia voltura (fabbricati)
Totale 5 copie
Modello di
dichiarazione (modello 4) - pdf (234.61 KB)
Istruzioni al modello di
dichiarazione - pdf (545.88
KB)
Documenti da allegare alla dichiarazione di successione
Compilare la dichiarazione di successione
sul Modulo 4 ufficiale
Allegare:
a) autocertificazione
morte (*)
b) autodichiarazione
apertura di successione ed eredi (*)
c) autodichiarazione
dati catastali (*)
d) autodichiarazione
destinazione urbanistica (terreni) (*)
e) autodichiarazione
agevolazione 1° casa (se del caso) (*)
f) la
copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, se presente;
g) la
copia autentica dell'ultimo bilancio delle società le cui partecipazioni sono
cadute in
successione;
h) i documenti di prova delle passività deducibili;
i) la copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità, se presente;
l) l'inventario, se è stato redatto in conformità alla legge;
m) attestato
di autoliquidazione con allegata quietanza;
n)
copia documenti di riconoscimento ;
o)
delega alla registrazione (se del caso).
(*) Art. 15 comma 1, Legge 12 novembre
2011 N. 183
Compilazione del modello F23
Punto
4 =>
generalità erede dichiarante
Punto
5 =>
generalità de cuius
Punto
6 codice Ufficio o Ente => (se Castellammare di Stabia:
TEL)
Altrimenti ricercarlo al link sottostante
Tabelle
dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e Provinciali (aggiornamento
del 20 novembre 2012)
Punto
7 =>
non mettere niente
Punto
8 =>
niente
Punto
9 Causale => per le successioni è SA
Tabella delle
causali (aggiornamento del 22 aprile 2004)
Punto
10 Estremi dell’atto o del documento => inserire solo l’anno di apertura della
successione (decesso)
Per il versamento di tali
tributi va utilizzato il modello F23.
Le imposte da versare - pdf (16.41 KB)
Compilazione del prospetto di autoliquidazione delle
imposte
Esempio di compilazione del
prospetto:
Prospetto di
liquidazione
Imposte Ipotecaria, Catastale,
Sostitutiva di quella Comunale sull’incremento
di valore degli immobili, di bollo e della Tassa
Ipotecaria
Cod. Trib.
|
descrizione
|
importo
|
649 T
|
LIQUIDAZIONE IMPOSTA
IPOTECARIA 2%
|
|
Su € 2.542,51
|
€ 50,85
|
|
Per agevolazioni prima casa SI þ NO o
|
2 x € 168,00
|
€ 386,85
|
|
|
737 T
|
LIQUIDAZIONE IMPOSTA CATASTALE 1%
|
|
Su € 2.542,51
|
€ 25,43
|
|
Per agevolazioni prima casa SI þ NO o
|
2 x € 168,00
|
€ 361,43
|
|
|
722 T
|
LIQUIDAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA 1%
|
|
Valore tassato €
|
€
-
|
|
Solo se superiore a € 129.114,22 dal 1977
al 31.12.99
Solo se superiore a € 180.759,91 dal 2000
al 30.06.2000
dal 01.07.2000 (apert. Suc.) non dovuta
|
€ 0,00
|
€ 0,00
|
964 T
|
TRIBUTI SPECIALI
|
|
come da tariffa
approvata dalla DRU con nota n.2004/3196 del 9 marzo 2004
|
|
|
|
€ 24,80
|
778 T
|
TASSA IPOTECARIA
|
|
€ 35,00 per ciascuna conservatoria
|
|
|
Numero conservatorie
|
1
|
€ 35,00
|
456 T
|
IMPOSTA DI BOLLO
|
|
€ 64,00 per Uff.
Provinc. Territorio ex conservatoria
|
|
Numero conservatorie
|
1
|
€ 64,00
|
|
SANZIONE
CON RAVVEDIMENTO SPONTANEO
DELL’EREDE
|
|
þ 674T Sanzione imposte e Tasse
|
€ 29,37
|
|
þ 675T Sanzione bollo
|
€ 2,19
|
€ 69,68
|
þ 672T Sanzione minima imp. succ.
þ 731T Interessi legali
|
€ 32,35
€ 2,65
|
|
SOMMA TOTALE DA VERSARE
|
€ 936,24
|
Scarica il prospetto e
riempi con i dati calcolati
Prospetto di autoliquidazione delle
imposte - pdf (26.93
KB)
Attenzione: Fai da Te senza me??!
Aih, aih aih!!!
La dichiarazione deve essere presentata entro 12
mesi
dalla data di apertura della successione che coincide (data del decesso del
contribuente).
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario
presentare la richiesta di voltura degli immobili agli
uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.
Attenzione:
Successioni oltre la scadenza
La dichiarazione deve essere presentata entro 12
mesi
dalla data di apertura della successione (data del decesso del contribuente).
Per regolarizzare la registrazione oltre il termine di 1 anno dal decesso le
cose non sono semplicissime: se hai un software per il
calcolo del Ravvedimento operoso
(pagamento spontaneo delle sanzioni ed interessi), BENE, NON
LO USARE che sicuramente i calcoli non saranno accettati dall’Ufficio
del Registro e dovrai riandare nuovamente il giorno dopo... …per cui, ascolta me:
I casi sono 3:
primo caso: entro 14 gg. dalla
scadenza
secondo caso: 14 gg.÷30gg. dalla
scadenza
terzo caso: oltre 30 gg. ma
entro l’anno (dalla scadenza)
le sanzioni sono 4:
674T:
ipoteca/catasto/tassa ipot.
675T: bollo
672T:tardiva
registrazione
731T: interessi
Causale: SZ
Anno: Quello del decesso
Come si
procede per i calcoli (raf2013)
sanzione
674T
ipoteca+catasto+tassa ipotecaria
calcolare la somma:
imposta ipotecaria+catastale+tassa ipotecaria = esempio X
entro 14 gg. => 0,2% al giorno
(per un massimo di 14 giorni) su X
15÷30 gg. => 3% su X
31 gg.÷entro l’anno => 3,75% su X
oltre l’anno (dalla scadenza, quindi
dopo i 2 anni) => 30% su X
sanzione
675T
bollo
Imponibile: 64 euro
(bollo vigente 2013)
nei 30 gg. => 12% su € 64 = € 7,68
oltre i gg. ed entro l’anno => 15%
su € 64 = € 9,60
oltre l’anno (dalla scadenza, quindi
dopo i 2 anni) => 30% su € 64 = € 19,20
sanzione
672T
tardiva registrazione
Imponibile: 258 euro
nei 30 gg. => 12% su € 258 = €
30,96
oltre i 30 gg. ed entro l’anno => 15%
su € 258 = € 38,70
oltre l’anno (dalla scadenza, quindi
dopo i 2 anni) => 1/3 di 258 = 86,00€
sanzione
731T
interessi
Solo su imposte
(imponibile = X)
Formula: importo imponibile x int.% : 365 x gg.rit.
dal
|
al
|
tasso legale
|
01/01/2001
|
31/12/2001
|
3,50%
|
01/01/2002
|
31/12/2003
|
3%
|
01/01/2004
|
...
|
2,50%
|
Normativa
Testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni TU del 31 ottobre 1990 n. 346 CLICCA
Risoluzione
n. 11 del 13/02/2013 - pdf -
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Allegati alla
dichiarazione di successione - art. 30 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Estratti
catastali relativi agli immobili
Risoluzione
n. 8 del 13/01/2012 - pdf - Interpello
ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore
degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione - Decreto
Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31