Le cose cambiano,
cambiandole.
Detrazioni fiscali
2015 => 2 tipi
1) ristrutturazione
edilizia
2) interventi di
riqualificazione energetica
Scheda informativa Riqualificazione Energetica (65%)
dal 1°
gennaio 2016 sarà del 36%
L'agevolazione
consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si
eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti.
La legge di
stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha progato al 31 dicembre 2015,
nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici per:
·
la riduzione del fabbisogno energetico per il
riscaldamento
·
il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni
- pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
·
l'installazione di pannelli solari
·
la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale.
ATTENZIONE:
·
dall'1 gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè
quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia
·
la detrazione deve essere ripartita in dieci rate
annuali di pari importo
·
le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano
della detrazione del 55%
·
è aumentata dal 4 all'8% della percentuale della
ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare
all'impresa che effettua i lavori.
Attenzione: non è più previsto l'obbligo di effettuare la
comunicazione all'Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni
(Dlgs n. 175/2014 - semplificazioni fiscali)
Quali spese
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del
contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
·
interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i
parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro
dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto
26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
·
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti
o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire
dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella
(i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto
del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato
dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione
dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano
l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non
riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti
per la sostituzione delle finestre
·
l’installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione
è di 60.000 euro
·
interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta
fino a un valore massimo di 30.000 euro
·
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con pompe
di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
·
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
Attenzione: la detrazione del 65% si applica anche alle spese
documentate e rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a
parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2015; b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dall’1 gennaio al 31
dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; c) per
l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di
30.000 euro.
Come
La detrazione deve
essere ripartita in dieci rate annuali.
Per ottenere la
detrazione:
·
il
pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (a meno che
l’intervento non sia effettuato nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel
modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale
del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale
del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o
professionista che ha effettuato i lavori)
·
per
la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la
certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o
dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione
energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese
sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per
l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di
certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa
certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a
partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
·
scheda
informativa relativa agli interventi realizzati
·
bisogna
trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità
telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia
dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea
asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione
varia
·
è
necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal
direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione
ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
Attenzione: non è più previsto
l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i
lavori proseguono per più anni (Dlgs n. 175/2014 - semplificazioni fiscali)
Scheda informativa Ristrutturazioni Edilizie (36%)
Chi sostiene spese
per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione
d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%.
Una detrazione del
50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2015, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è,
invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre
2015, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite
ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone
sismiche ad alta pericolosità.
Per le prestazioni
di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione
abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%
Come e quando
Per usufruire della
detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all'ASL competente per territorio, prima di iniziare
i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R.,
tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri
non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico
bancario o postale, da cui devono risultare la causale del
versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice
fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento.
Per usufruire della
detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e
gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre,
conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del
2 novembre 2011 - pdf):
·
le
abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste
abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori
e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere
rientrano tra quelli agevolabili
·
domanda
di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
·
ricevute
di pagamento dell’Imu, se dovuta
·
delibera
assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di
ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici
residenziali
·
in
caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari
conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
·
comunicazione
preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda
sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di
sicurezza dei cantieri
·
fatture
e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
·
ricevute
dei bonifici di pagamento.
SINO AL 2014:
1. Ristrutturazioni
edilizie
Lavori edili vari
=> detrazione irpef 50% (40% per i
lavori che saranno effettuati nel 2015), IVA 10%
Condizioni per chiedere la detrazione
Le
principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
·
il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è
ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000
euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015
·
la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari
importo.
Gli interventi di
manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le
parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota
millesimale.
Come e quando
Per
usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare,
quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio,
prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne
nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non
prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare
le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono
risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che
paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento.
Per usufruire della
detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e
gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
L'obbligo dell'invio
della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge
n° 70 del 13 maggio 2011.
Occorre, inoltre,
conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 - pdf):
2. lavori edili di
Riqualificazione energetica
Lavori edili con
riqualificazione energetica => detrazione irpef 65% (50% per i lavori che saranno effettuati
nel 2015) IVA 10%
Le detrazioni, da
ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle
seguenti misure:
Normativa
legge di stabilità
2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147)
In
cosa consiste la detrazione
L’agevolazione
fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando
si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti.
In particolare, le
detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
·
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
·
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni -
pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
·
l’installazione di pannelli solari
·
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
·
Riqualificazione
energetica di edifici esistenti
Per questi
interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
Rientrano in questa
tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice
di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori
definiti dal decreto
del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 -
Allegato A:
I parametri cui far
riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Non è stato
stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le
prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in
funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione
del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale
dell’intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di
riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi
intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione
energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica
richiesta dalla norma.
Il fabbisogno annuo
di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità
di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere
negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione
continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005). Gli indici che misurano
il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui
l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica
in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
Interventi sugli
involucri degli edifici
Per tali interventi
il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta degli
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti),
verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati,
che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore),
espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico
dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010:
I parametri cui far
riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. In questo
gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si
tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso
l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di
trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
Installazione di
pannelli solari
Per tali interventi
il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Per interventi di
installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero
e cura, istituti scolastici e università. I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono riguardare
non soltanto la sfera domestica o le esigenze produttive ma, più in generale,
l’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale. In pratica, possono
accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in
cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Per l’asseverazione
dell’intervento concernente l’installazione dei pannelli solari è richiesto:
·
un termine minimo di garanzia
(fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli
accessori e i componenti tecnici)
·
che i pannelli siano conformi alle
norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese
dell’Unione Europea e della Svizzera.
Sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale
Per tali interventi
il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione,
integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire
l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece,
l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano
sprovvisti.
ADEMPIMENTI DA
EFFETTUARE
Registrarsi sul
portale ENEA efficienza energetica: www.acs.enea.it
per lavori fatti nel
2013, il sito è:
http://finanziaria2013.enea.it/index.asp
per i lavori nel
2014, penso metteranno altro sito (la comunicazione/invio si fa a fine lavori)
Per beneficiare
dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:
1. l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento
realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più
interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e
fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi,
questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori,
per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le
caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW
2. l’attestato di certificazione (o
qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza
energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo
l’esecuzione degli interventi,
utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni
con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. Per gli interventi
realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008,
l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è
prodotto, successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure
e le metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento
antecedente l’8 ottobre 2005.
In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei
lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in
sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve
essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto
attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato.
3. la
scheda informativa relativa agli interventi realizzati (si compila
direttamente sul portale ENEA prima dell’invio), redatta secondo lo schema
riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda
la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari
o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di
cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda
deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio
su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il
risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo,
specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il
calcolo della detrazione.
nb
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la
scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla
progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi
professionali.
Tutti
i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Documenti da
trasmettere
Entro 90 giorni
dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
1. copia dell’attestato
di certificazione o di qualificazione energetica
2. la scheda informativa
(allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
La data di fine
lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea,
coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente
può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha
eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta
valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve
avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it).
Si può inviare la
documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il
termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la
complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi
resi disponibili dall’Enea.
L’indirizzo presso
cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento
ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301
- 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Va indicato il
riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.
Documenti da
conservare
Per fruire del
beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria,
ove ne faccia richiesta, la
documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va
conservato:
1 il certificato di
asseverazione redatto da un tecnico abilitato
2 la ricevuta di invio
tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
3 le fatture o le
ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione
degli interventi
4 per i contribuenti non
titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale
attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli
interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere
conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e
quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono
effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI
COSA TRASMETTERE
ALL’ENEA:
1. scheda informativa
2. attestato di
certificazione (o diqualificazione) energetica (*)
(*) dal 2008
l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per
l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre. Dal 15
agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale
COSA TRASMETTERE
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
a partire dalle
spese sostenute nel 2009, apposita comunicazione per gli interventi i cui
lavori proseguono oltre il periodo d’imposta
COSA CONSERVARE:
1. certificato di
asseverazione
2. ricevuta di
trasmissione dei documenti
3. fatture o ricevute
fiscali
4. ricevuta del bonifico
"Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose,
ma di una cosa sola c’è bisogno..." (Lc 10, 38-42)