PER
GIURARE UNA PERIZIA OGGI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)
Per
informazioni: tel. 081- 8573620
QUALE
UFFICIO
cancelliere
dott.ssa Cuciniello 3° piano stanza 316
Quando
Tutti
i giorni
Orario:
dalle 09:00 alle 14:00
COSTI (MARCHE O CONTRASSEGNI)
una di
16 euro per ogni quattro pagine di relazione (100 righi spaziatura doppia, margine uso bollo)
una di
€ 3,89 verbale di giuramento (richiedono a Torre Annunziata, altri 3,54)
una da
€ 0,72 per ogni foto se sciolta (altri 0,52)
una da
€ 0,72 per ogni allegato anche se costituito da più pagine (altri 0,52).
Formula di rito (ultima pagina):
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
VERBALE DI giuramento DI PERIZIA stragiudiziale
ex art. 5 r.d. 9
ottobre 1922, n. 1366
Cron. _______ / ____
L’anno 201__, il giorno ____ del mese di _________________, innanzi
al Cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata è comparso il dott. agr.
STARACE Raffaele il quale nella sua qualità di perito chiede di poter
asseverare l’allegata perizia.
Il Cancelliere, previe le ammonizioni di legge,
invita il predetto perito a prestare il giuramento di rito che egli presta pronunciando
la formula: “Giuro di aver bene e
fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai
Giudici la verità”.
Letto, confermato e sottoscritto
per
giurare una perizia si deve usare una marca da bollo di € 16 ogni 100 righe di
uso bollo [Che sarebbe ogni 4 pagine (ogni pagina di 25 righe) con spaziatura
doppia]
Uso bollo previsto:
25 righe
Spaziatura doppia
margine sup. 5,0
margine inf. 4,0
margine sin. 2,7
margine destro 5,1
lung. pagina 29,7.
VERBALE DI GIURAMENTO TRIBUNALE GRAGNANO
solo lunedi mattino
il “VERBALE DI GIURAMENTO”deve essere allegato alla fine della perizia e prima degli
eventuali allegati, c
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La Perizia
Asseverata e la Perizia Asseverata con Giuramento
Perizie: Quale la differenza fra Perizia Semplice, Asseverata e Giurata?
Introduzione Nell’ordinamento italiano la perizia , stragiudiziale o extragiudiziale, è l’analisi tecnica di una particolare situazione ed è redatta da un Perito, ossia da un esperto in una determinata disciplina non giuridica (quale può essere un ingegnere, un architetto, un geometra, un medico, etc.).
La perizia può essere richiesta per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno –ossia l’attribuzione agli stessi di un valore economico– oppure la definizione dei confini tra due terreni) o per attestare la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme, l’autenticità di un’opera d’arte, etc.).
Cos’è una Perizia La perizia è sostanzialmente una relazione tecnica redatta per esporre a terzi (tra cui eventualmente un Giudice o più semplicemente un avvocato o altre istituzioni), dal punto di vista tecnico le motivazioni del contendere, la dinamica e l’andamento dei fatti rilevanti, i danni eventualmente subiti con tanto di stima, le motivazioni dell’agire, vale a dire tutto quello per cui si può essere in disaccordo con la controparte.
Il Tecnico che redige la perizia deve non solo possedere competenze specifiche nel settore in cui è chiamato ad esprimersi, egli deve, preferibilmente, avere anche competenze nel campo giuridico, in quanto le sue perizie possono essere lette ed interpretate non solo da altri tecnici ma, soprattutto, da persone con formazione giuridica quali giudici o avvocati.
Possono essere richieste perizie in qualunque campo della scienza, della tecnica dell’economia e di ogni altra attività umana; dunque, ogni perizia rappresenta un caso specifico.
I diversi tipi di perizie, giurate o meno, che si possono avere sono: di stima, di beni e mezzi, immobiliare, su terreni, sulle Aziende e Società, contabile, medico legale, psicologica.
Inoltre, secondo chi la redige, si può avere una perizia redatta dal:
- Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU);
- Consulente Tecnico di Parte (CTP),
e secondo la formalità di sottoscrizione si può avere una perizia:
- semplice;
- asseverata;
- giurata.
Come si distinguono le perizie Negli ultimi anni si è sviluppata una certa confusione terminologica fra perizia asseverata e perizia giurata; ciò in quanto il Legislatore ordinario, in svariati decreti legislativi, ha utilizzato alternativamente tali locuzioni senza chiarire se tra queste vi sia o meno una corrispondenza concettuale. Non di rado, purtroppo, egli, evidentemente poco attento al principio di economicità del linguaggio giuridico, utilizza vocaboli differenti per riferirsi ad uno stesso istituto. La conseguenza è che, pur interpretando tale diversità terminologica come uno sdoppiamento tra istituti giuridici alternativi, risulta difficile determinare in cosa effettivamente consista la perizia asseverata e in cosa la perizia giurata, in quanto il legislatore non fornisce né una definizione né indici interpretativi adeguati. Molti sono coloro che disquisiscono circa la differenza fra un tipo e l’altro ma, in realtà, la differenza sussiste ed è sostanziale.
1- Perizia semplice
È l’analisi tecnica (perizia) di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, medico…).
2- Perizia asseverata
Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.
3- Perizia giurata (Perizia asseverata con giuramento)
È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37 .
In pratica, la perizia è semplice se non è né asseverata (non riporta la precisazione che essa è redatta “sotto la propria personale responsabilità”) né giurata (non riporta allegato il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”).
È assodato, invece, che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata (perizia asseverata con giuramento). Tale asserzione trova anche conferma nella sentenza del T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, del 28 aprile 2008, n° 450.
In tale sentenza, infatti, il T.A.R. abruzzese ha ritenuto che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata, evidenziando che il professionista abilitato che deve rendere una perizia asseverata “sotto la propria responsabilità” fa ritenere sufficienti le dichiarazioni di cui il tecnico si assume le responsabilità, a prescindere dalle formalità del giuramento che viene effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale.
Chi è competente per asseverare con giuramento una perizia
Il potere di “ricevere” il giuramento spetta, senza alcuna distinzione, neppure territoriale, a tutti i Cancellieri degli Uffici Giudiziari, compresi quelli addetti agli Uffici del Giudice di Pace.
Ciò trova conferma nella nota n° 1622/99/U del 16 giugno 1999 del Ministro di Grazia e Giustizia, Affari civili.
Come si assevera una Perizia Il Perito che intende chiedere l’asseverazione a giuramento della propria perizia deve presentarsi davanti al Cancelliere (o del Giudice di pace o di un Notaio) munito di un documento di identità e dei fogli della perizia con gli eventuali allegati, uniti mediante spillatura, rilegatura o altro. I fogli devono essere timbrati e firmati dal Perito, comprese le congiunzioni dei fogli, e nell’ultima pagina deve essere indicata la data in cui il documento è stato redatto.
Alla perizia deve essere allegato, in ultima pagina, ma prima degli allegati, il Verbale di giuramento, firmato dal Perito dopo avere ripetuto la prescritta formula.
Dal punto di vista fiscale, sulla perizia è necessario apporre una marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere più di 25 righe e 50 battute per riga) ovvero ogni 100 righe di testo, compreso il Verbale di giuramento.
Per ciascun allegato si deve applicare una marca da bollo da € 0,52 (per ciascun disegno, fotografia, elenco, computo metrico, calcoli, etc.)
Di seguito vengono riportati i modelli di verbale di giuramento in uso presso i Tribunali negli stessi indicati (il primo si riferisce a Roma , il secondo alla Sezione distaccata di Ostia -Roma-, il terzo al Tribunale di Bologna ).
Come si può constatare, la “formula di rito” utilizzata è assai diversa in ciascuno di loro.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni
Verbale di giuramento
Cronologico n° ____________ Roma, ____/_____/_______ Il Collaboratore ____________
Addì __________ avanti al sottoscritto Cancelliere è presente il Signor ____ documento ____ n° ___ rilasciato da _____ il _____ il quale chiede di asseverare con giuramento il suesteso atto.
Il Cancelliere, previa ammonizione sulla responsabilità penale (art. 483 c.p.) derivante da dichiarazioni mendaci, invita il comparente al giuramento, che egli presta ripetendo: “Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Perito ________________________
Annotazione dell’Autore:
La formula del giuramento è completa (Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità)
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TRIBUNALE UNIFICATO DI BOLOGNA
CRON. ____________
L’anno_______ il giorno______del mese di ________ nella sede del Tribunale. Avanzi il sottoscritto Funzionario è comparso: nella sede del Tribunale: (il sig.) ______________.
identificato con _________________ n° ___________ rilasciat___
dal ______________ il ___________Validità _______________.
Il quale, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, richiede di asseverare con giuramento la sopraestesa perizia tecnica e pronunciando la formula di rito dichiara di aver fedelmente proceduto alle operazioni che gli sono state affidate.
L.C.S.
__________________ IL FUNZIONARIO
Annotazione dell’Autore:
La formula del giuramento è incompleta (dichiara di avere fedelmente proceduto alle operazioni che gli sono state affidate) -Manca la parte ove si giura di aver detto la verità-
===============================================================
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione distaccata di OSTIA
Cancelleria Civile – via degli Acilii n° 14
tel. – fax 06 56305190
VERBALE di ASSEVERAZIONE di PERIZIA STRAGIUDIZIALE
N° Cronologico ____________
L’anno _________ il giorno _______ del mese di ______________
Dinanzi al sottoscritto Cancelliere addetto all’Ufficio Intestato, è comparso
il Sig. ______________ nato a _____________ il_______________
identificato con________________ n, ____________ rilasciat__
il __________ da__________________
il quale, previe le ammonizioni di legge, assevera con giuramento di rito il su esteso atto.
Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto
IL PERITO
___________________ IL CANCELLIERE
Annotazione dell’Autore:
La formula del giuramento non è affatto riportata.
Quale valore ha una perizia asseverata con giuramento? Il principale problema connesso alla perizia giurata riguarda il valore giuridico che le deve essere riconosciuto nell’ipotesi in cui venga introdotta in un processo instauratosi successivamente alla sua redazione. La Cassazione, in diverse pronunce (ad esempio, Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2002, n° 1902), ha statuito che la “perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento del suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il Giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse”.
La perizia asseverata con giuramento ha, dunque, un’efficacia debole, in considerazione sia del principio dell’onere della prova, sia del principio del contraddittorio, poiché tali perizie nascono fuori dal processo senza che i terzi abbiano la possibilità di interloquire a riguardo e al di fuori della supervisione del giudice. Quindi, come avviene per la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal terzo, cioè per la dichiarazione resa e sottoscritta da un terzo attestante stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, il Giudice può riconoscere alla perizia asseverata valore di indizio liberamente valutabile
Quali conseguenze per un falso giuramento? La falsa attestazione giurata configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale . Il delitto previsto in detto articolo si configura in quanto l’art. 5 del R.D. n° 1366/22 attribuisce all’atto asseverato la funzione di provare i fatti attestati dal privato al Cancelliere del tribunale, o ad un Giudice di Pace, che ricopre la funzione di pubblico ufficiale.
Il falso ideologico è imputabile solo a titolo di dolo. Più precisamente, il dolo è rappresentato dalla volontà cosciente e non costretta di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero; è escluso, perciò, che la falsità sia dovuta a negligenza o a una leggerezza della condotta del perito.
Ancorché il Perito a volte giuri “solamente” di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli ”, indirettamente egli giura anche sulla veridicità dei fatti contenuti nella perizia che chiede di asseverare con giuramento. Infatti, il sol fatto che un perito rediga una perizia, implica che egli sia dotato di competenze tecniche e conoscenze specifiche nella materia trattata; è ragionevole, perciò, pretendere che il contenuto del documento redatto sia necessariamente ed obbligatoriamente anche veritiero.
Poiché la tutela del falso concerne l’attestazione per sé stessa, e quindi la pubblica fede che si può riporre nel documento, il reato ex art. 483 c.p. si compie anche nel caso in cui la perizia non venga utilizzata, ciò in considerazione della funzione rappresentativa ad essa riconosciuta dalla legge.
Conclusioni Ultimamente si assiste ad un aumento delle azioni di “responsabilità professionale” (in tutti i campi); ciò è dovuto ad una serie di concause, di natura soprattutto sociale e culturale. Una, fra le tante, può essere individuata nel sempre crescente numero di professionisti che operano in specialità fra loro anche assai eterogenee, circostanza che, inevitabilmente, porta con sé la “disomogenea validità del prodotto professionale”. Il fenomeno viene poi potenziato anche dal venire meno dell’assioma dell’inviolabilità dell’opera svolta dal professionista, fatto, questo, dovuto alla riduzione del divario culturale tra professionista e cliente. È utile precisare, infine, che quella del professionista è una obbligazione di mezzo e non di risultato. Infatti, quella che fa capo al professionista è una fattispecie di responsabilità di natura contrattuale in cui l’obbligazione risarcitoria a carico del prestatore d’opera intellettuale scaturisce da una sua inadempienza all’incarico o mandato professionale “in termini di inosservanza della diligenza media richiesta dalla natura dell’attività esercitata”; inosservanza che si risolve nella colpa anche lieve. Nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi solo nel caso di dolo o colpa grave.
Consulente tecnico di parte (CTP)
La consulenza giudiziaria può anche prevedere
l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto
per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di
parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un
determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o
potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato
esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni
o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: talvolta
vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un soggetto è
coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso
dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia
(il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente
tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le
proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del
giudice sarà giunto.
L'art. 201 c.p.c. prevede che:
« Il giudice istruttore,
con l'ordinanza di
nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono
nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente
tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere
a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa
all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il
consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del
presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. »
In questo modo ciascuna parte in causa, di
fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU
infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici
ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo
appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU,
auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.
Il consulente di parte assume un ruolo
fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono
da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un
rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di
parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al
limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le
quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere
compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma
anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale
dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa
professionale, potendo derogare invece ai massimi). Va precisato che, in ogni
caso, è sempre il Giudice a decidere (nel caso di contestazione) quale sia il
"giusto" compenso del CTP, anche in riforma delle eventuali tariffe
professionali.
L'incaricato dalla parte non deve
necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo
nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia
usuale, nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per
tipologia di operazione (es. ingegneri, informatici, medici etc). La nomina di
consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali
possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima
persona (se lo desiderano).
Al contrario del consulente tecnico nominato dal
giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene
per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un
incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP
presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi;
quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.
Il processo
civile è uno strumento
giuridico atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato. Si basa sui principi del diritto
processuale civile contenuti
per gran parte nel Codice di
Procedura Civile.
Cenni Storici
Antica Roma
Nell'antica Roma gli attori vengono
rappresentati, nei testi di diritto romano, con il nome fittizio di: Aulo Agerio; i convenuti invece vengono
rappresentati, nei testi di diritto romano, con il nome fittizio di: Numerio
Negidio.
Il processo:
·
le Legis actiones = erano previste dalle dodici tavole della legge.
Inizialmente erano due:
·
in rem Rei vindicatio: antico rito in cui si
rivendicava una proprietà;
·
in personam manus iniectio.
·
il processo
per formulas. Le fasi di questo tipo di processo erano
principalmente due, a Roma:
·
fase in iure: le parti vanno davanti a un
giureconsulto, gli espongono le richieste e lui ne valuta la fondatezza. Si
dava infatti luogo alla cosiddetta "cognitio sommaria" della
controversia. Tutta questa fase potrebbe essere riassunta nell'atto della
"litis contestatio", ovverosia la "contestazione della
lite", ove le parti si accordavano sul contenuto della formula e sulla
nomina del giudice (o arbitro);
·
se le richieste non vengono trovate fondate, il
giureconsulto invia le parti apud iudicem, seconda fase. Il Iudex può essere un magistrato
o un arbitro scelto dalle parti stesse. Il compito è quello di confermare la
fondatezza delle richieste di Aulo Augerio.
· processo extra ordinem = inizialmente era nato
per essere applicato fuori Roma. Per i cittadini romani si applicava il diritto ius civilis, mentre per
gli abitanti di tutte le province di Roma si applicava il diritto ius gentium.
Successivamente, nell'età imperiale, durante il principato di Augusto, venne applicato anche a Roma.
I vantaggi di tale processo erano:
·
questo processo è contumaciale (cioè le parti non sono
presenti al dibattimento e sono rappresentate dal procuratore);
·
la sentenza del giudice è esecutiva, cioè dotata di
esecutività: ha la forza di essere applicata;
· c'erano gli apparitores, vale a dire coloro
che potevano dare esecutività alla sentenza.
La figura del processo è strettamente correlata
a quella della tutela, essendo quest'ultima necessariamente giudiziale ed
esaurendo solitamente il suo compito nell'apparato processuale con una
pronuncia del giudice. Partendo da questo presupposto, tra le molte
considerazioni in dottrina riguardo alla reale funzione del processo ce ne sono
due principali.
La più antica vede il processo come lo strumento
che assiste il singolo per la realizzazione e l'esercizio di un suo diritto;
l'altra, prevalente in quasi tutto il Novecento, considera il processo come una
funzione pubblica diretta alla reintegrazione del diritto oggettivo.
Abbandonata inizialmente la prima impostazione sulla scia anche dell'influenza
tedesca, si è capito col tempo che tuttavia essa non faceva coincidere molto il
processo con la sua vera funzione originaria, ovvero lo scopo della tutela dei
diritti del singolo. Parte della dottrina sta recuperando del tutto o in parte
la prima impostazione, anche in considerazione del fatto che il processo viene
necessariamente dopo la mancata cooperazione di due soggetti. Inoltre non è
l'unico rimedio fornito dall'ordinamento, esistendone anche altri di natura
processuale ma anche sostanziale. È la legge che deve definire d'altronde i
rimedi e i bisogni di tutela, e non il processo, che deve invece tradurre la
norma in tecniche adeguate allo scopo.
In tal senso aiuta anche la collocazione
sistematica del codice civile del 1942 nel quale è presente il libro VI
relativo alla "tutela giurisdizionale dei diritti": disciplinata
soltanto la natura delle varie forme di tutela e lasciando modi e forme al
codice di rito, questa sistemazione offre notevoli punti di riflessione ma
soprattutto riconosce implicitamente che non è soltanto il processo ad offrire
tutela ai singoli, ma anche altre forme come la trascrizione e la prescrizione. Tuttavia il diritto civile
sostanziale e processuale italiano pare non predisporre strumenti finalizzati
appositamente a limitare la distanza tra verità sostanziale e verità
processuale e non attribuisce al processo la funzione immediata di accertare la
verità, né impone obblighi alle parti e ai loro difensori di dire o perseguire
la verità né soprattutto prevede effettivi e incisivi poteri e doveri per il
giudice di ricercare e accertare la verità al di fuori delle allegazioni e
delle prove a lui sottoposte dalle parti, né tantomeno predispone
esplicitamente o rende obbligatori strumenti tipici di controllo della verità e
dell'attendibilità testimoniale come il controesame della parte avversaria e le
contestazioni basate su precedenti atti di causa, che invece sono strumenti
tipici del processo penale. Anche le disposizioni della procedura civile che
eccezionalmente attribuiscono al giudice poteri d'ufficio nella raccolta delle
prove (ad es. art.421 del codice di procedura civile nel rito del lavoro) sono
nella prassi giudiziaria applicate molto di rado. In definitiva si può sostenere
che per la legge italiana nel "petitum mediato" ( su cui oltre) della
domanda di parte nel processo civile non c'è l'accertamento della verità
sostanziale.
Oggetto del processo
L'oggetto del processo corrisponde ad una
definizione invalsa nella dottrina e nella pratica processuale, la quale non
rinviene un preciso riferimento nel testo del codice di procedura civile.
Secondo un'accezione generale, si può definire come oggetto del processo (o
oggetto della decisione) il contenuto delle domande che le parti (attore,
convenuto, terzi intervenuti o terzi chiamati nel processo o, in alcuni casi,
lo stesso pubblico ministero)
rivolgono al giudice e sulle quali viene richiesta una esplicita pronuncia con
sentenza idonea a passare in giudicato (id est idonea a divenire
incontrovertibile una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione concessi
dall'ordinamento o una volta spirati i relativi termini di legge). Il concetto
assume, dunque, una connotazione precisa, differente da quella affine, ma più
generale, di "materiale di causa" (o oggetto di cognizione), la quale
invece ricomprende anche tutte le circostanze di fatto delle quali il giudice
deve conoscere nel corso del processo per giungere alla decisione sulle
domande, senza peraltro essere chiamato ad una pronuncia vera e propria idonea
al giudicato (la quale è, come detto, limitata al solo oggetto del processo).
Attesa la stretta correlazione con le domande proposte dalle parti, l'oggetto
del processo può essere analizzato attraverso i cd. elementi di identificazione
dell'azione ossia gli elementi che consentono di individuare con precisione
quale diritto venga fatto valere in giudizio attraverso la proposizione della
domanda e i connessi limiti della pronuncia giudiziale. Secondo l'impostazione
tradizionale, gli elementi di identificazione della azione sono costituiti da:
· Le parti : ossia la parte
che propone e quella verso la quale viene proposta la domanda;
· Il petitum immediato :
ossia il concreto provvedimento che la parte proponente domanda al giudice (ad
es. una sentenza di condanna, un provvedimento di semplice accertamento, una
pronuncia di carattere costitutivo);
· Il petitum mediato :
ossia il bene della vita che la parte proponente la domanda si prefigge di
ottenere attraverso il provvedimento giudiziale (ad es. il soddisfacimento del
proprio diritto di credito);
· La causa petendi :
ovvero i fatti costitutivi del diritto sostanziale che la parte intende in
concreto far valere in giudizio (ad es. il diritto di proprietà su un bene
immobile può sorgere per il fatto costitutivo dell'usucapione; sul punto, e
secondo una teorica più risalente, la causa petendi può essere ravvisata
direttamente nello stesso diritto sostanziale in relazione al quale viene
invocata la tutela giurisdizionale).
In generale, è sufficiente che muti uno solo
degli elementi di identificazione perché una domanda \ azione possa
considerarsi differente dall'altra.
La domanda
La fase introduttiva del processo civile è
imperniata sulla domanda che è la richiesta con la quale un
soggetto sollecita la tutela giurisdizionale. La "domanda" è
l'elemento fondamentale degli atti che introducono il giudizio. Un esempio di
atto introduttivo del giudizio è l'atto di citazione (quindi è un atto scritto) rivolto a
due destinatari, per questo detto doppiamente
ricettizio:
· Il soggetto nei cui
confronti è mossa la domanda (il convenuto)
con funzione di 'vocatio in jus' (chiamata in giudizio)
· Il soggetto al quale
l'attore vuole rivolgere domanda (il giudice)
per rivolgere al giudice domanda di tutela giurisdizionale.
Eccezionalmente l'atto introduttivo del
giudizio, ove è contenuta la domanda, può assumere la forma del ricorso che non è contemplato dalla disciplina
del processo di cognizione. La forma del ricorso è però prevista anche nel
giudizio ordinario per la proposizione della domanda introduttiva nel ricorso
in cassazione.
L'articolo 163 cpc al suo 3° comma individua i
tre soggetti fondamentali del processo elencando gli elementi nei quali si
articola l'atto di citazione:
· Punto 1. Indicazione del
tribunale, per individuare il giudice.
· Punto 2. Nome di attore
e convenuto (più chi li rappresentano), per individuare le parti.
· Punto 3. Determinazione
della 'cosa' oggetto del processo. Quindi: il petitum mediato (tenendo comunque in
considerazione ilpetitum immediato e la causa petendi. Punto ritenuto troppo sintetico.
· Punto 4. Esposizione del
fatto e degli elementi di diritto. Quindi: la causa
petendi con una
riconducibilità dei fatti ad una o più norme. Requisito estremamente generico:
non è necessario che la descrizione sia specifica. Se il processo fosse
specifico fin dall'inizio sarebbe inutile andare avanti. L'attore può iniziare
il processo genericamente: quando il legislatore vuole precisione lo indica. La
domanda è nulla se il punto manca in
toto. Se i fatti sono mal definiti è molto grave ma non rilevante per il
codice. Nella cultura italiana la controparte non è il giudice ma l'avversario:
è una lotta quindi non si può dare troppo materiale nelle mani dell'altra
parte. Ai sensi dell'articolo 164 cpc non è però fondamentale l'elencazione
degli elementi di diritto visto il principio iura
novit curia.
· Punto 5. Indicazione dei
mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi. In questo caso la
preclusione è stata differita fino all'udienza di trattazione.
· Punto 6. Nome del
procuratore. Ai sensi dell'articolo 125 cpc l'atto di citazione deve essere
sottoscritto anche dal difensore munito di procura, non è però necessario che
la procura sussista già a questo punto del procedimento, l'importante è che sia
presente nel momento in cui la parte si costituisce a pena di nullità.
· Punto 7. Giorno
dell'udienza. Invito al convenuto di costituirsi entro 20 giorni prima
dell'udienza e a comparire il giorno dell'udienza stessa con l'avvertimento che
la costituzione oltre i 20 giorni implica le decadenze di cui agli articoli 167
e 38 c.p.c. Il giorno della prima udienza è fissato dall'attore. Le successive
dal giudice istruttore.
Tipi di processo
Il processo civile può essere di vari tipi: cognizione, esecuzione e cautelare.
Il processo di cognizione è quello principale e
si suddivide a sua volta in processo di cognizione di mero
accertamento, di condanna e
costitutiva.
Esistono inoltre vari riti accanto a quello
ordinario, impregnati di particolarità strutturali o di caratteristiche proprie
di vari procedimenti diversi: processo del lavoro, processo
minorile, processo
delle acque, procedimento
d'ingiunzione, rito
societario e i
procedimenti in materia di stato personale (divorzio, separazione, interdizione..).
Svolgimento del processo
Il processo civile, ossia il processo attraverso
il quale un giudice viene solitamente investito del compito di risolvere una
controversia insorta tra due o più soggetti privati o tra questi e un ente
pubblico in relazione a un rapporto privatistico (in genere rapporti
patrimoniali, fermo restando che oggetto del processo civile possono essere
diverse situazioni o status che hanno anche rilevanza pubblicistica, basti
pensare al processo volto a ottenere la pronuncia di separazione o di
divorzio). Quanto alle forme per la relativa insturazione, il processo civile è
retto dall'impulso di parte (disciplinato dall'art. 99 c.p.c.): è necessaria
perché il giudice sia investito del compito di decidere la proposizione di una
apposita domanda, la quale di norma proviene da un soggetto privato definito
"attore" (anche se non è escluso che la stessa possa essere promossa
da un organo pubblico, ossia il Pubblico ministero, quando vengano in rilievo
rapporti aventi carattere pubblicistico, ad es. in materia di affidamento ed
educazione di un soggetto ancora minore di età). La domanda giudiziale viene
rivolta nei confronti di un soggetto che viene definito "convenuto"
e, a seconda del rito e del tipo di processo, può assumere la forma della
citazione (ossia l'invito rivolto direttamente alla parte, alla quale appunto
deve essere notificata, a comparire davanti al giudice) oppure del ricorso
(ossia la richiesta rivolta direttamente al giudice di pronunciare un
provvedimento - ad es. fissazione dell'udienza, ordine di pagamento etc. - il
quale verrà successivamente comunicato - sempre nelle forme della notificazione
- alla controparte). Le modalità e i termini di costituzione del convenuto
variano a seconda del tipo di processo: è però essenziale ricordare che perché
un processo civile possa definirsi tale è sempre necessaria la instaurazione
del contraddittorio, ossia si deve consentire e garantire alla parte nei
confronti della quale è rivolta una domanda la possibilità di difendersi (si
tratta del resto di una garanzia discendente dalla stessa Carta costituzionale,
specificatamente prevista all'art. 24, 2° comma, cost. e all'art. 111, 2°
comma, cost.). Al fine di decidere in merito ai diritti dedotti con la domanda,
il giudice deve conoscere dei fatti posti a relativo fondamento: tale fase del
processo destinata alla acquisizione delle prove si definisce comunemente
"istruttoria" e varia a seconda del rito applicabile. L'atto con il
quale, al termine della istruttoria, l'organo giudicante (Giudice di pace,
Tribunale, Corte d'appello, Corte di cassazione) risolve la controversia
decidendo sui diritti dedotti in causa, sulle prove acquisite al giudizio e
sulle norme giuridiche applicabili, ha solitamente, ma non sempre, la forma
della sentenza.
Il processo telematico
Con "processo telematico" ci si
riferisce quasi unicamente al PCT, ossia il process CIVILE telematico, ma
questa descrizione non è più adeguata. Il processo telematico si sta estendendo
ad altri settori della giustizia: al giudice di pace, alle esecuzioni, ed al
settore penale. Va pero' notato che da tempo nell'ambito del PCT viene garantito
l'accesso non solo ai dati dei tribunali civili ma anche a quello del lavoro.
Per il settore penale sono stati erogati dei
fondi nella finanziaria 2007. Il progetto delle esecuzioni è stato pianificato
e messo in opera durante il 2008, ed i risultati dovrebbero essere visibili
durante il 2009.
Per quanto riguarda il giudice di pace
all'inizio del 2007 con la presentazione dei risultati del progetto ASTREA il
ministero della giustizia che aveva copartecipato al progetto finanziandolo ha
ottenuto su Bologna la gestione telematica del giudice di Pace, che andava da
lì esteso al altri tribunali: con un mossa a sorpresa invece il ministero della
giustizia ha SOPPRESSO il progetto che risultava perfettamente funzionante ed
ha deciso di ripartire da zero, e pur avendo promesso risultati durante il 2007, a gennaio 2009 non
risulta ancora chiaro se e quando l'accesso via web ai dati del giudice di pace
sarà disponibile.
Il processo civile telematico
(PCT)
Il processo civile sta mutando verso il processo
civile telematico. In questo cambiamento, vengono offerti nuovi mezzi
tecnologici per comunicare nel processo tra avvocato e giudice, tra giudice ed
avvocato, e per una gestione delle attività del giudice
"informatizzata". La sigla della versione informatizzata del processo
civile è PCT (processo civile telematico) ed è frutto di una promessa
dell'Italia all'unione europea: dato che i tempi della giustizia sono infiniti,
il governo italiano ha promesso una informatizzazione mirata alla
velocizzazione dei processi.