Please, in order to use the application, enable script in your browser.

CTP E GIUR. PERIZIE » dott. Raffaele Starace, agronomo

We cannot steer the wind,
but we can trim the sails
.

 

 

 

CTP – Consulente Tecnico di Parte

 

Importante sapere che

In generale quando si apre un contenzioso fra due parti [attore/attrice ("colui/colei che agisce": chi ha chiamato in giudizio (citazione, denunzia, ecc.), convenuto (chi e' stato chiamato in giudizio e si difende)], al legale delle parti, occorre la consulenza di un tecnico di parte detto appunto CTP.

 

PER GIURARE UNA PERIZIA OGGI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)

 

Per informazioni: tel. 081- 8573620

 

QUALE UFFICIO

cancelliere dott.ssa Cuciniello 3° piano stanza 316 

 

Quando

Tutti i giorni

Orario: dalle 09:00 alle 14:00


 

COSTI (MARCHE O CONTRASSEGNI)

una di 16 euro per ogni quattro pagine di relazione (100 righi spaziatura doppia, margine uso bollo)

una di € 3,89 verbale di giuramento (richiedono a Torre Annunziata, altri 3,54)

una da € 0,72 per ogni foto se sciolta (altri 0,52)

una da € 0,72 per ogni allegato anche se costituito da più pagine  (altri 0,52).


Formula di rito (ultima pagina):

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

VERBALE DI giuramento DI PERIZIA stragiudiziale

ex art. 5 r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366

 

 

Cron. _______ / ____

 

L’anno 201__, il giorno  ____ del mese di _________________, innanzi al Cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata è comparso il dott. agr. STARACE Raffaele il quale nella sua qualità di perito chiede di poter asseverare l’allegata perizia.

Il Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il predetto perito a prestare il giuramento di rito che egli presta pronunciando la formula: “Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità”.

Letto, confermato e sottoscritto


per giurare una perizia si deve usare una marca da bollo di € 16 ogni 100 righe di uso bollo [Che sarebbe ogni 4 pagine (ogni pagina di 25 righe) con spaziatura doppia]

 

Uso bollo previsto:

25 righe

Spaziatura doppia

margine sup. 5,0

margine inf. 4,0

margine sin. 2,7

margine destro 5,1

lung. pagina 29,7.

VERBALE DI GIURAMENTO TRIBUNALE GRAGNANO 
solo lunedi mattino
il “VERBALE DI GIURAMENTO”deve essere allegato alla fine della perizia e prima degli eventuali allegati, c

PER SCARICARE IL MODELLO EDITABILE FORMATO USO BOLLO WORD  CLICCA 




La Perizia Asseverata e la Perizia Asseverata con Giuramento

 

Perizie: Quale la differenza fra Perizia Semplice, Asseverata e Giurata? 

Introduzione Nell’ordinamento italiano la perizia , stragiudiziale o extragiudiziale, è l’analisi tecnica di una particolare situazione ed è redatta da un Perito, ossia da un esperto in una determinata disciplina non giuridica (quale può essere un ingegnere, un architetto, un geometra, un medico, etc.). 
La perizia può essere richiesta per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno –ossia l’attribuzione agli stessi di un valore economico– oppure la definizione dei confini tra due terreni) o per attestare la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme, l’autenticità di un’opera d’arte, etc.). 

Cos’è una Perizia La perizia è sostanzialmente una relazione tecnica redatta per esporre a terzi (tra cui eventualmente un Giudice o più semplicemente un avvocato o altre istituzioni), dal punto di vista tecnico le motivazioni del contendere, la dinamica e l’andamento dei fatti rilevanti, i danni eventualmente subiti con tanto di stima, le motivazioni dell’agire, vale a dire tutto quello per cui si può essere in disaccordo con la controparte. 
Il Tecnico che redige la perizia deve non solo possedere competenze specifiche nel settore in cui è chiamato ad esprimersi, egli deve, preferibilmente, avere anche competenze nel campo giuridico, in quanto le sue perizie possono essere lette ed interpretate non solo da altri tecnici ma, soprattutto, da persone con formazione giuridica quali giudici o avvocati. 
Possono essere richieste perizie in qualunque campo della scienza, della tecnica dell’economia e di ogni altra attività umana; dunque, ogni perizia rappresenta un caso specifico. 
I diversi tipi di perizie, giurate o meno, che si possono avere sono: di stima, di beni e mezzi, immobiliare, su terreni, sulle Aziende e Società, contabile, medico legale, psicologica. 

Inoltre, secondo chi la redige, si può avere una perizia redatta dal: 
- Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU); 
- Consulente Tecnico di Parte (CTP), 
e secondo la formalità di sottoscrizione si può avere una perizia: 
- semplice; 
- asseverata; 
- giurata. 

Come si distinguono le perizie Negli ultimi anni si è sviluppata una certa confusione terminologica fra perizia asseverata e perizia giurata; ciò in quanto il Legislatore ordinario, in svariati decreti legislativi, ha utilizzato alternativamente tali locuzioni senza chiarire se tra queste vi sia o meno una corrispondenza concettuale. Non di rado, purtroppo, egli, evidentemente poco attento al principio di economicità del linguaggio giuridico, utilizza vocaboli differenti per riferirsi ad uno stesso istituto. La conseguenza è che, pur interpretando tale diversità terminologica come uno sdoppiamento tra istituti giuridici alternativi, risulta difficile determinare in cosa effettivamente consista la perizia asseverata e in cosa la perizia giurata, in quanto il legislatore non fornisce né una definizione né indici interpretativi adeguati. Molti sono coloro che disquisiscono circa la differenza fra un tipo e l’altro ma, in realtà, la differenza sussiste ed è sostanziale. 
1- Perizia semplice 
È l’analisi tecnica (perizia) di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, medico…). 
2- Perizia asseverata 
Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti. 
3- Perizia giurata (Perizia asseverata con giuramento) 
È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37 . 

In pratica, la perizia è semplice se non è né asseverata (non riporta la precisazione che essa è redatta “sotto la propria personale responsabilità”) né giurata (non riporta allegato il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”). 
È assodato, invece, che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata (perizia asseverata con giuramento). Tale asserzione trova anche conferma nella sentenza del T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, del 28 aprile 2008, n° 450. 
In tale sentenza, infatti, il T.A.R. abruzzese ha ritenuto che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata, evidenziando che il professionista abilitato che deve rendere una perizia asseverata “sotto la propria responsabilità” fa ritenere sufficienti le dichiarazioni di cui il tecnico si assume le responsabilità, a prescindere dalle formalità del giuramento che viene effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale. 

Chi è competente per asseverare con giuramento una perizia 
Il potere di “ricevere” il giuramento spetta, senza alcuna distinzione, neppure territoriale, a tutti i Cancellieri degli Uffici Giudiziari, compresi quelli addetti agli Uffici del Giudice di Pace. 
Ciò trova conferma nella nota n° 1622/99/U del 16 giugno 1999 del Ministro di Grazia e Giustizia, Affari civili. 

Come si assevera una Perizia Il Perito che intende chiedere l’asseverazione a giuramento della propria perizia deve presentarsi davanti al Cancelliere (o del Giudice di pace o di un Notaio) munito di un documento di identità e dei fogli della perizia con gli eventuali allegati, uniti mediante spillatura, rilegatura o altro. I fogli devono essere timbrati e firmati dal Perito, comprese le congiunzioni dei fogli, e nell’ultima pagina deve essere indicata la data in cui il documento è stato redatto. 
Alla perizia deve essere allegato, in ultima pagina, ma prima degli allegati, il Verbale di giuramento, firmato dal Perito dopo avere ripetuto la prescritta formula. 
Dal punto di vista fiscale, sulla perizia è necessario apporre una marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere più di 25 righe e 50 battute per riga) ovvero ogni 100 righe di testo, compreso il Verbale di giuramento. 
Per ciascun allegato si deve applicare una marca da bollo da € 0,52 (per ciascun disegno, fotografia, elenco, computo metrico, calcoli, etc.) 

Di seguito vengono riportati i modelli di verbale di giuramento in uso presso i Tribunali negli stessi indicati (il primo si riferisce a Roma , il secondo alla Sezione distaccata di Ostia -Roma-, il terzo al Tribunale di Bologna ). 
Come si può constatare, la “formula di rito” utilizzata è assai diversa in ciascuno di loro. 

===============================================================
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni 

Verbale di giuramento 
Cronologico n° ____________  Roma, ____/_____/_______  Il Collaboratore ____________ 

Addì __________ avanti al sottoscritto Cancelliere è presente il Signor ____ documento ____ n° ___ rilasciato da _____ il _____ il quale chiede di asseverare con giuramento il suesteso atto. 
Il Cancelliere, previa ammonizione sulla responsabilità penale (art. 483 c.p.) derivante da dichiarazioni mendaci, invita il comparente al giuramento, che egli presta ripetendo: “Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità”. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Perito ________________________ 

Annotazione dell’Autore
La formula del giuramento è completa (Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità) 

================================================================
TRIBUNALE UNIFICATO DI BOLOGNA 
CRON. ____________ 


L’anno_______ il giorno______del mese di ________ nella sede del Tribunale. Avanzi il sottoscritto Funzionario è comparso: nella sede del Tribunale: (il sig.) ______________. 
identificato con _________________ n° ___________ rilasciat___ 
dal ______________ il ___________Validità _______________. 
Il quale, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, richiede di asseverare con giuramento la sopraestesa perizia tecnica e pronunciando la formula di rito dichiara di aver fedelmente proceduto alle operazioni che gli sono state affidate. 

L.C.S. 
__________________ IL FUNZIONARIO 

Annotazione dell’Autore: 
La formula del giuramento è incompleta (dichiara di avere fedelmente proceduto alle operazioni che gli sono state affidate) -Manca la parte ove si giura di aver detto la verità- 

===============================================================
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione distaccata di OSTIA 
Cancelleria Civile – via degli Acilii n° 14 
tel. – fax 06 56305190 

VERBALE di ASSEVERAZIONE di PERIZIA STRAGIUDIZIALE 

N° Cronologico ____________ 

L’anno _________ il giorno _______ del mese di ______________ 
Dinanzi al sottoscritto Cancelliere addetto all’Ufficio Intestato, è comparso 
il Sig. ______________ nato a _____________ il_______________ 
identificato con________________ n, ____________ rilasciat__ 
il __________ da__________________ 
il quale, previe le ammonizioni di legge, assevera con giuramento di rito il su esteso atto. 

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL PERITO 
___________________                                         IL CANCELLIERE 

Annotazione dell’Autore: 
La formula del giuramento non è affatto riportata. 


Quale valore ha una perizia asseverata con giuramento?
 Il principale problema connesso alla perizia giurata riguarda il valore giuridico che le deve essere riconosciuto nell’ipotesi in cui venga introdotta in un processo instauratosi successivamente alla sua redazione. La Cassazione, in diverse pronunce (ad esempio, Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2002, n° 1902), ha statuito che la “perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento del suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il Giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse”. 
La perizia asseverata con giuramento ha, dunque, un’efficacia debole, in considerazione sia del principio dell’onere della prova, sia del principio del contraddittorio, poiché tali perizie nascono fuori dal processo senza che i terzi abbiano la possibilità di interloquire a riguardo e al di fuori della supervisione del giudice. Quindi, come avviene per la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal terzo, cioè per la dichiarazione resa e sottoscritta da un terzo attestante stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, il Giudice può riconoscere alla perizia asseverata valore di indizio liberamente valutabile 

Quali conseguenze per un falso giuramento? La falsa attestazione giurata configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale . Il delitto previsto in detto articolo si configura in quanto l’art. 5 del R.D. n° 1366/22 attribuisce all’atto asseverato la funzione di provare i fatti attestati dal privato al Cancelliere del tribunale, o ad un Giudice di Pace, che ricopre la funzione di pubblico ufficiale. 
Il falso ideologico è imputabile solo a titolo di dolo. Più precisamente, il dolo è rappresentato dalla volontà cosciente e non costretta di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero; è escluso, perciò, che la falsità sia dovuta a negligenza o a una leggerezza della condotta del perito. 
Ancorché il Perito a volte giuri “solamente” di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli ”, indirettamente egli giura anche sulla veridicità dei fatti contenuti nella perizia che chiede di asseverare con giuramento. Infatti, il sol fatto che un perito rediga una perizia, implica che egli sia dotato di competenze tecniche e conoscenze specifiche nella materia trattata; è ragionevole, perciò, pretendere che il contenuto del documento redatto sia necessariamente ed obbligatoriamente anche veritiero. 
Poiché la tutela del falso concerne l’attestazione per sé stessa, e quindi la pubblica fede che si può riporre nel documento, il reato ex art. 483 c.p. si compie anche nel caso in cui la perizia non venga utilizzata, ciò in considerazione della funzione rappresentativa ad essa riconosciuta dalla legge. 

Conclusioni Ultimamente si assiste ad un aumento delle azioni di “responsabilità professionale” (in tutti i campi); ciò è dovuto ad una serie di concause, di natura soprattutto sociale e culturale. Una, fra le tante, può essere individuata nel sempre crescente numero di professionisti che operano in specialità fra loro anche assai eterogenee, circostanza che, inevitabilmente, porta con sé la “disomogenea validità del prodotto professionale”. Il fenomeno viene poi potenziato anche dal venire meno dell’assioma dell’inviolabilità dell’opera svolta dal professionista, fatto, questo, dovuto alla riduzione del divario culturale tra professionista e cliente. È utile precisare, infine, che quella del professionista è una obbligazione di mezzo e non di risultato. Infatti, quella che fa capo al professionista è una fattispecie di responsabilità di natura contrattuale in cui l’obbligazione risarcitoria a carico del prestatore d’opera intellettuale scaturisce da una sua inadempienza all’incarico o mandato professionale “in termini di inosservanza della diligenza media richiesta dalla natura dell’attività esercitata”; inosservanza che si risolve nella colpa anche lieve. Nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi solo nel caso di dolo o colpa grave.

 

 

Consulente tecnico di parte (CTP)

La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

L'art. 201 c.p.c. prevede che:

« Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. »

In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.

Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi). Va precisato che, in ogni caso, è sempre il Giudice a decidere (nel caso di contestazione) quale sia il "giusto" compenso del CTP, anche in riforma delle eventuali tariffe professionali.

L'incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia usuale, nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per tipologia di operazione (es. ingegneri, informatici, medici etc). La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano).

Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.

Il processo civile è uno strumento giuridico atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato. Si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti per gran parte nel Codice di Procedura Civile.

 

 

 

 

Cenni Storici

 

Antica Roma

Nell'antica Roma gli attori vengono rappresentati, nei testi di diritto romano, con il nome fittizio di: Aulo Agerio; i convenuti invece vengono rappresentati, nei testi di diritto romano, con il nome fittizio di: Numerio Negidio.

Il processo:

·      le Legis actiones = erano previste dalle dodici tavole della legge. Inizialmente erano due:

·      in rem Rei vindicatio: antico rito in cui si rivendicava una proprietà;

·      in personam manus iniectio.

·      il processo per formulas. Le fasi di questo tipo di processo erano principalmente due, a Roma:

·      fase in iure: le parti vanno davanti a un giureconsulto, gli espongono le richieste e lui ne valuta la fondatezza. Si dava infatti luogo alla cosiddetta "cognitio sommaria" della controversia. Tutta questa fase potrebbe essere riassunta nell'atto della "litis contestatio", ovverosia la "contestazione della lite", ove le parti si accordavano sul contenuto della formula e sulla nomina del giudice (o arbitro);

·      se le richieste non vengono trovate fondate, il giureconsulto invia le parti apud iudicem, seconda fase. Il Iudex può essere un magistrato o un arbitro scelto dalle parti stesse. Il compito è quello di confermare la fondatezza delle richieste di Aulo Augerio.

·      processo extra ordinem = inizialmente era nato per essere applicato fuori Roma. Per i cittadini romani si applicava il diritto ius civilis, mentre per gli abitanti di tutte le province di Roma si applicava il diritto ius gentium. Successivamente, nell'età imperiale, durante il principato di Augusto, venne applicato anche a Roma.

I vantaggi di tale processo erano:

·      questo processo è contumaciale (cioè le parti non sono presenti al dibattimento e sono rappresentate dal procuratore);

·      la sentenza del giudice è esecutiva, cioè dotata di esecutività: ha la forza di essere applicata;

·      c'erano gli apparitores, vale a dire coloro che potevano dare esecutività alla sentenza.

 

Funzione del processo

La figura del processo è strettamente correlata a quella della tutela, essendo quest'ultima necessariamente giudiziale ed esaurendo solitamente il suo compito nell'apparato processuale con una pronuncia del giudice. Partendo da questo presupposto, tra le molte considerazioni in dottrina riguardo alla reale funzione del processo ce ne sono due principali.

La più antica vede il processo come lo strumento che assiste il singolo per la realizzazione e l'esercizio di un suo diritto; l'altra, prevalente in quasi tutto il Novecento, considera il processo come una funzione pubblica diretta alla reintegrazione del diritto oggettivo. Abbandonata inizialmente la prima impostazione sulla scia anche dell'influenza tedesca, si è capito col tempo che tuttavia essa non faceva coincidere molto il processo con la sua vera funzione originaria, ovvero lo scopo della tutela dei diritti del singolo. Parte della dottrina sta recuperando del tutto o in parte la prima impostazione, anche in considerazione del fatto che il processo viene necessariamente dopo la mancata cooperazione di due soggetti. Inoltre non è l'unico rimedio fornito dall'ordinamento, esistendone anche altri di natura processuale ma anche sostanziale. È la legge che deve definire d'altronde i rimedi e i bisogni di tutela, e non il processo, che deve invece tradurre la norma in tecniche adeguate allo scopo.

In tal senso aiuta anche la collocazione sistematica del codice civile del 1942 nel quale è presente il libro VI relativo alla "tutela giurisdizionale dei diritti": disciplinata soltanto la natura delle varie forme di tutela e lasciando modi e forme al codice di rito, questa sistemazione offre notevoli punti di riflessione ma soprattutto riconosce implicitamente che non è soltanto il processo ad offrire tutela ai singoli, ma anche altre forme come la trascrizione e la prescrizione. Tuttavia il diritto civile sostanziale e processuale italiano pare non predisporre strumenti finalizzati appositamente a limitare la distanza tra verità sostanziale e verità processuale e non attribuisce al processo la funzione immediata di accertare la verità, né impone obblighi alle parti e ai loro difensori di dire o perseguire la verità né soprattutto prevede effettivi e incisivi poteri e doveri per il giudice di ricercare e accertare la verità al di fuori delle allegazioni e delle prove a lui sottoposte dalle parti, né tantomeno predispone esplicitamente o rende obbligatori strumenti tipici di controllo della verità e dell'attendibilità testimoniale come il controesame della parte avversaria e le contestazioni basate su precedenti atti di causa, che invece sono strumenti tipici del processo penale. Anche le disposizioni della procedura civile che eccezionalmente attribuiscono al giudice poteri d'ufficio nella raccolta delle prove (ad es. art.421 del codice di procedura civile nel rito del lavoro) sono nella prassi giudiziaria applicate molto di rado. In definitiva si può sostenere che per la legge italiana nel "petitum mediato" ( su cui oltre) della domanda di parte nel processo civile non c'è l'accertamento della verità sostanziale.

 

Oggetto del processo

L'oggetto del processo corrisponde ad una definizione invalsa nella dottrina e nella pratica processuale, la quale non rinviene un preciso riferimento nel testo del codice di procedura civile. Secondo un'accezione generale, si può definire come oggetto del processo (o oggetto della decisione) il contenuto delle domande che le parti (attore, convenuto, terzi intervenuti o terzi chiamati nel processo o, in alcuni casi, lo stesso pubblico ministero) rivolgono al giudice e sulle quali viene richiesta una esplicita pronuncia con sentenza idonea a passare in giudicato (id est idonea a divenire incontrovertibile una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione concessi dall'ordinamento o una volta spirati i relativi termini di legge). Il concetto assume, dunque, una connotazione precisa, differente da quella affine, ma più generale, di "materiale di causa" (o oggetto di cognizione), la quale invece ricomprende anche tutte le circostanze di fatto delle quali il giudice deve conoscere nel corso del processo per giungere alla decisione sulle domande, senza peraltro essere chiamato ad una pronuncia vera e propria idonea al giudicato (la quale è, come detto, limitata al solo oggetto del processo). Attesa la stretta correlazione con le domande proposte dalle parti, l'oggetto del processo può essere analizzato attraverso i cd. elementi di identificazione dell'azione ossia gli elementi che consentono di individuare con precisione quale diritto venga fatto valere in giudizio attraverso la proposizione della domanda e i connessi limiti della pronuncia giudiziale. Secondo l'impostazione tradizionale, gli elementi di identificazione della azione sono costituiti da:

·      Le parti : ossia la parte che propone e quella verso la quale viene proposta la domanda;

·      Il petitum immediato : ossia il concreto provvedimento che la parte proponente domanda al giudice (ad es. una sentenza di condanna, un provvedimento di semplice accertamento, una pronuncia di carattere costitutivo);

·      Il petitum mediato : ossia il bene della vita che la parte proponente la domanda si prefigge di ottenere attraverso il provvedimento giudiziale (ad es. il soddisfacimento del proprio diritto di credito);

·      La causa petendi : ovvero i fatti costitutivi del diritto sostanziale che la parte intende in concreto far valere in giudizio (ad es. il diritto di proprietà su un bene immobile può sorgere per il fatto costitutivo dell'usucapione; sul punto, e secondo una teorica più risalente, la causa petendi può essere ravvisata direttamente nello stesso diritto sostanziale in relazione al quale viene invocata la tutela giurisdizionale).

In generale, è sufficiente che muti uno solo degli elementi di identificazione perché una domanda \ azione possa considerarsi differente dall'altra.

 

La domanda

La fase introduttiva del processo civile è imperniata sulla domanda che è la richiesta con la quale un soggetto sollecita la tutela giurisdizionale. La "domanda" è l'elemento fondamentale degli atti che introducono il giudizio. Un esempio di atto introduttivo del giudizio è l'atto di citazione (quindi è un atto scritto) rivolto a due destinatari, per questo detto doppiamente ricettizio:

·      Il soggetto nei cui confronti è mossa la domanda (il convenuto) con funzione di 'vocatio in jus' (chiamata in giudizio)

·      Il soggetto al quale l'attore vuole rivolgere domanda (il giudice) per rivolgere al giudice domanda di tutela giurisdizionale.

Eccezionalmente l'atto introduttivo del giudizio, ove è contenuta la domanda, può assumere la forma del ricorso che non è contemplato dalla disciplina del processo di cognizione. La forma del ricorso è però prevista anche nel giudizio ordinario per la proposizione della domanda introduttiva nel ricorso in cassazione.

L'articolo 163 cpc al suo 3° comma individua i tre soggetti fondamentali del processo elencando gli elementi nei quali si articola l'atto di citazione:

·      Punto 1. Indicazione del tribunale, per individuare il giudice.

·      Punto 2. Nome di attore e convenuto (più chi li rappresentano), per individuare le parti.

·      Punto 3. Determinazione della 'cosa' oggetto del processo. Quindi: il petitum mediato (tenendo comunque in considerazione ilpetitum immediato e la causa petendi. Punto ritenuto troppo sintetico.

·      Punto 4. Esposizione del fatto e degli elementi di diritto. Quindi: la causa petendi con una riconducibilità dei fatti ad una o più norme. Requisito estremamente generico: non è necessario che la descrizione sia specifica. Se il processo fosse specifico fin dall'inizio sarebbe inutile andare avanti. L'attore può iniziare il processo genericamente: quando il legislatore vuole precisione lo indica. La domanda è nulla se il punto manca in toto. Se i fatti sono mal definiti è molto grave ma non rilevante per il codice. Nella cultura italiana la controparte non è il giudice ma l'avversario: è una lotta quindi non si può dare troppo materiale nelle mani dell'altra parte. Ai sensi dell'articolo 164 cpc non è però fondamentale l'elencazione degli elementi di diritto visto il principio iura novit curia.

·      Punto 5. Indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi. In questo caso la preclusione è stata differita fino all'udienza di trattazione.

·      Punto 6. Nome del procuratore. Ai sensi dell'articolo 125 cpc l'atto di citazione deve essere sottoscritto anche dal difensore munito di procura, non è però necessario che la procura sussista già a questo punto del procedimento, l'importante è che sia presente nel momento in cui la parte si costituisce a pena di nullità.

·      Punto 7. Giorno dell'udienza. Invito al convenuto di costituirsi entro 20 giorni prima dell'udienza e a comparire il giorno dell'udienza stessa con l'avvertimento che la costituzione oltre i 20 giorni implica le decadenze di cui agli articoli 167 e 38 c.p.c. Il giorno della prima udienza è fissato dall'attore. Le successive dal giudice istruttore.

 

Tipi di processo

Il processo civile può essere di vari tipi: cognizione, esecuzione e cautelare.

Il processo di cognizione è quello principale e si suddivide a sua volta in processo di cognizione di mero accertamento, di condanna e costitutiva.

Esistono inoltre vari riti accanto a quello ordinario, impregnati di particolarità strutturali o di caratteristiche proprie di vari procedimenti diversi: processo del lavoro, processo minorile, processo delle acque, procedimento d'ingiunzione, rito societario e i procedimenti in materia di stato personale (divorzio, separazione, interdizione..).

 

Svolgimento del processo

Il processo civile, ossia il processo attraverso il quale un giudice viene solitamente investito del compito di risolvere una controversia insorta tra due o più soggetti privati o tra questi e un ente pubblico in relazione a un rapporto privatistico (in genere rapporti patrimoniali, fermo restando che oggetto del processo civile possono essere diverse situazioni o status che hanno anche rilevanza pubblicistica, basti pensare al processo volto a ottenere la pronuncia di separazione o di divorzio). Quanto alle forme per la relativa insturazione, il processo civile è retto dall'impulso di parte (disciplinato dall'art. 99 c.p.c.): è necessaria perché il giudice sia investito del compito di decidere la proposizione di una apposita domanda, la quale di norma proviene da un soggetto privato definito "attore" (anche se non è escluso che la stessa possa essere promossa da un organo pubblico, ossia il Pubblico ministero, quando vengano in rilievo rapporti aventi carattere pubblicistico, ad es. in materia di affidamento ed educazione di un soggetto ancora minore di età). La domanda giudiziale viene rivolta nei confronti di un soggetto che viene definito "convenuto" e, a seconda del rito e del tipo di processo, può assumere la forma della citazione (ossia l'invito rivolto direttamente alla parte, alla quale appunto deve essere notificata, a comparire davanti al giudice) oppure del ricorso (ossia la richiesta rivolta direttamente al giudice di pronunciare un provvedimento - ad es. fissazione dell'udienza, ordine di pagamento etc. - il quale verrà successivamente comunicato - sempre nelle forme della notificazione - alla controparte). Le modalità e i termini di costituzione del convenuto variano a seconda del tipo di processo: è però essenziale ricordare che perché un processo civile possa definirsi tale è sempre necessaria la instaurazione del contraddittorio, ossia si deve consentire e garantire alla parte nei confronti della quale è rivolta una domanda la possibilità di difendersi (si tratta del resto di una garanzia discendente dalla stessa Carta costituzionale, specificatamente prevista all'art. 24, 2° comma, cost. e all'art. 111, 2° comma, cost.). Al fine di decidere in merito ai diritti dedotti con la domanda, il giudice deve conoscere dei fatti posti a relativo fondamento: tale fase del processo destinata alla acquisizione delle prove si definisce comunemente "istruttoria" e varia a seconda del rito applicabile. L'atto con il quale, al termine della istruttoria, l'organo giudicante (Giudice di pace, Tribunale, Corte d'appello, Corte di cassazione) risolve la controversia decidendo sui diritti dedotti in causa, sulle prove acquisite al giudizio e sulle norme giuridiche applicabili, ha solitamente, ma non sempre, la forma della sentenza.

 

Il processo telematico

Con "processo telematico" ci si riferisce quasi unicamente al PCT, ossia il process CIVILE telematico, ma questa descrizione non è più adeguata. Il processo telematico si sta estendendo ad altri settori della giustizia: al giudice di pace, alle esecuzioni, ed al settore penale. Va pero' notato che da tempo nell'ambito del PCT viene garantito l'accesso non solo ai dati dei tribunali civili ma anche a quello del lavoro.

Per il settore penale sono stati erogati dei fondi nella finanziaria 2007. Il progetto delle esecuzioni è stato pianificato e messo in opera durante il 2008, ed i risultati dovrebbero essere visibili durante il 2009.

Per quanto riguarda il giudice di pace all'inizio del 2007 con la presentazione dei risultati del progetto ASTREA il ministero della giustizia che aveva copartecipato al progetto finanziandolo ha ottenuto su Bologna la gestione telematica del giudice di Pace, che andava da lì esteso al altri tribunali: con un mossa a sorpresa invece il ministero della giustizia ha SOPPRESSO il progetto che risultava perfettamente funzionante ed ha deciso di ripartire da zero, e pur avendo promesso risultati durante il 2007, a gennaio 2009 non risulta ancora chiaro se e quando l'accesso via web ai dati del giudice di pace sarà disponibile.

Il processo civile telematico (PCT)

Il processo civile sta mutando verso il processo civile telematico. In questo cambiamento, vengono offerti nuovi mezzi tecnologici per comunicare nel processo tra avvocato e giudice, tra giudice ed avvocato, e per una gestione delle attività del giudice "informatizzata". La sigla della versione informatizzata del processo civile è PCT (processo civile telematico) ed è frutto di una promessa dell'Italia all'unione europea: dato che i tempi della giustizia sono infiniti, il governo italiano ha promesso una informatizzazione mirata alla velocizzazione dei processi.